L'Unione replica, giudicandola inammissibile, alla proposta Anci di prevedere che, alla scadenza del periodo transitorio dei tre anni, l’incarico di dirigente apicale, cessa se non rinnovato entro novanta giorni.
In relazione al
periodo transitorio di tre anni, esso serve a delimitare il periodo di tempo
durante il quale ogni nuovo incarico di Dirigente Apicale deve
obbligatoriamente essere conferito a soggetti provenienti dal soppresso Albo
dei Segretari. Ne consegue che una volta conferito tale incarico, la sua
durata è quella ordinariamente prevista dallo schema di Decreto per tutti
gli incarichi dirigenziali, ovvero quattro anni, a nulla rilevando la
successiva scadenza del periodo dei tre anni, in quanto esso è finalizzato a
disciplinare esclusivamente la nomina, non la durata dell’incarico. Unica
condizione che può determinare la scadenza dell’incarico è il rinnovo
dell’Amministrazione. Tale disposizione è stata esattamente dettata dalla
Legge Delega, e non vi è quindi alcun margine, salvo appunto operare
illegittimamente fuori delega, per considerare la scadenza del citato periodo
una occasione per introdurre un inedito (e inammissibile) azzeramento di tutti
gli incarichi di Dirigente Apicale fino ad allora conferiti.
Sul periodo transitorio, inoltre, l'Unione osserva che:
- All’art. 10, comma 6, dello schema di Decreto è disciplinata la fase transitoria già prevista dalla Legge Delega durante la quale è previsto l’obbligo di conferire l’incarico di Dirigente Apicale a soggetti provenienti dall’Albo dei Segretari. Anche qui vi è un errore tecnico, poiché la durata della predetta fase in sede di Decreto non può più essere indicata in modo indeterminato in “un periodo non superiore a tre anni”. L’indicazione della Delega “periodo non superiore a tre anni” è il margine di scelta che la Delega assegna al Decreto, ora entro tale margine il Decreto deve definitivamente determinare in un periodo certo la durata di tale fare. Pertanto la norma va riformulata sostituendo le parole citate con le parole “per un periodo di tre anni”;
- All’art. 10, comma 1, dello schema di Decreto, ultimo periodo, è previsto che “Gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto sono comunque fatti salvi fino alla loro naturale scadenza, con mantenimento del relativo trattamento economico”. Si osserva che, poiché la prima parte del primo comma riguarda i Segretari iscritti nelle fasce A e B, occorre precisare che la salvezza degli incarichi in essere riguarda anche i Segretari iscritti in fascia C, com’è naturale che sia. Occorre inoltre coordinare la previsione con il comma 3, che collega la decorrenza dell’abolizione della figura e del relativo Albo al momento non della entrata in vigore del Decreto ma della effettiva costituzione del Ruolo dei Dirigenti degli Enti Locali. Tale ultima scelta è corretta, perché finché non è costituito il Ruolo non vi è la sede nella quale ricollocare i Segretari, e non è possibile sopprimere l’Albo, che ovviamente sussiste finché non subentra il Ruolo. Quindi finché il Ruolo non è costituto la figura permane, l’Albo egualmente permane, e gli incarichi continuano ad essere conferiti e a svolgersi secondo il previgente ordinamento, fisiologicamente. Ne deriva che solo quando muta l’ordinamento vi è la necessità di far salvi gli incarichi in essere. Pertanto anche per la salvezza degli incarichi in essere il riferimento deve essere corretto, inserendo la data di costituzione del Ruolo in luogo della data di entrata in vigore del Decreto. Per dovere di chiarezza, si evidenzia che in materia di salvezza degli incarichi in corso fino alla loro naturale scadenza la norma contenuta all’art. 10 comma 1 (fatta salva la necessaria integrazione di cui all’inizio della presente osservazione) appare pacificamente applicabile a tutti gli incarichi di Segretario, a nulla rilevando se essi operino in enti ove sia già presente o meno la diversa figura del Direttore Generale. Ciò premesso, tuttavia, ai fini di migliore coordinamento fra le diverse disposizioni contenute nella norma, e con l’ulteriore vantaggio di evitare qualsivoglia questione interpretativa su tale specifico aspetto da cui potrebbe scaturire un contenzioso inutile e economicamente dannoso, si suggerisce che all’inizio del successivo comma 6, dopo le parole “In sede di prima applicazione” siano aggiunte le seguenti: “e successivamente alla naturale scadenza degli incarichi in corso alla data di effettiva costituzione del Ruolo di cui al comma 1”. Pertanto l’inizio del comma 6 risulterebbe come segue: “In sede di prima applicazione e successivamente alla naturale scadenza degli incarichi in corso alla data di effettiva costituzione del Ruolo di cui al comma 1,". Tale integrazione meglio coordina le norme ed evita qualunque questione interpretativa.
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