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lunedì 13 febbraio 2017

L’indennità di rischio e l’indennità di reperibilità possono essere pagate prima della stipulazione del contratto integrativo?

L’indennità di rischio (art.37 del CCNL del 14.9.2000 e art.41 del CCNL del 22.1.2004) e l’indennità di reperibilità (art.23, comma 1, del CCNL del 14.9.2000) possono essere pagate prima della stipulazione del contratto integrativo?
A tale domanda risponde l'ARAN con l'orientamento applicativo RAL_1900 nei seguenti termini.
Relativamente a tale particolare problematica, si ritiene utile precisare quanto segue.
Come regola generale, la mancanza del contratto integrativo impedisce l’erogazione dei trattamenti economici accessori.
Infatti, si deve ricordare che il legislatore (art.2, comma 3, e art.45, comma 1, del D.Lgs.n.165/2001) ha demandato esclusivamente alla contrattazione collettiva nazionale e, nei limiti da questa stabiliti, alla contrattazione integrativa la determinazione dei trattamenti economici fondamentali ed accessori del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni nonché i criteri, le condizioni e le modalità di erogazione degli stessi; si tratta di una precisa riserva di contrattazione.
Pertanto, se manca l’intervento determinante e preventivo della contrattazione integrativa nella individuazione dei soggetti destinatari, delle condizioni e delle modalità specifiche di erogazione delle diverse voci del trattamento economico accessorio, nell’ambito di quelle individuate dall’art.17 del CCNL dell’1.4.1999, utilizzando a tal fine le risorse finanziarie effettivamente disponibili e quantificate nel rispetto dei vigenti vincoli legali e  contrattuali, non può procedersi all’effettiva erogazione dei compensi di cui si tratta al personale interessato.
Con particolare riferimento ai compensi accessori da voi richiamati, si ritiene utile anche specificare che:
a) spetta al singolo ente, nella sua veste di datore di lavoro che organizza e disciplina lo svolgimento delle attività produttive, ogni decisione circa l'individuazione delle aree di pronto intervento, l'istituzione ed le modalità operative del servizio di pronta reperibilità, sulla base di una autonoma ed adeguata valutazione delle proprie esigenze organizzative (art. 23, comma 1, del CCNL del 14.9.2000). Pertanto, tale decisione non forma oggetto di contrattazione integrativa. L’intervento della contrattazione integrativa non attiene al profilo regolativo (l’istituto, sotto il profilo contenutistico non è in alcun modo oggetto di contrattazione integrativa), ma solo a quello del relativo finanziamento;
b) l’art.37 del CCNL del 14.9.2000, ai fini dell’applicazione dell’istituto, demanda espressamente alla contrattazione decentrata integrativa il compito determinante dell’individuazione delle prestazioni lavorative che, in relazione alle loro caratteristiche contenutistiche, danno titolo alla corresponsione dell’indennità di rischio, nell’ambito, evidentemente, delle risorse (stabili o variabili) che a tale specifica finalità le parti negoziali ritengono opportuno destinare. Quindi, come sopra anticipato, la mancanza di tale preventiva individuazione dei destinatari (e delle risorse a tal fine necessarie) non consente l’erogazione del compenso di cui si tratta.

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