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martedì 7 dicembre 2021

Quali funzioni possono essere conferite al Segretario comunale? Un chiarimento del Consiglio di Stato

È legittima la deliberazione di Consiglio comunale con la quale si è revocato il revisore dei conti, che non ha adempiuto correttamente ad alcuni dei propri obblighi istituzionali, qualora la proposta di deliberazione al Consiglio sia stata curata dal Segretario comunale, nominato dal Sindaco responsabile di quel procedimento. Quelle esercitate dal Segretario comunale nel caso di specie, sono pacificamente funzioni allo stesso spettanti in ragione del “conferimento” di cui all’art. 97 comma 4, lett. d), TUEL. Infatti, l’art. 97, comma 4, del TUEL, nel descrivere le funzioni spettanti al Segretario comunale, prevede accanto alle funzioni proprie anche funzioni conferite dal Sindaco (lett. d), da individuarsi in quelle spettanti ai Dirigenti i quali, ai sensi dell’art. 17, comma 1, T.U. 30 marzo 2001, n. 165. 
È questo il principio di diritto contenuto nella sentenza del Consiglio di Stato, sez. II, n. 7885 del 24 novembre 2021. Si legge in particolare nella sentenza: “In proposito si osserva che il T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000, all’art. 97, comma 4) prevede che “Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 108 il sindaco e il presidente della provincia abbiano nominato il direttore generale. Il segretario inoltre: … d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia; …”. La lett. d) dunque, distingue tra funzioni proprie e funzioni conferite. Va rammentato che le funzioni conferite al Segretario Generale sono quelle spettanti ai Dirigenti i quali, ai sensi dell’art. 17, comma 1, T.U. 30 marzo 2001, n. 165: “a) formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali; b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate; c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali; d) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia; d-bis) concorrono all'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4; e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici, anche ai sensi di quanto previsto all'articolo 16, comma 1, lettera l-bis; e-bis) effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione economica e tra le aree, nonché della corresponsione di indennità e premi incentivanti. 1-bis. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l'articolo 2103 del codice civile”. Risulta evidente l’infondatezza del motivo in esame, correttamente rilevata in primo grado, con cui l’appellante sostiene che la funzione di Responsabile del procedimento esercitata dal Segretario sarebbe stata di competenza dei Funzionari e Dirigenti dell'Ente territoriale di riferimento. Osserva il Collegio che, quelle esercitate dal Segretario comunale nel caso di specie, sono pacificamente funzioni allo stesso spettanti in ragione del “conferimento” di cui all’art. 97 comma 4, lett. d), T.U.E.L., il quale si riferisce, come già visto, alle funzioni dirigenziali. Anche tale censura va, pertanto, respinta”.

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