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giovedì 28 giugno 2018

Legittimazione dei consiglieri comunali ad impugnare le delibere: allontanarsi dall'aula non preclude il ricorso (Consiglio di Stato sent. n. 3814 del 21 giugno 2018)

La recente sentenza del Consiglio di Stato n. 3814 del 21 giugno 2018 permette di approfondire due temi di interesse in ordine al funzionamento del Consiglio comunale ed al diritto dei consiglieri di impugnare le deliberazioni di Consiglio. La sentenza si occupa in primo luogo dei termini di deposito della relazione del collegio dei revisori al rendiconto di gestione, confermando l’obbligo che la stessa sia depositata, unitamente allo schema di rendiconto di gestione, nei 20 giorni antecedenti la seduta. La sentenza, inoltre, chiarisce in quali casi il comportamento dei consiglieri comunali può considerarsi acquiescente in ordine a difetti procedurali.
Questa la massima:

1. L’art. 227, c. 2, del Tuel prevede che la proposta di rendiconto della gestione debba essere messa a disposizione dei consiglieri comunali entro un termine non inferiore a 20 giorni, stabilito dal regolamento di contabilità, precedente la sessione consiliare. Secondo la giurisprudenza entro lo stesso termine devono essere messi a disposizione anche gli allegati, compresa la relazione dell’organo di revisione. Il mancato rispetto dei termini sanciti dalla normativa per il deposito e la messa a disposizione dei consiglieri comunali della relazione dei revisori dei conti, a corredo del conto consuntivo, determina la lesione del cd. jus ad officium dei consiglieri, con conseguente annullamento della delibera di approvazione del consuntivo.
2. La scelta di allontanarsi dall'aula al momento della votazione non incidere in senso negativo sulla sussistenza della legittimazione al ricorso e non determina una forma di acquiescenza all'atto. “Sul punto, infatti, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che il componente dell'organo collegiale decade dalla possibilità di impugnazione solo se partecipa attivamente alla seduta e alla votazione favorevole senza manifestare e far verbalizzare il proprio dissenso alla delibera. Ciò in quanto la partecipazione attiva alla seduta e la votazione favorevole alla approvazione della delibera, comporta la imputabilità del deliberato anche al componente presente non dissenziente, con conseguente acquiescenza al provvedimento (cfr. Cons. Stato, sez. V, 7 novembre 2007, n. 5759). Nel caso di specie, tuttavia, non vi è stata partecipazione attiva alla seduta e alla votazione favorevole, in quanto i consiglieri comunali ricorrenti si sono allontanati dalla seduta, e non hanno preso, quindi, parte alla votazione favorevole. Tanto è sufficiente ad escludere ogni forma di acquiescenza”.
I temi affrontati nella sentenza sono approfonditi nel Vademecum dell'amministratore locale, con richiami alla più recente giurisprudenza. 

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