Con ordinanza n. 5997 del 29
novembre 2019, il Consiglio di Stato si è espresso sulla correttezza dell’operato
dell’Albo dei segretari che aveva ritenuto di non valutare, tra i requisiti per
partecipare al Se.F.A. 2019, i periodi svolti come reggenti in sedi con
popolazione compresa tra i 10.001 e i 65.000 abitanti.
Il supremo giudice amministrativo,
seppure in sede cautelare, ha ritenuto ad un primo esame non corretto l’interpretazione
fornita dall’Albo dei segretari comunali e provinciali.
Questa la massima della decisione
che ho redatto.
Ai fini dell’ammissione al Corso
di specializzazione per il conseguimento dell'idoneità a segretario generale ai
sensi dell’art. 14, comma 2, del DPR. n. 465/97, denominato “Se.F.A 2019”, deve
ritenersi ad un primo esame illegittima la mancata considerazione degli
incarichi di reggenza per la maturazione dell’anzianità di cui all’art. 2 del
bando, che indicava come requisiti di ammissione al corso il possesso di almeno
due anni di servizio di segretario in sede con popolazione compresa tra i
10.001 e i 65.000 abitanti.
Infatti, pur costituendo l'istituto
della reggenza nell'attuale contesto ordinamentale un mero strumento
provvisorio, la cui ratio è connessa ad una temporanea situazione di vacanza
della sede e che, dunque, non può, pertanto, essere utilizzato in forma
strutturale, rappresenta una modalità effettiva di svolgimento del servizio. D’altra
parte, il bando oggetto di esame poneva come requisito di ammissione lo
svolgimento del servizio effettivo e non la modalità di individuazione del
segretario.
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