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venerdì 25 luglio 2014

Rimborso oneri per permessi retribuiti fruiti da amministratori dipendenti di società pubbliche

Dalla collega Daniela Urtesi, riceviamo la segnalazione ed un breve commento ad una recente decisione del Tribunale di Roma, che riportiamo integralmente.
Gli oneri connessi all'esercizio del mandato elettorale non sono a carico degli enti in relazione agli amministratori lavoratori dipendenti di società pubbliche che rientrano nella categoria delle società strumentali
E' quanto ha stabilito dal Tribunale Civile di Roma, Sez.II, con sentenza n. 16106/2014 del 19.07.2014, con cui l'Autorità giudicante ha accolto l'opposizione proposta dal Comune di Zagarolo e revocato il decreto ingiuntivo emesso in favore della Roma Entrate S.p.A. ora Aequa Roma S.p.a..
Le società strumentali  sono definite dall'art. 13, comma 1, del DL n. 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006.come “le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività”.
Nel caso specifico di Roma Entrate S.p.A. ora Aequa Roma S.p.a..il tribunale ha evindenziato che:
dallo statuto sociale emergono i seguenti elementi, dai quali si trae che la società opposta svolge esclusivamente attività istituzionali proprie dell’ente proprietario (l’unico socio Roma Capitale), non compatibili con l’esercizio di attività di impresa in regime di concorrenza:
A) il tipo di relazione con l’ente pubblico: Aequa Roma è interamente partecipata dal socio unico Roma Capitale, che pure nomina gli amministratori e i sindaci e designa l’amministratore delegato.
B) il tipo di attività svolte e le sue finalità: la società ha come oggetto esclusivo “la gestione dei servizi inerenti le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate e delle attività connesse, complementari, accessorie ed ausiliarie indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria, extra-tributaria e patrimoniale di Roma Capitale”. Si tratta di attività che costituiscono esercizio di una funzione pubblica che non può essere autonomamente svolta da un soggetto di diritto privato, in mancanza del trasferimento delle funzioni da parte dell’ente pubblico o della legge.
La sola forma societaria conferita da Roma Capitale al soggetto a cui ha demandato le attività sopra indicate, di evidente natura pubblicistica, non consente quindi di ricondurre Aequa Roma nell’ambito dei soggetti “privati ed enti pubblici economici” a cui fa riferimento l’art. 80 del D.Lgs. n. 267/2000 per escludere la sussistenza dell’obbligo di rimborso degli oneri relativi ai permessi retribuiti di cui fruisce il dipendente per assolvere all’incarico pubblico. La prevalenza (in tal caso: l’esclusività) della funzione pubblicistica svolta e la totale riconducibilità dell’attività sociale ai poteri propri dell’ente locale proprietario impongono invece di ravvisare quella “identità tra funzioni e soggetti”, individuata dal Consiglio di Stato per escludere l’obbligo di rimborso.”
Sul punto era intervenuto il Consiglio di Stato con il Parere della Sezione Prima n. 706/2011 del 16 novembre 2011 relativo al rimborso oneri per permessi retribuiti fruiti da amministratori dipendenti da Ferrovie dello Stato S.p.A. e da altri enti pubblici , il quale, in assenza di una chiara posizione legislativa o di un indirizzo giurisprudenziale in merito, ha proposto una soluzione applicativa delle disposizioni contenute al citato articolo 80 TUEL. In pratica, per il Consiglio di Stato sono da ritenere amministrazioni pubbliche tutte quelle indicate all'articolo 1, comma 2 del d.lgs n. 165/2001, sono altresì pubblici gli enti e gli altri soggetti indicati nel conto consolidato della P.A. tenuto dall'Istat e, infine, tutte le società che la legge indica espressamente quali soggetti giuridici di diritto pubblico.  I soggetti giuridici al di fuori di queste tre ipotesi (com'è il caso di Ferrovie dello Stato, ma anche di Trenitalia e Poste Italiane spa) per il Consiglio di Stato sono da considerare privati e, pertanto, non sono a loro carico gli oneri dei propri dipendenti connessi all'espletamento del mandato elettivo, ma a carico dell'amministrazione per cui lo stesso viene esercitato.
Per il tribunale di Roma invece la semplice veste formale di s.p.a. non è idonea a trasformare la natura pubblicistica di soggetti che, in mano al controllo maggioritario dell’azionista pubblico, continuano ad essere affidatari di rilevanti interessi pubblici perchè “potrebbero sussistere soggetti formalmente privati, ma appartenenti ad enti pubblici ed esercenti esclusivamente funzioni pubbliche, riservate a soggetti pubblici, che siano riconducibili ai soggetti individuati dall’art. 80, anche se non sono compresi nell’elenco redatto dall’Istat per una diversa finalità”

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