Dopo le due sentenze favorevoli ai Segretari comunali emesse dal Tribunale di Milano (n. 1539/2016 e 2561/2016), ieri è stata emessa una nuova sentenza dal Tribunale di Busto Arsizio (sentenza n. 307 del 3 ottobre 2016) che conferma l'orientamento giurisprudenziale in merito alla spettanza dei diritti di rogito ai Segretari in servizio presso enti privi di dirigenti.
Ringraziando il collega Maurizio Vietri per aver tempestivamente inviato la sentenza riportiamo le conclusioni del giudice del lavoro di Busto Arsizio:
"La domanda è fondata.
Ringraziando il collega Maurizio Vietri per aver tempestivamente inviato la sentenza riportiamo le conclusioni del giudice del lavoro di Busto Arsizio:
"La domanda è fondata.
L’art. 10, comma 2 bis, del d.l. 90/2014, convertito nella legge n. 114/2014, ha così disposto: “Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell’art. 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della
tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento”.
La norma riconosce, pertanto, ai segretari comunali privi di qualifica dirigenziale (ossia quelli posti in fascia C), il diritto ai benefici di cui all’art. 30 della legge n. 734/1973, ed estende tale emolumento anche ai segretari delle altre due fasce superiori (A e B), a condizione che nell’ente locale di appartenenza non vi siano dipendenti con qualifica di dirigenti.
Il dettato normativo non pare consentire, dunque, un’interpretazione limitata al riconoscimento dei diritti di rogito ai soli segretari di fascia C, come deciso dalla Corte dei Conti, sezione delle autonomie, il 24.6.2015, stante il chiaro il disposto dell’art. 10, comma 2 bis, del d.l. 90/2014, che estende i diritti di segreteria alle due categorie di segretari, quelli che non hanno qualifica dirigenziale, appunto, e quelli che operano in enti che non hanno dipendenti con qualifica dirigenziale (“Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale …”), così come già espresso dal Tribunale di Milano (sentenza n. 1539 del 18.5.2016 e sentenza n. 2516 del 28.9.2016).
La norma citata, peraltro, risulta perfettamente aderente al disposto dell’art. 37 del CCNL dei segretari comunali che, nel novero delle voci che compongono la retribuzione, inserisce anche i diritti di segreteria, come anche previsto dall’art. 7, lettera F, della Convenzione di segreteria tra i comuni convenuti (doc. n. 1.1) e come corrisposti al ricorrente per l’anno 2014 (doc. nn. 2.2, 7, 7.2, 11.1. 11.2), anche a seguito del parere n. 297/2014 della Corte dei Conti Lombardia (doc. n. 14.2) a specifica richiesta avanzata proprio dal comune convenuto (doc. n. 14.1).
Nel caso di specie in esame, presso i comuni dove opera il ricorrente non vi sono dipendenti dirigenti, come confermato dalle delibere dei comuni convenuti, prodotte all’odierna udienza, che motivano la mancata costituzione in giudizio.
Va, pertanto, riconosciuto il diritto del ricorrente, quale segretario comunale di fascia A operante in comuni privi di dipendenti con qualifica di dirigenti, alla corresponsione delle somme richieste a titolo di diritti di segreteria di cui all’art. 30 della legge n. 743/1973.
Qui il link alla sentenza integrale.
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