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lunedì 12 giugno 2017

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (decreto legislativo – esame definitivo)

Il Consiglio dei ministri, su proposta della Ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo di attuazione della legge di riforma della pubblica amministrazione (legge 7 agosto 2015, n. 124), che integra e modifica il “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”.
Sul decreto, dopo l’esame preliminare, è stata raggiunta l’intesa in sede di Conferenza Unificata e sono stati acquisiti i pareri del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari.
Tra le principali novità introdotte si prevede:
  • che l’attività di autoproduzione di beni e servizi possa essere strumentale agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni;
  • che sono ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale la produzione di energia da fonti rinnovabili e che le università possono costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche;
  • che, nel caso di partecipazioni regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano, l’esclusione, totale o parziale, di singole società dall’ambito di applicazione della disciplina può essere disposta con provvedimento motivato del Presidente della Regione o dei Presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano, adottato in ragione di precise finalità pubbliche nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità. Inoltre, viene espressamente previsto che il provvedimento di esclusione sia trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura di monitoraggio del Ministero dell’economia e delle finanze;
  • l’intesa in Conferenza Unificata per: il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di determinazione dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia dei componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico; il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze con il quale sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi, al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle società a controllo pubblico, nel caso di società controllate dalla regione o da enti locali; il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali volto a disciplinare le modalità di trasmissione dell’elenco del personale eccedente;
  • per le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società, la facoltà di riassorbimento del personale già in precedenza dipendente dalle amministrazioni stesse con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, senza che ciò rilevi nell’ambito delle facoltà assunzionali disponibili e a condizione che venga fornita dimostrazione, certificata dal parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, che le esternalizzazioni siano state effettuate nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente;
  • la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi di interesse economico generale fuori dall’ambito territoriale della collettività di riferimento, purché queste ultime abbiano in corso o ottengano l’affidamento del servizio tramite procedure a evidenza pubblica. Resta ferma in ogni caso l’applicazione di quanto previsto per le società in house, al fine di salvaguardare la disciplina europea e con essa la previsione secondo la quale tali società devono garantire che oltre l’80% del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall’ente pubblico o dagli enti pubblici soci, potendo agire fuori da tale ambito solo ed esclusivamente per il restante 20%;
  • che ai fini dell’applicazione del criterio del fatturato medio non superiore al milione di euro, il primo triennio rilevante sia il triennio 2017-2019 e nelle more della prima applicazione di tale criterio si considerino rilevanti, in via transitoria, le partecipazioni in società che, nel triennio antecedente all’adozione di tali misure, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro;
  • la proroga al 30 settembre 2017 del termine per la ricognizione, in funzione della revisione straordinaria, di tutte le partecipazioni possedute;
  • la proroga al 30 settembre 2017 del termine entro il quale le società a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze;
  • la fissazione al 31 luglio 2017 del termine per l’adeguamento delle società a controllo pubblico alle disposizioni in tema di governance societaria.
Fonte: Governo.
Per approfondimenti si veda la sezione Servizi Pubblici del blog.

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