Il principio contabile applicato della programmazione (Allegato 4/1 al D. Lgs. 118 del 2011) prevede che il Documento unico di programmazione (DUP) comprenda il programma triennale delle opere pubbliche nonché l’elenco annuale delle opere da realizzare.
Secondo le recenti modifiche adottate con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno ed il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie del 18 maggio 2018, relativo al DUP semplificato per gli enti locali con meno di 5.000 abitanti, è stato peraltro esplicitamente chiarito che gli atti di programmazione, quale il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici, possono essere inseriti direttamente nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni.
L’adozione del programma delle opere pubbliche è disciplinato dal decreto del Ministero delle infrastrutture del 16 gennaio 2018, n. 14, che definisce, in base a quanto previsto dal Codice appalti, le procedure con cui le amministrazioni aggiudicatrici adottano i programmi pluriennali per i lavori e i servizi pubblici ed i relativi elenchi ed aggiornamenti annuali.
In particolare:
- è previsto che il programma triennale e l'elenco annuale siano pubblicati sul sito web del committente;
- le amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione;
- l'approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, in assenza delle consultazioni, comunque entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul profilo del committente, nel rispetto di quanto previsto dalle norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti;
- è infine prevista la pubblicazione in formato open data presso i siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7, e 29 del codice degli appalti.
Per assolvere alle predette procedure di adozione – disposte dal comma 5, dell’art. 5 del DM n. 14 del 2018 – è necessario che la programmazione dei lavori pubblici sia adottata dalla Giunta, inserendola nel DUP, salvo poi pubblicarla per 30 giorni per consentire la presentazione di eventuali osservazioni. La programmazione sarà quindi approvata in Consiglio entro i termini previsti dal regolamento di contabilità, ma non oltre 60 giorni dalla prima pubblicazione.
Nell’ipotesi i cui i Comuni intendano approvare in Consiglio il DUP 2019-2021 nella stessa seduta in cui si approva la salvaguardia degli equilibri e di assestamento, ovvero quest’anno entro il 31 luglio 2018, al fine di assicurare i tempi di pubblicazione previsti per il programma triennale e l’elenco annuale, occorre anticipare l’adozione del DUP non oltre il 30 giugno 2018. Nel caso in cui ciò non sia avvenuto, la deliberazione del DUP dovrà essere posticipata nelle more della pubblicazione del programma triennale e dell’elenco annuale.
In merito a quanto previsto dal Codice degli appalti (d.lgs. 50/2016), all’art. 21, comma 7, la pubblicazione del programma triennale delle opere pubbliche e dell’elenco annuale, con gli schemi tipo adottati dal sopra richiamato dm 14/2018, deve avvenire sul sito informatico dell’amministrazione aggiudicatrice (l’ente locale), sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture (Mit) e dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
Tuttavia, ad oggi il Ministero delle infrastrutture non ha ancora aggiornato, nell’applicativo web, le schede tipo per la pubblicazione sul proprio sito informatico. I Comuni, quindi, si trovano nella situazione di dover adottare gli schemi tipo vecchi, al fine di potere adempiere all’obbligo di pubblicazione, oppure adottare quelli nuovi senza poter procedere alla pubblicazione sul sito del Mit. Il mancato aggiornamento degli schemi-tipo, peraltro, obbliga gli enti a formulare gli schemi stessi ricavandoli da fogli elettronici, con un maggior rischio di errori materiali ed omissioni.
Va detto che se invece la Giunta si limita a presentare il DUP 2019-2021 al Consiglio, ad esempio, il 31 luglio 2018, come da art. 170 Tuel e da principio contabile 4/1 vigente (allegato al D.lgs. n. 118 del 2011 e smi), la necessaria deliberazione consiliare del DUP dovrebbe avvenire non prima del 31 agosto 2018, ma non oltre il 30 settembre, stante il tenore della disposizione ministeriale.
Si ritiene, tuttavia, che il termine massimo dei 60 giorni intercorrente tra l’adozione e l’approvazione del programma triennale delle opere pubbliche e dell’elenco annuale, previsto dal decreto ministeriale n.14/2018 non sia perentorio, alla stessa stregua della scadenza del 31 luglio per la presentazione del DUP al Consiglio, non essendo prevista alcuna sanzione in caso di ritardo, come peraltro confermato dalla FAQ n. 10 del 22 ottobre 2015 della commissione Arconet.
Resta inteso che con la nota di aggiornamento al DUP è possibile procedere all’eventuale aggiornamento della programmazione dei lavori pubblici.
Una ulteriore soluzione è inserire nel DUP l’elenco annuale e il programma triennale delle opere pubbliche senza doverlo obbligatoriamente pubblicare (indicando in delibera di Giunta che approva il DUP che la pubblicazione di tale strumento di programmazione avverrà dopo l’adozione della nota di aggiornamento del DUP così da tenere conto delle osservazioni del Consiglio Comunale e delle eventuali modifiche successive). L’adozione del programma triennale delle opere pubbliche, comprensivo dell’elenco annuale e la successiva pubblicazione degli stessi può avvenire in sede di aggiornamento del DUP entro il 15 novembre. In tal modo si garantisce l’adozione della programmazione triennale e dell’elenco annuale delle opere pubbliche in una fase temporale più prossima alla redazione del bilancio di previsione garantendo in ogni caso le forme di pubblicità e i tempi voluti dal più volte citato DM.
Fonte: ANCI
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