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sabato 8 ottobre 2016

L'UNSCP sulla riforma della dirigenza (4):I requisiti professionali per il Dirigente Apicale. L’assenza nello schema di Decreto di previsioni specifiche e la necessità di introdurli


E’ quindi a nostro avviso indefettibile che il Decreto preveda la definizione di specifici requisiti generali di competenza e professionalità per l’incarico di Dirigente Apicale, secondo criteri di adeguatezza e coerenza con ciascuna delle funzioni previste dalla legge (attuazione del programma, coordinamento amministrativo, controllo della legalità), e correlandoli alle diverse dimensioni demografiche, e quindi di complessità organizzativa, degli enti locali.
Sono queste le conclusioni della parte del documento che si occupa dei requisiti professionali per ottenere l'incarico di Dirigente Apicale. Il presente tema è particolarmente sentito dall'Unione, che ha consegnato nella audizioni i due ordini del giorno approvati dalla Camera dei Deputati sul tema (si vedano i precedenti post L'ordine del giorno accolto dal Governo: Dirigenti apicali in possesso di requisiti professionali specificiAltro ordine del giorno accolto dal Governo sul possesso di requisiti professionali specifici per i Dirigenti apicali).
Queste le argomentazioni a sostegno dell'importanza del tema desumibili dal documento:

A fronte della confermata abolizione della figura del Segretario, e del suo Albo, se da un lato è prevista la nuova e obbligatoria figura del Dirigente Apicale (e d’altronde il Decreto non avrebbe potuto non prevederla, tanto era tassativa sul punto la Legge Delega), dall’altro però questa previsione è assolutamente carente di una disciplina di riferimento.
Non vi è, infatti, alcun riferimento a requisiti professionali specifici correlati alle funzioni tipiche dell’incarico di Dirigente Apicale, sicchè - al di là della fase transitoria in cui ad assicurare che la funzione sia svolta da Dirigenti in possesso della necessaria professionalità è l’obbligo di conferire l’incarico ad un ex Segretario - non si ha la benché minima idea di chi potrà ricoprire l’incarico in seguito, a che condizioni di professionalità, con quali requisiti, in quali enti, nei più piccoli come in quelli di dimensioni medie fino a Roma o Milano.
Le generiche previsioni dello schema di Decreto che fanno riferimento alla definizione dei requisiti per tutte le diverse tipologie di incarichi dirigenziali, peraltro senza che sia ben chiaro cosa spetta alle Commissioni e cosa invece alle singole Amministrazioni, non appaiono in alcun modo sufficienti se poste a confronto con la specificità della figura del Dirigente Apicale. 
Rammentiamo che si tratta dell’unica nuova figura dirigenziale introdotta dalla Legge Delega, con funzioni tipiche, e che è obbligatoria in tutti gli enti locali. E’ quindi una figura di sistema, che svolgerà la propria funzione in migliaia di Amministrazioni Locali, e la svolgerà non solo in termini di attuazione del programma ma anche in termini di coordinamento amministrativo e controllo della legalità. Per una competenza così centrale, con una direzione complessiva finalmente chiamata a coniugare efficienza e legalità, garantendo in modo unitario tutti i canoni della buona amministrazione, il possesso di adeguati requisiti professionali è a dir poco centrale. 
Non risultano, in questo senso, recepiti nel Decreto gli Ordini del Giorno, che pure erano stati accolti in sede di approvazione della Legge Madia, volti ad impegnare il Governo affinché il Decreto stesso disciplinasse gli specifici requisiti professionali, relativi alle funzioni di attuazione del programma, coordinamento amministrativo e controllo della legalità, che i Dirigenti dei Ruoli debbano possedere per ricoprire gli incarichi di Dirigente Apicale. 
Se nella fase transitoria, essendo solo gli ex Segretari a poter essere nominati, il possesso di requisiti di professionalità idonei è presunto (dal momento che di fatto le funzioni storiche dei Segretari sono esattamente quelle del dirigente apicale, sia pure descritte in modo differente), allo scadere di tale fase com’è possibile che non vi sia un sistema che, per l’unica figura dirigenziale disciplinata e obbligatoria in tutti gli enti, assicura una capacità professionale adeguata di chi è chiamato a ricoprire l’incarico?
Qual è l’interesse degli Enti Locali? Avere un nuovo sistema che consenta di poter scegliere Dirigenti Apicali preparati, ancora più preparati di quanto assicuri l’attuale sistema dell’Albo dei Segretari, o avere Dirigenti Apicali completamente privi di un sistema di riferimento volto ad assicurarne la professionalità? E’ innegabile che la totale assenza di un sistema di riferimento avrebbe come inevitabile conseguenza il peggioramento, e non il miglioramento, dell’offerta professionale. Che vantaggio avrebbero le Autonomie da una (apparente) maggiore libertà di scelta se essa andrà esercitata su una Dirigenza priva di chiari requisiti di qualificazione? Come si può pensare che si stia rafforzando la dirigenza delle Autonomie se per l’unica figura dirigenziale disciplinata e obbligatoria in tutti gli enti non vi è la minima traccia di un sistema che si occupi di assicurare una capacità professionale adeguata di chi è chiamato a ricoprire l’incarico? La dirigenza locale così sarebbe indebolita, e con questo indebolimento si renderebbero ancora meno autorevoli e forti le stesse Autonomie.
Inoltre, poiché si tratta di una funzione dirigenziale obbligatoria in tutti gli enti, e con compiti fondamentali già stabiliti dalla legge, la definizione di questi requisiti non può essere rimessa di volta in volta a ciascuna delle migliaia di singoli enti locali, con l’assurda conseguenza di vedere altrettante migliaia di definizioni di tali requisiti, ma deve essere fissata in modo uniforme, a partire dal Decreto, eventualmente previ passaggi di condivisione in sede di Conferenza Unificata, fino a coinvolgere la Commissione per la dirigenza locale (qualora si decida di rinnovarne una valenza che ad oggi nel Decreto, come si dirà più innanzi, appare svuotata). 
Solo una volta definito a monte un sistema di requisiti generali potrà prevedersi la possibilità per i singoli enti di individuare requisiti aggiuntivi per l’incarico, per commisurare la professionalità del dirigente apicale anche alle specifiche esigenze dell’ente stesso, purché si tratti di requisiti comunque collegati all’esercizio delle funzioni tipiche del dirigente apicale. Se viceversa esistessero solo requisiti “locali”, si avrebbe un dedalo assurdo di scelte diverse, prive di qualunque logica di sistema, di autorevolezza, di credibilità, di trasparenza, e soprattutto completamente contraddittorie con la previsione che il dirigente apicale sia obbligatorio in tutti gli enti, e abbia le stesse funzioni generali e tipiche in tutti gli enti, previsione che appunto fa di questa funzione una funzione dirigenziale che ha valenza di sistema nazionale e che deve perciò essere disciplinata a livello di sistema nazionale.

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