L’accesso civico generalizzato, ossia la possibilità di ogni cittadino di accedere a dati, documenti e informazioni delle pubbliche amministrazioni, non può essere causa di intralcio al loro buon funzionamento. E’ uno strumento che “va usato con buona fede e senza malizia”, affinché non si crei una sorta di effetto boomerang sulla Pubblica amministrazione destinataria. Lo ha specificato il consiglio dell’Anac nella seduta del 2 marzo 2022.
Il caso
Le precisazioni dell’Autorità nascono da una richiesta di un comune della Campania, che non sapeva come comportarsi di fronte al ricevimento, da parte di un’associazione, di numerose istanze di accesso civico generalizzato “volte a un vero e proprio controllo ispettivo sull’attività del comune e tali da comportare un notevole aggravio di lavoro”.
Linee guida Anac
Ricordando le linee guida contenute nella delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, Anac ha precisato che “quando viene presentata domanda di accesso civico generalizzato per un numero manifestamente irragionevole di documenti tale da paralizzare il buon funzionamento dell’amministrazione, quest’ultima può ponderare da un lato l’interesse dell’accesso del pubblico ai documenti e dall’altro il carico di lavoro che ne deriverebbe e decidere di salvaguardare l’interesse ad un buon andamento dell’amministrazione”.
La sentenza del Consiglio di Stato
Anac segnala che anche la sentenza del 13 agosto 2019 del consiglio di Stato, sezione VI, va in questa direzione: l'accesso civico serve a favorire forme diffuse di controllo sull’attività dell’ente e sull’uso delle risorse pubbliche ma non può intralciare il buon funzionamento della Pubblica Amministrazione. Va svolta quindi una valutazione caso per caso per garantire, secondo un delicato ma giusto bilanciamento, che non se ne faccia un uso malizioso e non si crei una sorta di effetto "boomerang" sull’ente destinatario.
Qui il link all'atto del Presidente Anac del 9 marzo.
Fonte: Anac
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