Il Consiglio di Stato ha reso il parere favorevole con osservazioni sullo schema del decreto correttivo al testo unico sulle società a partecipazione pubblica (d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175).
Si tratta del primo parere che viene reso su un “decreto correttivo” della legge Madia.
In questo caso, l’intervento correttivo serve anche per dare esecuzione alla sentenza n. 251 del 2016 della Corte costituzionale: nel novembre scorso la Consulta aveva dichiarato incostituzionale la legge Madia perché su alcuni decreti (come quello sulla società partecipate) non prevedeva l’ “intesa” con le Regioni, ma soltanto il loro “parere”. Il Consiglio di Stato, con parere n. 83 del 17 gennaio 2017, aveva indicato proprio la strada dei “decreti correttivi” per assicurare la prosecuzione del processo di riforma. Il decreto correttivo in questione prevede, correttamente, che l’intesa delle Regioni possa sanare tutte le disposizioni già vigenti, con effetti retroattivi, sì da assicurare la certezza dei rapporti in corso. L’intesa dovrebbe essere discussa in Conferenza Unificata nei prossimi giorni, tenendo conto anche delle indicazioni fornite da Palazzo Spada sullo schema in questione.
Nel merito del provvedimento, il Consiglio di Stato afferma che il decreto correttivo non dovrebbe limitarsi ad attuare la sentenza della Corte costituzionale, ma anche introdurre tutte le modifiche necessarie per risolvere incertezze e per far funzionare, nella pratica, le norme originarie. Invece, il monitoraggio delle problematiche emerse dopo l’entrata in vigore della riforma risulta carente. Pertanto, il parere fornisce indicazioni non soltanto sulle norme del correttivo, ma anche sulle norme del testo unico che non vengono modificate dallo schema e che, invece, richiederebbero un intervento alla luce delle incertezze emerse nella prassi, o delle disfunzioni già segnalate dal parere sullo schema originario (n. 968 del 2016) e ancora attuali.
Tra i vari rilievi, si segnalano in particolare:
- la perdurante criticità, evidenziata già con il primo parere sullo schema di testo unico, di attribuire al Presidente del Consiglio dei Ministri il potere di escludere singole società dall’applicazione della riforma, con semplice provvedimento amministrativo, con possibile violazione del principio di legalità e dubbio fondamento nella legge di delega;
- la ancor più grave criticità di estendere, con il correttivo, tale potere derogatorio anche ai Presidenti delle Regioni, perché ciò consentirebbe a un’autorità regionale di derogare, con suo provvedimento, a una disciplina statale generale propria dell’ordinamento civile;
- l’incertezza sul riparto tra giudice civile e giudice contabile sulla responsabilità dei amministratori delle società partecipate, su cui il Consiglio di Stato propone di distinguere con maggiore chiarezza per evitare possibili sovrapposizioni;
- l’esigenza di rendere effettivo il principio di “fallibilità” delle società pubbliche, raccordandone la disciplina con la norma del t.u. che impone alle amministrazioni locali partecipanti di accantonare nel bilancio un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato delle società in house, misura che “negherebbe in radice la possibilità per le società in house di fallire” e che potrebbe risolversi anche in un indebito aiuto di Stato;
- la necessità di pervenire ad una riunificazione della disciplina in tema di enti in house (oggi collocata, con qualche difformità, sia nel t.u. sulle società partecipate sia nel codice dei contratti pubblici) e di chiarirne alcuni aspetti, tra cui la modalità di scelta del socio privato;
- l’opportunità di specificare l’applicabilità del codice dei contratti pubblici anche agli acquisti di beni e servizi da parte delle società pubbliche;
- l’importanza “cruciale” del ruolo del Ministero (e, in prospettiva, delle Regioni) contro le elusioni dalla riforma, su cui andrebbero irrobustiti i poteri di intervento, e della fase transitoria di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche attuali entro il 30 giugno 2017: il Consiglio di Stato sottolinea “la grande rilevanza di queste disposizioni per l’effettivo successo dell’intera riforma”, per le quali “andrebbe ulteriormente rafforzata, con particolare riferimento all’operazione in questione, la funzione di controllo e monitoraggio”.
Nessun commento:
Posta un commento