No War - Palazzo Savelli sede del Comune di Rocca Priora (Roma)

No War - Palazzo Savelli sede del Comune di Rocca Priora (Roma)
No War - Palazzo Savelli sede del Comune di Rocca Priora (Roma)

mercoledì 8 marzo 2017

Sui diritti di rogito la Corte dei conti va in tilt. Storia di un ragioniere davanti alla Deliberazione della Sezione Veneto n. 132/2017

La recentissima deliberazione della Corte dei Conti, Sezione di controllo per il Veneto, merita un breve commento in quanto dimostra quanto nel nostro paese sia estremamente complesso operare in un'Amministrazione pubblica, al tempo della molteplicità di soggetti deputati a fornire pareri e ad effettuare controlli.
Questa la vicenda.
A seguito della modifica della disciplina di compensi per l'attività di rogito dei Segretari, nonostante il tenore della norma fosse abbastanza chiaro, la Sezione Autonomie della Corte dei conti emette un parere (n. 21/2015) in base al quale ritiene non dovuti i compensi per i Segretari comunali appartenenti alla fascia professionale "B", anche se operanti in enti privi di dirigenti. Dopo questa deliberazione, occupandosi incidentalmente del problema, la Corte Costituzionale (sent. n. 75/2016) fornisce, seppur incidenter tantum, un'interpretazione diversa, molto più coerente con il dato normativo: spettano i compensi ai Segretari comunali appartenenti alla fascia professionale "B", operanti in enti privi di dirigenti. Molti Segretari adiscono il giudice del Lavoro, che con sentenze con motivazioni a dir poco nette, ritengono dovuti i compensi in tali situazioni (vedi il post Ecco le 9 sentenze che riconoscono i diritti di rogito ai Segretari operanti in enti privi di dirigenti).
Cosa fanno le sezioni regionali della Corte dei conti interessate da qualche comune, che mirava ad avere un "aiuto", al fine di individuare il comportamento più corretto? La decisione della Sezione Autonomie della Corte dei conti comporta un obbligo di conformazione alle statuizioni di principio in essa enunciate per le Sezioni Regionali della Corte dei conti. Da qui il carattere obbligatorio delle deliberazioni adottate dalle varie sezioni regionali (da ultimo Corte dei conti, Campania n. 7/2017) che confermano imperterrite la non spettanza dei compensi. Tale posizione di semplice adesione all'orientamento della Sezione Autonomie non è tuttavia l’unica soluzione espressa dalle sezioni regionali. La Sezione Regionale Lombardia ritiene invece inammissibili dal punto di vista oggettivo i quesiti in materia di diritti di rogito con la seguente motivazione: "il quesito interferisce con le funzioni intestate, rispettivamente, alla Corte Costituzionale, al giudice ordinario e alla Sezione delle autonomie della Corte dei conti, nelle loro rispettive sedi, risultando quindi inammissibile in forza della consolidata giurisprudenza della Sezione (cfr. da ultimo deliberazione del 1 marzo 2013, n. 67). Infatti, in base a un costante orientamento (cfr. ex multis deliberazione delle Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5) non possono ritenersi procedibili, al fine di scongiurare possibili interferenze e condizionamenti, i quesiti che possano formare oggetto di esame in sede giurisdizionale da parte di altri Organi a ciò deputati dalla legge” (da ultimo Corte dei conti, Sez. Lombardia, Del. 421/2016/PAR del 22 dicembre 2016).
E fin qui già ci sarebbe da meravigliarsi per la gran confusione che aleggia sulla vicenda, difficilmente gestibile da un operatore (immaginiamo il responsabile del settore finanziario di turno) che si ponesse davanti al problema con un unico obiettivo: fare la cosa più corretta. 
In realtà siamo riusciti a vedere anche dell'altro grazie alla recente deliberazione n. 132/2017 della Corte dei Conti, Sez. di Controllo per il Veneto.
Qui il povero ragioniere di turno si trova in questa situazione: la Corte dei Conti dice NO, i compensi non vanno corrisposti; lui legge la norma e gli sembra proprio di SI, che dovrebbe liquidarli, ma non li liquida e per prudenza li accantona; il Segretario va dal giudice del Lavoro nel 2015 e chiede che gli siano corrisposti i diritti fino ad allora maturati; il Tribunale di Verona, con sentenza n. 23/2017 dopo aver detto in tutte le salse che la norma appare proprio chiara, dice chiaramente che la Corte dei conti non può effettuare operazioni di chirurgia giuridica e condanna il Comune a pagare le somme richieste; il povero ragioniere prende le somme accantonate fino al 2015 e le paga, ma si pone il dubbio di cosa fare per le altre somme accantonate, quelle maturate successivamente alla proposizione del ricorso da parte del Segretario; nel dubbio chiede un parere alla Sezione Regionale della Corte dei conti, sperando nel famoso "aiutino", visto che comunque c'era una sentenza del giudice del lavoro; cosa fa la Corte dei conti?
Arrivo prima alla conclusione: ritiene il quesito inammissibile, per difetto dei connotati essenziali del requisito di ammissibilità oggettiva: "Un eventuale parere sul quesito in esame, oltre a implicare un giudizio preventivo su specifiche scelte amministrativo-gestionali, finirebbe altresì per interferire con le valutazioni intervenute - che la Sezione non ignora- o future di altri plessi giurisdizionali, con l’effetto di trasformare la funzione consultiva in una patente preventiva in ordine alla legittimità di atti, valutazioni e/o comportamenti posti in essere dagli Organi comunali". Della serie la confusione l'abbiamo fatta, ora caro ragioniere vedi tu come sbrigartela.
Già questo fa un po' saltare sulla sedia, ma c'è dell'altro. Leggiamo insieme "Pur non sussistendo, allo stato, le condizioni per discostarsi da quanto stabilito in argomento dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti con la deliberazione n. 21/2015/QMIG (n.d.r. quindi non spettano), né ignorando le conclusioni cui è pervenuta nel frattempo la Corte Costituzionale n.75/2016 secondo cui "Può aggiungersi che in Trentino-Alto Adige l’applicazione della norma regionale sarebbe bensì estesa anche ai Comuni con segretari dirigenti (12 su 333), ma riconoscerebbe ad essi solo il 75 per cento del diritto di rogito; al contrario, la norma statale si applicherebbe solo ai segretari dei Comuni senza dirigenti (321), tuttavia attribuendo loro l’intero importo del diritto di rogito" (n.d.r. quindi spettano), si deve aggiungere a quanto sopra evidenziato l'ulteriore profilo di inammissibilità dato dalla circostanza che l'eventuale ausilio consultivo sulla legittimità della soluzione gestionale e contabile prospettata è suscettibile di determinare sconfinamenti e/o interferenze con le altre funzioni intestate alla Corte dei conti e, segnatamente, alla Procura e alla Sezione giurisdizionale (ex multis, Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione n. 150/2015 del 6 maggio 2015) (n.d.r. quindi non ti diciamo quello che devi fare, ma attento perché qualunque cosa farai sarà oggetto di esame da parte della Procura e della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti).
Ritornando al nostro povero ragioniere, ma a chi deve chiedere cosa deve fare? Qual'è, in questo caos, il comportamento corretto?
Non aggiungo altro, salvo consigliare al povero ragioniere di farsi una bella polizza assicurativa.

2 commenti:

  1. sperando ,egregio ragioniere,che poi anche l'assicurazione non trovi il cavillo per non pagare
    O forse è meglio caro ragioniere ,se hai i titoli andare in un comune con i dirigenti dove il problema diritti di rogito non si pone oppure andare in un piccolo comune dove di diritti se ne vedono ben pochi.

    RispondiElimina
  2. Ritengo che sia venuto il momento di chiedere a gran voce e tramite i canali a disposizione una norma di interpretazione autentica da parte del legislatore (anche se ahimè....non ve ne sarebbe alcun bisogno vista la palese evidenza della disposizione che i Giudici Ordinari hanno semplicemente riconosciuta e che, invece, la Corte dei Conti si rifiuta ancora di vedere).

    RispondiElimina