No War - Palazzo Savelli sede del Comune di Rocca Priora (Roma)

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sabato 7 dicembre 2019

Illegittima la mancata valutazione dei periodi di reggenza ai fini della sussistenza dei requisiti per partecipare al Se.F.A. 2019


Con ordinanza n. 5997 del 29 novembre 2019, il Consiglio di Stato si è espresso sulla correttezza dell’operato dell’Albo dei segretari che aveva ritenuto di non valutare, tra i requisiti per partecipare al Se.F.A. 2019, i periodi svolti come reggenti in sedi con popolazione compresa tra i 10.001 e i 65.000 abitanti.
Il supremo giudice amministrativo, seppure in sede cautelare, ha ritenuto ad un primo esame non corretto l’interpretazione fornita dall’Albo dei segretari comunali e provinciali.
Questa la massima della decisione che ho redatto.

Ai fini dell’ammissione al Corso di specializzazione per il conseguimento dell'idoneità a segretario generale ai sensi dell’art. 14, comma 2, del DPR. n. 465/97, denominato “Se.F.A 2019”, deve ritenersi ad un primo esame illegittima la mancata considerazione degli incarichi di reggenza per la maturazione dell’anzianità di cui all’art. 2 del bando, che indicava come requisiti di ammissione al corso il possesso di almeno due anni di servizio di segretario in sede con popolazione compresa tra i 10.001 e i 65.000 abitanti.
Infatti, pur costituendo l'istituto della reggenza nell'attuale contesto ordinamentale un mero strumento provvisorio, la cui ratio è connessa ad una temporanea situazione di vacanza della sede e che, dunque, non può, pertanto, essere utilizzato in forma strutturale, rappresenta una modalità effettiva di svolgimento del servizio. D’altra parte, il bando oggetto di esame poneva come requisito di ammissione lo svolgimento del servizio effettivo e non la modalità di individuazione del segretario.

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