Nel corso del passaggio alla Camera del DDL di conversione del decreto fiscale, attraverso un emendamento, è stata introdotta un’importante novità che riscrive le regole a regime per gli enti locali minori: nei piccoli Comuni la situazione patrimoniale semplificata prende il posto degli adempimenti della contabilità economico-patrimoniale.
La previsione è contenuta nell’articolo 57, commi 2-ter e 2-quater del DDL di conversione del Decreto fiscale (Esonero dall’obbligo di contabilità economico-patrimoniale per i piccoli comuni).
I commi 2-ter e 2-quater dell’articolo 57, introdotti nel corso dell’esame in Commissione, esonerano definitivamente gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti dall’obbligo di tenere la contabilità economico-patrimoniale. Inoltre, semplificano talune procedure relative alle attività di controllo svolte dal tesoriere dell’ente.
I commi 2-ter e 2-quater modificano in più parti il Testo unico degli enti locali (decreto legislativo n. 267/2000 – TUEL). In primo luogo, attraverso la modifica dell’articolo 232 del TUEL, si introduce, a regime (e non già fino all’esercizio 2019, come attualmente previsto), la possibilità per gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti di non tenere la contabilità economico-patrimoniale; gli enti che si avvalgono di tale facoltà sono tenuti unicamente ad allegare al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell’anno precedente.
Le disposizioni sono illustrate nel dettaglio da pag. 318 a 319 del Dossier contenente le schede di lettura dell'A.C. 2220-A/R.
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