La Commissione Affari costituzionali del Senato ha dato mercoledì 31 ottobre il via libera al ddl di conversione del Decreto Sicurezza e Immigrazione (d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, recante “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”), conferendo il mandato al relatore di riferire in Aula. Il provvedimento è all'esame dell'Assemblea del Senato dalla giornata di ieri, lunedì 5 novembre.
Molti gli emendamenti apportati al testo originario, tra i quali ne figura anche uno che riguarda l’art. 28 del d.l. 113/2018, norma che modifica la disciplina, dettata all’articolo 143 del TUEL, sullo scioglimento dei consigli comunali e provinciali per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso. L’emendamento mira ad inasprire le misure interdittive dell'incandidabilità per gli amministratori locali nei casi di scioglimento dei consigli comunali e provinciali per mafia, aderendo ad una specifica indicazione avanzata dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e delle altre associazioni criminali, anche straniere, nella XVII legislatura (1).
Inizia così un mio articolo pubblicato sulla Gazzetta degli enti locali (con accesso riservato agli abbonati) dal titolo Decreto Sicurezza: approvato un emendamento che inasprisce la misura interdittiva dell'incandidabilità degli amministratori locali.
(1) L’emendamento prevede che dopo il comma 1 dell’art. 28, sia inserito il seguente: «1-bis. All’articolo 143, comma 11, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni per la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica e per il Parlamento europeo nonché alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, in relazione ai due turni elettorali successivi allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo."».
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