Dovrebbe entrare nel vivo questa settimana l’esame in commissione Bilancio al Senato del DDL di conversione del decreto-legge n. 4/2022, recante “misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico” (c.d. decreto “Sostegni-ter”).
Tra i numerosi emendamenti segnalati dai gruppi parlamentari (circa 350) ve ne sono diversi che riguardano gli enti locali, tra i quali vale la pena segnalare in particolare il 13.0.29 (testo 2), il quale, oltre a prorogare di un anno le misure in materia di turn-over contenute nell’art. 3, comma 5-sexies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (consentendo così alle Unioni di Comuni di poter continuare a sostituire il personale cessato già in corso d’anno), dispone l’esclusione della spesa derivante dai rinnovi contrattuali successivi al triennio 2016-2018 dal computo della spesa di personale rilevante ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis, e 2 dell'articolo 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
Inizia così l'articolo DL Sostegni-ter: possibile neutralizzazione degli effetti dei rinnovi contrattuali ai fini della determinazione delle facoltà assunzionali.
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