Il Dl 90/2014, come convertito con L. 114/2014, ha modificato la disciplina dei diritti di rogito, prevedendo che "Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune [...], e' attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento".
La norma ha dato il via ad originali e del tutto errate interpretazioni, scatenando una serie di contenziosi di cui si sarebbe fatto volentieri a meno, a fronte della chiara intenzione del legislatore.
Così le prime interpretazioni da parte di alcune Sezioni Regionali della Corte dei Conti (Lombardia e Sicilia) ritenevano, in conformità con il dato normativo, che in due casi possono essere corrisposti, a seguito della modifica normativa, i diritti di rogito ai segretari comunali:
- il primo caso riguarda i Segretari che sono preposti a comuni privi di personale con qualifica dirigenziale. Per tali Segretari l'indennità di posizione non è, neppure astrattamente, soggetta ad incremento per l'applicazione delle regole sul "galleggiamento". In questa fattispecie il legislatore non ha ritenuto rilevante la fascia professionale in cui è inquadrato il Segretario, perché il galleggiamento opera non sulla retribuzione tabellare, ma sull'indennità di posizione;
- il secondo caso riguarda, invece, i Segretari che non hanno la retribuzione tabellare dirigenziale (ossia i Segretari di fascia C). In questi casi l'attribuzione di quota dei diritti di rogito è dovuta a prescindere dalla classe demografica del Comune di assegnazione.
A causa di tali diverse interpretazioni la questione è stata rimessa alla Sezione Autonomie della Corte dei Conti che ha sposato la tesi dei giudici laziali "Tale più rigorosa lettura è, ad avviso della Sezione, condivisibile atteso che la stessa, coerente con il quadro normativo – e contrattuale – regolatore della materia, appare idonea, per un verso, a non frustrare le finalità perequative sottese al comma 2 bis e, per altro, a garantire gli effetti, anche finanziari, avuti in considerazione dal legislatore (cfr. nota di lettura Senato – A.S. 1582)" (si veda L'intenzione del legislatore travisata dalla Corte dei Conti (appunti sulla delibera della Sezione Autonomie n. 21/2015 relativa ai diritti di rogito).
A seguito del parere alcuni enti hanno deciso di adeguarsi all'interpretazione "restrittiva" e sono stati avviati da alcuni segretari una serie di ricorsi.
Alcuni mirano a sollevare la questione di costituzionalità della norma. Ricordiamo che per una questione analoga, relativa ai compensi per le avvocature pubbliche, due TAR hanno sollevato la questione di costituzionalità (Tar Trento n. 138 del 10 marzo 2016 e Tar Molise, ord., 25 marzo 2016, n. 161).
Nell'attesa che giunga anche l'art. 10 del DL 90/2014 davanti alla Corte Costituzionale, appare utile segnalare che la Corte Costituzionale si è espressa con sentenza n. 75 del 7 aprile 2016, in un inciso, sull'interpretazione della norma. La questione riguardava la costituzionalità di una norma della Regione autonoma Trentino Alto Adige relativa ai diritti di rogito. In particolare l’art. 11 della L.R. 9 dicembre 2014, n. 11 (Disposizioni in materia di enti locali) stabilisce che «Il comma 1 dell’articolo 58 della legge regionale n. 4 del 1993 è sostituito dal seguente: “1. Dall’entrata in vigore del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) una quota del provento annuale dei diritti di segreteria spettante al comune, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante in misura pari al settantacinque per cento e fino ad un massimo di un quinto dello stipendio in godimento”». Il Governo ha impugnato la legge regionale. perché in difformità alla previsione contenuta nell'art. 10 del Dl. 90/2014 riconoscerebbe i diritti di rogito a tutti i segretari.
Per la Corte Costituzionale è chiaro che il DL 90/2014 riconosce i diritti di rogito ai Segretari negli enti privi di dirigenza. Questo testualmente il passaggio della sentenza "Può aggiungersi che in Trentino-Alto Adige l’applicazione della norma regionale sarebbe bensì estesa anche ai Comuni con segretari dirigenti (12 su 333), ma riconoscerebbe ad essi solo il 75 per cento del diritto di rogito; al contrario, la norma statale si applicherebbe solo ai segretari dei Comuni senza dirigenti (321), tuttavia attribuendo loro l’intero importo del diritto di rogito".
Qui il link alla sentenza della Corte Costituzionale n. 75/2016.
Sulla sentenza vedi anche il successivo post Subito i diritti di rogito ai Segretari nei comuni senza dirigenza, ma restano comunque dubbi sulla costituzionalità della norma.
Sulla sentenza vedi anche il successivo post Subito i diritti di rogito ai Segretari nei comuni senza dirigenza, ma restano comunque dubbi sulla costituzionalità della norma.
La sentenza è stata successivamente oggetto di commento anche sul Sole24Ore, sulla Gazzetta degli enti locali e sul quotidiano Italia Oggi.
Sui diritti di rogito dopo il DL 90/2014, conv. con L. 114/2014 si vedano i precedenti post:
- Diritti di rogito, la Corte cambia ancora idea: compensi solo in fascia C;
- Segretari, sì ai diritti di rogito per convenzione fra Comuni senza dirigenti;
- Le funzioni rogatorie ed i relativi compensi a seguito del D.L. 90/2014;
- Diritti di rogito soltanto per i Segretari di Fascia C (Corte dei Conti Emilia Romagna parere n. 105/2015);
- Diritti di rogito al segretario in convenzione anche se in un Comune c'è il dirigente;
- Nuova disciplina dei diritti di rogito: spettano al Segretario anche in caso di convenzione tra un ente dotato ed uno sprovvisto di dirigenti;
- Diritti di rogito ai Segretari non dirigenti a prescindere dall'organico del Comune;
- Ancora sulla disciplina dei diritti di rogito (Documento della segreteria Nazionale UNSCP);
- La Corte dei Conti Lombardia deferisce alla Sezione Autonomie una questione di massima sulla nuova disciplina dei diritti di rogito (del. 34/2015);
- Nuova disciplina dei diritti di rogito e problemi di diritto intertemporale (Corte dei Conti Lombardia del. n. 40/2015);
- Comunicato dell'Unione su abrogazione del divieto di reformatio in pejus e modifica alla disciplina dei diritti di “rogito”;
- I diritti di rogito dopo il DL. 90/2014 (conv. con L. 114/2014): il parere della Corte dei Conti Lombardia n. 275/2014;
- A quali Segretari spettano i diritti di rogito dopo il DL 90/2014? Breve riflessione a margine del parere della Corte dei Conti della Lombardia (Del. n. 275/2014);
- La Corte dei Conti sez. di controllo per la Sicilia: i diritti di rogito integralmente ai Segretari comunali senza procedere al preventivo riparto (Del. n. 194/2014);
- Nuova disciplina dei diritti di rogito e profili di incostituzionalità dell'art. 10 del DL 90/2014;
- Parere del servizio Consulenza agli enti locali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia sulla nuova disciplina dei diritti di rogito;
- Diritti di rogito: altro argomento di confusione! (Corte dei Conti del Lazio n. 21/2015);
- I diritti di rogito dei segretari.
C’è una dote che ammiro più i tutte, proprio perché non riesco a possederla: ed è la capacità di soffrire da soli. Sono rare, lo so, ma esistono persone che sanno nascondere dietro un sorriso fatiche tremende e dolori sconfinati, che non affliggono gli altri con i loro guai, che non fanno pesare un mal di testa o la mancanza di quattrini o i bisticci con la moglie. Persone che non chiedono comprensione, ma la offrono; che non mendicano pietà, ma la regalano generosamente. Sono persone forti, e quindi altruiste. L’egoismo, infatti, è dei deboli, come si vede nei malati, nei bambini, nei vecchi. Vittorio Buttafava
RispondiEliminaLa mia idea di vita è la sobrietà. Concetto ben diverso da austerità, termine che avete prostituito in Europa, tagliando tutto e lasciando la gente senza lavoro. Io consumo il necessario ma non accetto lo spreco. Perché quando compro qualcosa non la compro con i soldi, ma con il tempo della mia vita servito per guadagnarli. E il tempo della vita è un bene nei confronti del quale bisogna essere avari. Bisogna conservarlo per le cose che piacciono e ci motivano. Questo tempo per se stessi io lo chiamo libertà. E se vuoi essere libero devi essere sobrio nei consumi. L’alternativa è farti schiavizzare dal lavoro per permetterti consumi cospicui, che però tolgono il tempo per vivere.
RispondiEliminaJosè Mujica Presidente dell’Uruguay