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domenica 2 ottobre 2016

Nuova pronuncia sui diritti di rogito favorevole: spettano ai Segretari comunali in enti privi della dirigenza (Tribunale di Milano sent. n. 2561 del 29 settembre 2016)

Dopo la sentenza emessa il 18 maggio dal Tribunale di Milano (n. 1539), lo stesso Tribunale si è pronunciato nuovamente in data 29 settembre sullo stesso tema, esprimendosi nuovamente nel senso della spettanza dei diritti di rogito ai Segretari comunali in servizio presso enti privi di dirigenti (a prescindere dalla qualifica del Segretario comunale.

In gran parte la sentenza richiama la motivazione del precedente dello stesso Tribunale, che ricordiamo non era stata troppo tenera con l'interpretazione "restrittiva" fornita dalla Corte dei Conti. Riportiamo di seguito alcuni passaggi.
"La letterale applicazione della norma che, nella sua chiarezza non necessita di alcuna interpretazione, non può che condurre all’accoglimento delle ragioni di parte ricorrente".
Ancora: "Le considerazioni svolte dalla Corte dei Conti, potrebbero, in linea di principio, essere condivisibili laddove attribuiscono un rilievo preminente all’interesse pubblico rispetto all’interesse del singolo segretario, tuttavia paiono offrire un’interpretazione della norma che mal si concilia con il dettato normativo. In sostanza, nell’intento di salvaguardare beni pur meritevoli di tutela, finisce per restringere il campo di applicazione della norma compiendo un’operazione di chirurgia giuridica non consentito nemmeno in nome della res pubblica".
Qui il testo della sentenza del Tribunale di Milano n. 2516 del 29/09/2016.


Sui diritti di rogito dopo il DL 90/2014, conv. con L. 114/2014, si vedano i precedenti post:
Sulla sentenza della Corte Costituzionale n. 76/2016, secondo la quale i diritti di rogito spettano ai segretari in servizio negli enti senza dirigenti, si vedano i precedenti post:

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