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giovedì 3 luglio 2014

Il principio di invarianza della spesa nella determinazione indennità amministratori locali

Sul sito Publika.it è riportata la seguente notizia:
La Corte dei Conti, sezione regionale Piemonte, con la deliberazione n. 130/2014/SRCPIE/QMIG del 26 giugno 2014, al fine di prevenire o risolvere contrasti interpretativi rilevanti per l'attività di controllo o consultiva, propone al Presidente, la valutazione sull'opportunità di deferire alla Sezione delle Autonomie o alle sezioni riunite in sede di controllo la questione di massima che fa riferimento alle considerazioni di seguito esposte.
"Ai fini della soluzione del quesito posto occorre fare riferimento alla delibera n. 1/2012 delle Sezioni riunite in sede di controllo, richiamata anche dal Comune istante.
Le Sezioni riunite, disattendendo il precedente della Sezione delle autonomie (del. n. 6/2010), hanno chiarito, per le motivazioni per le quali si rinvia allo stesso deliberato, che ai fini della quantificazione dell'indennità di funzione degli amministratori locali e dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali, è tuttora vigente l'art. 1, comma 54, della legge n. 23 dicembre 2005, che ha disposto la riduzione del 10 per cento dei predetti compensi rispetto a quanto percepito dagli interessati al 30 settembre 2005. 
In particolare hanno ritenuto le Sezioni riunite che 'all'attualità, l'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori e agli organi politici delle Regioni e degli Enti locali, non possa che essere quello in godimento alla data di entrata in vigore del citato DL 112 del 2008, cioè dell'importo rideterminato in diminuzione ai sensi della legge finanziaria per il 2006; ritengono altresì di richiamare come l'intera materia concernente il meccanismo di determinazione degli emolumenti all'esame è stata da ultimo rivista dall'art. 5, comma 7, del DL 78 del 2010, convertito nella legge 122 del medesimo anno, che demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'Interno la revisione degli importi tabellari, originariamente contenuti nel d.m. 4 agosto 2000 n. 119 sulla base di parametri legati alla popolazione, in parte diversi da quelli originariamente previsti. Ad oggi, il decreto non risulta ancora approvato e deve pertanto ritenersi ancora vigente il precedente meccanismo di determinazione dei compensi'.
Risultando ad oggi non mutato, in materia, il quadro normativo di riferimento (salvo per gli aspetti di seguito precisati), questa Sezione non può che ribadire quanto già chiarito dalle Sezioni riunite con pronuncia di orientamento generale emessa ai sensi dell'art. 17, comma 31, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, cui tutte le sezioni regionali di controllo devono conformarsi.
Peraltro, le circostanze di fatto richiamate dall'Ente in ordine all'incremento della popolazione sembrano, prima facie, prive di rilevanza rispetto al principio enunciato dalla Sezioni riunite e sopra richiamato, dunque rispetto all'obbligo di computare l'ammontare delle indennità spettanti agli amministratori degli Enti locali, ai sensi dell'art. 1, comma 54, della legge n. 23 dicembre 2005, ovvero rideterminando in riduzione nella misura del 10 per cento, l'ammontare dei compensi percepiti al 30 settembre 2005.
Di diverso avviso, tuttavia, il parere reso dalla Sezione di controllo per il Veneto con delibera n. 1/2014, ove non facendo riferimento alcuno alla delibera delle Sezioni riunite sopra richiamata, ma richiamando la precedente delibera della Sezione delle autonomie (delibera n. 7/2010), si sostiene che 'nelle more dell'adozione del nuovo Decreto ministeriale, con il quale, tra l'altro, troveranno applicazione le riduzioni percentuali disposte dal citato art. 5 (comma 7) del D.L. n. 78/2010, l'adeguamento delle indennità spettanti al Sindaco ed agli Assessori dovrà avvenire sulla scorta del criterio indicato dall'art. 156, comma 2°, TUEL, tenendo conto, cioè, della popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso'. Pertanto rispetto ad una fattispecie analoga a quella all'esame di questa Sezione, La Sezione regionale di controllo per il Veneto ha sostenuto che 'l'adeguamento è dovuto e va determinato sulla scorta dei dati demografici di recente acquisizione (popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente, così come accertata dall'ISTAT), in rapporto alla popolazione dell'ente intesa in senso dinamico. Siffatta conclusione trova fondamento nella chiara volontà del legislatore di attualizzare e concretizzare il più possibile il meccanismo di determinazione dell'indennità in questione, emergente sia dalla previsione, nell'art. 23, comma 9, lett. b), della Legge n. 265/1999 (in attuazione del quale è stato emanato il D.M. n. 119/2000) di elementi ulteriori a detto fine, quali le fluttuazioni stagionali della popolazione, la percentuale di entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate e l'ammontare del bilancio di parte corrente, sia dalle espressioni, di identico tenore, contenute nell'art. 82, comma 8, lett. b) del TUEL (nel quale il citato art. 23 è stato trasfuso); volontà che sarebbe disattesa ove si facesse ricorso ad "dato limitato e statico così come espresso dal censimento'.
Acquista peraltro rilevanza, per i profili incidenti sulla materia oggetto di esame, anche l'art.1, comma 136, della legge 56/2014, ai sensi del quale i Comuni interessati dal precedente comma 135, ovvero quelli per cui si prevede l'aumento del numero di consiglieri e del numero massimo di assessori, devono provvedere 'a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al Titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti' (norma per la cui interpretazione si richiama la nota del Ministero dell'interno n. 6508 del 24 aprile 2014 e il parere reso dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia, n. 112/PAR/ 2014).
Pertanto, attesa la necessità di un indirizzo interpretativo univoco in materia, questa Sezione ritiene opportuno che venga sottoposta all'esame del Presidente della Corte dei conti la valutazione sull'opportunità di deferire la questione alla Sezione delle Autonomie o alle Sezioni riunite, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, il quale, nel testo recentemente novellato dal d.l. 24 giugno 2014, n. 91, dispone che 'al fine di prevenire o risolvere contrasti interpretativi rilevanti per l'attività di controllo o consultiva o per la risoluzione di questioni di massima di particolare rilevanza, la Sezione delle autonomie emana delibera di orientamento alla quale le Sezioni regionali di controllo si conformano. Resta salva l'applicazione dell'articolo 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nei casi riconosciuti dal Presidente della Corte dei conti di eccezionale rilevanza ai fini del coordinamento della finanza pubblica ovvero qualora si tratti di applicazione di norme che coinvolgono l'attività delle Sezioni centrali di controllo".

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