"E’ passata, un po’ in silenzio (almeno per chi, quotidianamente, segue la materia del lavoro), la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto legislativo n. 39/2014, il quale, dando attuazione a precise direttive comunitarie, offre nuovi strumenti di tutela nella lotta agli abusi sessuali sui minori e alla pornografia minorile". E' questo l'inizio di un articolo di dottrina a cura di Eufranio Massi sui nuovi adempimenti per i datori di lavoro introdotti dal D.gs. 39/2014.
La norma non è passata inosservata, però al collega Adriano Marini che l'ha segnalata per la pubblicazione sul blog.
Il D.Lgs. 04.03.2014 n. 39, emanato in attuazione
della direttiva UE 2011/93, ha introdotto l’obbligo (art. 2) di acquisire il
certificato penale da parte del “soggetto che intenda impiegare al lavoro una
persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie
organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori” (obbligo in
vigore dal 6 aprile 2014).
Detto certificato si rende necessario per “verificare
l’esistenza di condanne” per reati legati a pedopornografia e sfruttamento
sessuale dei minori, ovvero “l’irrogazione di sanzioni interdittive
all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con
minori”. Nel caso di inadempimento di tale obbligo è prevista una
sanzione pecuniaria (da 10 a 15 mila euro) a carico del datore di lavoro.
L'adempimento, pur non essendo previsto espressamente, riguarda, secondo i più, "anche i rapporti di lavoro in corso alla data del 6 aprile 2014, tenuto conto del fine specifico della disposizione e è unicamente finalizzata a tutelare i minori". Il Ministero di Grazia e Giustizia ha diramato due note di chiarimento, con una precisando che l'obbligo riguarda chi stipula un contratto di lavoro, mentre l’obbligo non sorge, invece, ove ci "si avvalga di forme di collaborazione che non si strutturino all'interno di un definito rapporto di lavoro". Con l'altra nota ha garantito in ordine alla tempistica del rilascio dei certificati. consigliando "in ogni caso, onde evitare che nella fase di prima applicazione della nuova normativa, possano verificarsi inconvenienti organizzativi, che, fatta la richiesta di certificato al Casellario, il datore di lavoro possa procedere all'impiego del lavoratore anche soltanto, ove siano organo della pubblica amministrazione o gestore di pubblico servizio, mediante l’acquisizione di una dichiarazione del lavoratore sostitutiva di certificazione, circa l’assenza a suo carico di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero dell'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori".
La lettera inviata ai Responsabili dei settori del Comune di Ceccano.
Si veda anche il successivo post di aggiornamento "D.Lgs. 39/2014 – Nuovi obblighi per lavori a contatto con minori: i chiarimenti del Ministero del Lavoro".
La lettera inviata ai Responsabili dei settori del Comune di Ceccano.
Si veda anche il successivo post di aggiornamento "D.Lgs. 39/2014 – Nuovi obblighi per lavori a contatto con minori: i chiarimenti del Ministero del Lavoro".
Nessun commento:
Posta un commento