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sabato 8 ottobre 2016

L'UNSCP sulla riforma della dirigenza (9):osservazione sull’inserimento dei Segretari nelle dotazioni organiche degli Enti Locali

All’articolo 10 comma 2 è previsto che i Segretari, sono assunti dalle Amministrazioni che conferiscono loro incarichi “nei limiti della dotazione organica”.
Tale disposizione è tecnicamente nonché concettualmente errata.
Si rammenta infatti che i Segretari non hanno mai avuto un posto in dotazione organica negli enti locali, poiché il loro rapporto di lavoro è sempre stato incardinato presso il Ministero dell’Interno, poi a far data dal 1997 presso l’Agenzia dei Segretari e nel relativo Albo Nazionale, e poi a far data dal 2010 nuovamente presso il Ministero e sempre nell’Albo Nazionale.

Negli enti locali la figura del Segretario è obbligatoria per legge, ma si attinge dall’Albo Nazionale, senza che sia previsto un posto in dotazione organica: è cioè una figura extra dotazione, obbligatoria, che instaura il solo rapporto di servizio, e non di lavoro, con l’ente locale.
Pertanto la previsione così come scritta comporterebbe l’assurda conseguenza che si stia dichiarando l’esubero di circa 3.500 unità di personale dirigenziale (cioè dei Segretari!), poiché appunto le dotazioni organiche degli enti sono oggi PRIVE del posto del Segretario.
Cosa che sarebbe ovviamente inaccettabile, ingiusta, e che siamo certi non sia in alcun modo negli intendimenti del Governo e meno che mai del Parlamento.

Pertanto, dal momento che pur soppresso il Segretario è istituita la nuova ed altrettanto obbligatoria figura del Dirigente Apicale, alternativamente:
1) O si prevede che sia istituito di diritto un nuovo posto dirigenziale in dotazione organica in TUTTI gli enti locali, sia quelli che abbiano la dirigenza, sia quelli che non l’hanno, ivi compresi i comuni di piccole dimensioni nelle quali tale posto in dotazione va previsto in forma convenzionata ai sensi dell’art. 9 comma 3 e dell’art. 11 comma 1 lett. b) dello schema di Decreto. Si precisa che qualunque obiezione di natura (asseritamene) tecnica dovesse essere opposta a tale soluzione sotto l’aspetto economico sarebbe palesemente erronea, poiché la soppressione della figura del Segretario comprende la soppressione dell’Albo, e l’Albo è, nel vigente ordinamento, la dotazione organica vigente dei Segretari; pertanto, una volta soppresso l’Albo, il corrispondente aumento della dotazione organica dirigenziale del comparto Autonomie non sarebbe, appunto, in realtà alcun aumento, ma solo la trasposizione della già vigente dotazione dell’Albo medesimo;
2) Oppure si continua a prevedere, in continuità con la disciplina previgente per il Segretario, che l’incarico di dirigente apicale è obbligatorio per legge ma è aggiuntivo alla normale dotazione organica dirigenziale degli enti locali, vale a dire una posizione dirigenziale obbligatoria extra dotazione organica.

La previsione attuale dell’assunzione nei limiti delle dotazioni vigenti, viceversa, può valere e restare in via residuale solo per il caso dell’assegnazione ad un Segretario di altri incarichi dirigenziali, diversi da quello di dirigente apicale di enti locali, poichè solo in tal caso si ricoprono posizioni dirigenziali già previste nelle rispettive dotazioni organiche esistenti.
Si segnala che sulla necessità di correggere la previsione normativa si è espressa negli stessi termini l'Anci.

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