Applicazione delle nuove regole che fissano le modifiche alle capacità assunzionali ed al tetto del fondo per la contrattazione decentrata in caso di variazione del numero di dipendenti a partire dallo 1 gennaio 2019. Ed ancora definizione della nozione di spesa del personale e chiarimento sul rapporto tra i maggiori oneri derivanti dalle assunzioni ulteriori che le regioni virtuose possono effettuare ed il tetto alla spesa del personale. Non applicazione delle riduzioni del fondo in caso di diminuzione del personale in servizio rispetto a quello presente nell’ente al 31.12.2018. Sono queste le indicazioni di maggiore rilievo contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 2019 “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni”, provvedimento che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 4 novembre. Questo provvedimento, come da previsione dettata dall’articolo 33 del d.l. n. 34/2019, potrà essere rivisto ogni 5 anni, sulla base di un nuovo decreto del Ministro della pubblica amministrazione emanato con le stesse procedure con le quali è stato adottato il DPCM che stiamo analizzando.
Inizia così l'articolo di Arturo Bianco dal titolo Le capacità assunzionali.
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