Un importante parere della Corte dei conti, Sez. di controllo per la Basilicata, approfondisce il tema della retribuzione del personale utilizzato ai sensi del comma 557, dell’art. 1, della legge 311/2004.
La norma come si ricorderà dispone che "I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunita' montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attivita' lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purche' autorizzati dall'amministrazione di provenienza".
Per determinare la retribuzione da corrispondere al dipendente utilizzato ai sensi del comma 557 dell’art. 1 della legge 311/2004, dovrà aversi riguardo al tipo di rapporto instaurato (subordinato o autonomo) tra l’Ente utilizzatore ed il dipendente; la scelta del tipo di rapporto e la sua gestione nel tempo andranno effettuate alla luce delle prescrizioni contenute nella normativa vigente e delle condizioni contenute nell’atto di autorizzazione dell’Ente di appartenenza. Nel caso di rapporto di tipo subordinato, il trattamento economico non potrà che essere stabilito in conformità alla normativa vigente e, in particolare, ai criteri ed ai parametri fissati dal CCNL di comparto, volta per volta, vigente in materia. Per l’effetto non potrà essere convenuta una retribuzione a forfait che - per come in concreto conformata- si ponga in deroga – seppure migliorativa- ai suddetti criteri e parametri. Nel caso in cui, fosse “in astratto ed in concreto” possibile (nel senso di legittimo) perfezionare un rapporto di lavoro di tipo autonomo, perchè al di fuori del perimetro dei divieti fissati dal legislatore, il compenso convenuto, oltre ad essere oggetto di previa autorizzazione da parte dell’Ente di appartenenza, dovrà comunque essere conforme alle prescrizioni ed ai vincoli finanziari fissati dalla normativa vigente in materia. Fermo quanto sopra, in via prodromica all’utilizzo della formula organizzatoria di cui al comma 557, dell’art. 1 della legge 311/2004, l’Ente dovrà verificare che tale strumento risulti, tra l’altro:
a) compatibile con il soddisfacimento in concreto delle esigenze di funzionamento dell’Ente, avendo riguardo all’esiguità del numero di ore “consentite” per l’espletamento dell’incarico ed a tutti gli ulteriori limiti derivanti dalla natura a tempo pieno del rapporto principale;
b) compatibile con i vincoli finanziari prescritti dalla normativa vigente;
c) compatibile con la normativa in materia di esercizio associato delle funzioni fondamentali, cui gli Enti sotto i 5000 abitanti sono obbligati ai sensi del combinato disposto dei commi 27 e 28, dell’art. 14 del DL 78/2010.
Qui il link alla deliberazione integrale della Corte dei conti, Sez. Basilicata, n. 1 del 31 gennaio 2019.
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