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martedì 15 aprile 2014

D.Lgs. 39/2014 – Nuovi obblighi per lavori a contatto con minori: i chiarimenti del Ministero del Lavoro

In un precedente post abbiamo dato notizia dell'entrata in vigore del D.Lgs. 04.03.2014 n. 39, emanato in attuazione della direttiva UE 2011/93, che ha introdotto l’obbligo (art. 2) di acquisire il certificato penale da parte del “soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori” (obbligo in vigore dal 6 aprile 2014).

Nel precedente post avevamo sottolineato come non fosse chiaro se la norma si applicasse anche ai rapporti in corso, anche se i più ritenevano l'obbligo applicabile anche per tale tipologia di rapporti.
Il Ministero del Lavoro con la circolare n. 9 del 11 aprile 2014 indirizzata agli Ispettori ha chiarito che:
  • l’obbligo di richiedere il certificato penale del casellario giudiziale, spiega il Ministero del Lavoro, riguarda esclusivamente i nuovi rapporti instaurati a decorrere dal 6 aprile 2014 e non si applica a tutti i rapporti già in essere a tale data;
  • in merito alla dizione di “impiego al lavoro” il Ministero del lavoro ritiene che una corretta applicazione delle previsione non possa essere limitata alle sole tipologie di lavoro subordinato, ma che ricomprenda anche quelle forme di attività di natura autonoma che comportino un contatto continuativo con i minori;
  • il personale interessato è solo quello che ha un contatto non mediato e continuativo con i minori. Di conseguenza l’obbligo non riguarda i dirigenti, i responsabili e i preposti e comunque quelle figure che sovraintendono all'attività svolta dall'operatore diretto, che possono avere solo un contatto occasionale con i minori.
In allegato alla circolare è possibile visionare i modelli relativi alla richiesta del certificato penale del casellario giudiziario da parte del datore di lavoro (art 25-bis del DPR n. 313/2002) nonché all'acquisizione del consenso dell’interessato alla richiesta da parte del datore di lavoro del certificato di cui all’art. 25-bis DPR n. 313/2002.

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