No War - Palazzo Savelli sede del Comune di Rocca Priora (Roma)

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domenica 15 ottobre 2017

Le più recenti indicazioni dell’Aran

Ai dipendenti dei comuni che svolgono attività di giudice tributario non spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per lo svolgimento della stessa. Le assenze per malattia dei dirigenti assunti a tempo determinato ai sensi dell’articolo 110 del D.Lgs. n. 267/2000 non entrano a far parte del calcolo del periodo di comporto in caso di rientro in servizio come dipendenti a tempo indeterminato e, parimenti, non matura alcun diritto di recupero sulle ferie che non sono state godute. Non è necessario il consenso del dipendente per l’attribuzione di mansioni superiori. Con la cd banca delle ore possono essere remunerate solamente le differenze di trattamento economico tra il lavoro straordinario e quello ordinario. Non spetta il raddoppio del rimborso delle spese sostenute per le missioni di durata superiore a 12 ore. Sono queste le principali indicazioni che si ricavano dalle recenti risposte fornite dall’Aran a questi posti sull’applicazione dei contratti del comparto regioni ed autonomie locali.
Inizia così l'articolo di Arturo Bianco dal titolo Le più recenti indicazioni dell’Aran.
Qui i link agli orientamenti applicativi richiamati nell'articolo:

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