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mercoledì 16 luglio 2014

Parere del Ministero dell'Interno in tema di mancata approvazione della proposta di revoca del presidente del consiglio comunale

Con nota …. inviata anche a codesta Prefettura, il consigliere comunale … lamenta che la votazione della proposta di revoca del Presidente del consiglio comunale di … non sia andata a buon fine a causa dell’elevata maggioranza richiesta per la sua approvazione.
Al riguardo, il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale prevede che la proposta di revoca del presidente possa essere presentata da un terzo dei consiglieri assegnati e debba essere approvata con il voto favorevole di almeno dodici consiglieri; tale previsione risulterebbe parzialmente non coerente con l’art. 14 dello statuto il quale si limita, a disciplinare la presentazione della proposta da parte di dodici consiglieri, senza indicare la maggioranza necessaria per la sua approvazione. 
La discordanza rilevata e la circostanza legata alla riduzione del numero dei consiglieri da 20 a 16, per effetto delle modifiche di legge introdotte successivamente all’adozione degli strumenti normativi del Comune, cui non è seguito alcun ulteriore adeguamento, determinerebbero problemi applicativi.
Secondo quanto riferito dall’esponente, la proposta di revoca è stata votata favorevolmente da 11 consiglieri sui 17 assegnati (compreso il sindaco) e dunque dai due terzi dei componenti il consiglio.
Ciò posto, il consigliere ritiene che le norme regolamentari in contrasto con la previsione statutaria debbano essere disapplicate.
In via preliminare, si osserva, così come ritenuto, tra gli altri, dal T.A.R. Puglia – Lecce, con sentenza n. 528/2014, che “la giurisprudenza ha chiarito che la figura del Presidente del consiglio .... è posta a garanzia del corretto funzionamento di detto organo e della corretta dialettica tra maggioranza e minoranza, per cui la revoca non può essere causata che dal cattivo esercizio della funzione, in quanto ne sia viziata la neutralità e deve essere motivata perciò con esclusivo riferimento a tale parametro e non a un rapporto di fiducia (conforme, Consiglio di Stato, Sez. V, 26 novembre 2013, n. 5605)”.
In merito alla specifica tematica sollevata, si osserva che, come anche evidenziato dall’esponente, l’articolo 14, comma 5, dello statuto del Comune di …, prevedendo la possibilità di revoca del presidente, fissa esclusivamente il numero (dodici) dei proponenti necessari ad avanzare la richiesta.
La percentuale di un terzo, indicata dal regolamento consiliare come numero minimo di consiglieri necessari per la presentazione della richiesta, risulta in contrasto con lo statuto, per cui, seguendo la gerarchia delle fonti, conformemente anche all’articolo 7 del decreto legislativo n. 267/2000, che disciplina l’adozione dei regolamenti comunali “nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto” (cfr. sentenza TAR Lombardia, Brescia, n. 2625 del 28 dicembre 2009) la citata disposizione regolamentare dovrebbe essere disapplicata, prevalendo la norma statutaria.
In carenza di apposita disposizione statutaria, il regolamento trova applicazione, invece, nella parte in cui si individua la maggioranza numerica necessaria per l’approvazione della deliberazione.
Inoltre, in merito all’adeguamento alla legge, si richiama la decisione del T.A.R. Marche n. 970 del 2 settembre 2002 – emessa in fattispecie relativa alla composizione del consiglio di una comunità montana – che afferma: “anche ammettendo che le disposizioni del decreto legislativo n. 267/2000 sul numero dei componenti gli organi collegiali …. siano “di principio”, tanto non comporta affatto l’immediata e diretta abrogazione delle norme statutarie con esse incompatibili, né l’immediata applicazione della nuova composizione, ma tanto si verifica solo con l’adeguamento dello Statuto, perché così dispone, appunto, l’art. 1 del suindicato decreto legislativo”.
Pertanto, ferma restando la regolarità degli atti assunti con le maggioranze comunque previste dallo statuto o dal regolamento (per quest’ultimo, solo se non in contrasto con lo statuto), appare opportuna la revisione delle disposizioni statuarie e regolamentari che disciplinano i quorum e le maggioranze necessarie per il funzionamento del consiglio, al fine del loro corretto adeguamento alle disposizioni di legge che hanno innovato in merito alla riduzione del numero dei componenti del consiglio comunale.
Su quanto precede si prega di fare analoga comunicazione agli esponenti.

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