Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, allorché il vicesindaco sostituisca il primo cittadino in caso di sospensione di quest’ultimo dall’esercizio della funzione disposta ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 235/2012, i poteri vicariali da egli esercitati non incontrano, nel vigente sistema normativo, alcuna esclusione o limitazione a particolari categorie di atti, estendendosi anche alle funzioni, spettanti al sindaco, di componente, con diritto di voto, del consiglio comunale, e ciò anche nell’ipotesi in cui il vicesindaco non faccia parte del cennato organo elettivo tanto perché, sin dall’inizio, non ha mai rivestito la carica di consigliere quanto perché, come nel caso di specie, abbia successivamente rassegnato le dimissioni per divenire esclusivamente componente della giunta ”.
Questo Blog ha lo scopo di mantenere costanti i rapporti tra i Segretari Comunali e Provinciali, non solo quelli in servizio nella Regione Lazio, per creare una "comunità di pratica" mettendo in comune le esperienze, gli aggiornamenti e le informazioni, al fine di consentire un confronto continuo tra colleghi. Il Blog fornisce anche informazioni di natura sindacale relative all'Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali - Unione Regionale del Lazio.
No War - Palazzo Savelli sede del Comune di Rocca Priora (Roma)
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Visualizzazione post con etichetta Deliberazioni organi collegiali. Mostra tutti i post
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giovedì 24 marzo 2022
martedì 22 febbraio 2022
Come si fa in concreto La partecipazione, l'assistenza e la verbalizzazione ad una Giunta e al Consiglio Comunale (Riprese video e slides)
Come preannunciato, si è svolto venerdì 12 febbraio il secondo webinar di formazione del programma "Come si fa in concreto?" dedicato ai colleghi aspiranti segretari, da titolo "La partecipazione, l'assistenza e la verbalizzazione ad una Giunta e al Consiglio Comunale, con considerazioni sulle legislazione siciliana", con AMEDEO SCARSELLA, ANTONELLA PETROCELLI e GIANNI SPINELLA.
Si ricorda che il prossimo evento è in programma venerdì 4 marzo alle ore 17,30 e verterà sul Contratto decentrato.
Oltre alla ripresa video del webinar si forniscono di seguito le slides presentate nel corso dell'evento:
mercoledì 17 ottobre 2018
Verbalizzazione delle sedute del consiglio comunale
Il verbale ha l’onere di attestare il compimento dei fatti svoltisi al fine di verificare il corretto iter di formazione della volontà collegiale e di permettere il controllo delle attività svolte, non avendo al riguardo alcuna rilevanza l’eventuale difetto di una minuziosa descrizione delle singole attività compiute o delle singole opinioni espresse.
venerdì 20 luglio 2018
Vademecum dell'amministratore locale
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Pubblicata da Maggioli la seconda edizione del Vademecum dell'amministratore locale, volume che ho personalmente curato.
Il Vademecum, che ha l’obiettivo di agevolare il corretto svolgimento del mandato da parte di tutti gli eletti (anche quelli alla prima esperienza amministrativa), illustra le principali funzioni di competenza di sindaco, giunta e consiglio, gli strumenti a loro disposizione e le ipotesi di responsabilità in cui gli stessi possono incorrere.
L’attenzione è posta alle corrette regole di funzionamento degli organi collegiali: ruolo del presidente del consiglio, modalità di convocazione, deposito degli atti, pareri preventivi, sedute di prima e seconda convocazione, numero legale, disciplina degli interventi in consiglio e verbalizzazione. Sono poi passate in rassegna le prerogative dei consiglieri comunali: diritto di iniziativa, atti di sindacato ispettivo (mozioni, interrogazioni ed interpellanze) e diritto di accesso, con un’elencazione delle casistiche più ricorrenti. Per quello che riguarda lo status degli amministratori locali, vengono analizzati i temi dei permessi e delle aspettative, delle indennità di carica, degli oneri previdenziali, dei rimborsi per le missioni e le spese di viaggio, dell’assicurazione per i rischi connessi al mandato, nonché la problematica relativa al rimborso delle spese legali sostenute. Particolare attenzione viene posta anche alle incompatibilità per lo svolgimento di incarichi dirigenziali, alla gratuità per gli incarichi professionali, nonché al tema dei nuovi obblighi in materia di trasparenza. Dopo aver descritto il principio di distinzione delle funzioni tra organi di governo e dirigenti, vengono descritti gli strumenti a disposizione degli amministratori per dettare l’indirizzo politico: il programma di mandato, il DUP, il bilancio di previsione, il programma delle opere pubbliche, il fabbisogno del personale, il PEG, il piano delle performance, i piani triennali per la razionalizzazione della spesa e il piano triennale di prevenzione della corruzione.
Vengono illustrate poi le regole fondamentali di funzionamento della macchina amministrativa, nell’ottica di individuare gli strumenti a disposizione degli organi politici per disegnare al meglio l’organizzazione interna. In tale ambito vengono, tra l’altro, analizzate le funzioni del segretario comunale, dei dirigenti e delle posizioni organizzative. Il tema dei servizi pubblici locali è affrontato per evidenziare gli ampi margini di discrezionalità di cui godono gli organi politici nella loro organizzazione e per evidenziare le nuove forme di responsabilità. La materia dei controlli è analizzata non soltanto dal punto di vista dei controlli esterni che gravano sull’ente, ma anche per illustrare le importanti prerogative che la legge riconosce agli amministratori per disegnare il sistema dei controlli interni, prerogative cui conseguono responsabilità tipizzate dal legislatore. Nell’ultimo capitolo viene proposta una descrizione delle responsabilità giuridiche connesse con lo svolgimento del mandato, dando conto delle varie ipotesi in cui possono incorrere gli amministratori.
Il vademecum è già alla seconda edizione.
Qui l'indice del Volume.
Qui il link per acquistare il volume su Amazon (Prezzo euro 21,25).
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martedì 10 ottobre 2017
Da regolamentare i pareri obbligatori dell'organo di revisione
L'articolo 239 del Tuel prevede, al primo comma, sette tipologie di atti per i quali è richiesto il parere obbligatorio dell'organo di revisione e al comma 1-bis il contenuto di tali pareri nonché la possibilità da parte del Consiglio, destinatario degli stessi, di disattendere motivatamente il parere negativo e approvare la proposta di deliberazione.
Nel Tuel i pareri erano inseriti nella funzione di collaborazione al Consiglio e le materie erano riconducibili alle competenze del Consiglio elencate nell'articolo 42.
Sono intervenute di recente norme che, senza modificare l'articolo 239, obbligano l'organo di revisione a fornire pareri all'organo esecutivo e financo ai responsabili dei servizi. I nuovi obblighi intervenuti non precisano il contenuto del parere e neppure le conseguenze nel caso di parere negativo.
Ricondurre a un unico articolo, all'interno del Tuel, gli atti per i quali si rende necessario il parere, stabilire a chi è rivolto, il suo contenuto e se e come è possibile disattendere l'eventuale negatività sembra urgente.
lunedì 1 maggio 2017
Ancora dubbi sull’indennità degli amministratori dopo la Legge Delrio
La legge 7 aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” (cd. Legge Delrio) ha introdotto significative modifiche per quel che riguarda il numero degli amministratori dei Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti e le loro indennità. In particolare, in assoluta controtendenza rispetto alle normative precedenti, volte alla riduzione del numero degli amministratori locali, ha rimodulato in aumento la composizione degli organi per la fascia demografica dei Comuni fino a 10.000 abitanti (art. 1, comma 135, della l. 56/2014). I Comuni interessati dalla citata disposizione devono provvedere a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l’invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti (art. 1, comma 136, della l. 56/2014). Successivamente è intervenuto il legislatore che con il d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla l. 23 giugno 2014, n. 89, al comma 136 ha aggiunto la previsione che “ai fini del rispetto dell’invarianza di spesa, sono esclusi dal computo degli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico” (art. 19, comma 01, lettera d).
La norma sull’invarianza della spesa ha dato luogo a molti dubbi interpretativi che hanno portato il Ministero dell’interno ad emanare un’apposita circolare volta ad indirizzare l’operato dei comuni in fase di applicazione della normativa (Dipartimento Affari interni e territoriali n. 6508 del 24 aprile 2014).
La circolare non ha tuttavia sopito i dubbi interpretativi, tanto che numerosi enti si sono rivolti alle sezioni regionali della Corte dei conti per acquisire pareri in ordine alla corretta quantificazione della spesa che doveva essere mantenuta invariata. Le contrastanti pronunce delle sezioni regionali hanno quindi portato alla deliberazione della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, n. 35/SEZAUT/2016/QMIG, che in realtà ha risolto in modo imprevisto le problematiche relative alle modalità di verifica del rispetto del principio dell’invarianza della spesa, introducendo tuttavia alcuni elementi di incertezza, che le pronunce successive delle sezioni regionali hanno evidenziato.
mercoledì 26 aprile 2017
Le assenze ripetute del consigliere vanno giustificate puntualmente
È legittima la delibera del Consiglio comunale che ha stabilito la decadenza dalla carica di un Consigliere comunale che in un anno era stato assente per nove volte dalle sedute del Consiglio, e non aveva fornito serie ragioni giustificatrici per queste assenze. È quanto afferma il Tar del Lazio - Roma, Sezione II bis, con sentenza 3786/2017.
giovedì 13 aprile 2017
Pubblicato un mio e-book dal titolo "Guida alla determinazione delle indennità degli amministratori locali"
Edito da Maggioli un mio e-book dal titolo Guida alla determinazione delle indennità degli amministratori locali, con esempi di calcolo per garantire l’invarianza della spesa imposta dalla Legge Delrio nel rispetto della deliberazione della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, n. 35/2016 (qui il link per l'acquisto dell'ebook, che, non serve dirlo, consiglio vivamente a tutti!).
Questa la descrizione della Guida sul sito Maggioli.
La legge 7 aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” (cd. Legge Delrio) ha introdotto significative modifiche per quel che riguarda il numero degli amministratori dei Comuni con popolazione inferiore ai 10mila abitanti e le loro indennità. In particolare, in assoluta controtendenza rispetto alle normative precedenti, volte alla riduzione del numero degli amministratori locali, ha rimodulato in aumento la composizione degli organi per la fascia demografica dei comuni fino a 10mila abitanti (art. 1, comma 135, della l. 56/2014). I Comuni interessati dalla citata disposizione devono provvedere a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l’invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti (art. 1, comma 136, della l. 56/2014).
All’interno della Guida si fa il punto della situazione, individuando allo stato quello che appare il comportamento più corretto da tenere da parte delle amministrazioni, tenuto conto sia delle prossime elezioni amministrative, sia dell’opportunità che alla luce del nuovo quadro interpretativo gli enti verifichino la correttezza delle scelte precedentemente effettuate. L’invarianza della spesa va garantita mediante adozione di apposita deliberazione del Consiglio comunale, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti.
La Guida costituisce anche l’occasione per illustrare le recenti indicazioni della magistratura contabile in tema di rimborso delle spese di viaggio e di quelle legali sostenute dagli amministratori, nonché per l’esame delle decisioni riguardanti la legittimità di porre a carico della finanza pubblica gli oneri delle assicurazioni contro i rischi conseguenti all’espletamento del mandato degli amministratori.
AGGIORNATO A:
- Deliberazione della Corte dei conti, Sez. Autonomie, 12 dicembre 2016, n. 35
- Deliberazione Corte dei conti - Sez. Autonomie 29 dicembre 2016, n. 38
Sul sito anche una presentazione dell'autore.
Amedeo Scarsella Segretario comunale, docente in corsi di formazione ed autore di articoli su riviste specializzate in materia di diritto amministrativo e degli enti locali, con particolare riferimento alle tematiche dell’attività e dell’organizzazione amministrativa, del personale e della contabilità pubblica.
lunedì 27 febbraio 2017
Decadenza del consigliere per assenze alle sedute del Consiglio comunale (Cons. St., sez. V, 20 febbraio 2017, n. 743)
Le assenze per mancato intervento dei consiglieri alle sedute del Consiglio comunale non devono essere giustificate di volta in volta in via preventiva, potendo le giustificazioni essere fornite, anche dopo la notificazione all’interessato della proposta di decadenza, ferma restando l’ampia facoltà di apprezzamento del Consiglio comunale in ordine alla fondatezza e serietà ed alla rilevanza delle circostanze addotte a giustificazione delle assenze (1).
E' questa la massima della sentenza del Cons. St., sez. V, 20 febbraio 2017, n. 743, oggetto di commento nell'articolo Il consigliere comunale può giustificare le assenze anche a posteriori.
giovedì 2 febbraio 2017
La verbalizzazione degli organi collegiali amministrativi
Pubblicato sulla rivista on line Contabilità Pubblica un articolo dell'Avv. Antonio Corsi dal titolo La verbalizzazione degli organi collegiali amministrativi.
venerdì 19 febbraio 2016
Sulla mancata acquisizione dell'obbligatorio parere dell'organo di revisione nei termini prescritti dal regolamento di contabilità
Pubblicato sulla rivista on line ildirittoamministrativo.it un articolo, ricco di riferimenti giurisprudenziali, di Marco Lesto dal titolo Sulla mancata acquisizione dell'obbligatorio parere dell'organo di revisione nei termini prescritti dal regolamento di contabilità Tar Puglia - Lecce, Sezione seconda, sentenza 21 dicembre 2015, n. 3649.
venerdì 11 dicembre 2015
Permessi agli amministratori locali per mandato elettivo (parere del Servizio Consulenza agli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia)
L'art. 79, comma 6, TUEL richiede, per le varie tipologie di permessi per assentarsi dal lavoro di cui un amministratore locale può fruire per l'esercizio del mandato elettivo, la necessità di un'attestazione dell'ente.
Inizia così la massima di un parere reso ad un comune, in merito alle modalità di attestazione dei permessi degli amministratori, dal Servizio Consulenza agli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia. (...)
martedì 28 aprile 2015
La prevalenza del voto del presidente in un collegio con due soli componenti in carica: un difficile contemperamento con i principi della collegialità
Pubblicato sulla rivista on line Federalismi.it un articolo di Gabriele Pepe dal titolo La prevalenza del voto del presidente in un collegio con due soli componenti in carica: un difficile contemperamento con i principi della collegialità.
L'articolo, di commento alla decisione del TAR Lazio, sez. II, 10 novembre 2014, n. 11225 assume particolare interesse per le questioni che vengono trattate in merito a:
- numero minimo di componenti per la corretta configurazione ed operatività di un organo collegiale;
- ratio ed effetti della disposizione che espressamente assegna prevalenza al voto del presidente a parità di suffragi;
- compatibilità costituzionale e comunitaria della disposizione normativa che attribuisce, a parità di suffragi, prevalenza al voto del presidente nell’ambito di una Commissione costituita da due soli componenti in carica.
giovedì 19 febbraio 2015
Avvocatura pubblica autonoma e indipendente: illegittima la sua sottoposizione al Segretario comunale (TAR Milano sent. n. 486/2015)
La rivista di diritto amministrativo on line Giurdanella.it segnala la sentenza del Tar Milano del 16 febbraio 2015 n. 486, con la quale i giudici amministrativi hanno dichiarato illegittima una delibera con la quale la Giunta Municipale di un Comune aveva disposto la soppressione della posizione organizzativa avente la responsabilità dell’ufficio legale comunale, ponendo altresì tale ufficio alle dirette dipendenze del Direttore Affari istituzionali e legali (incarico ricoperto dal Segretario comunale).
Ad avviso del Tar Milano è infatti necessaria la netta separazione dell’ufficio legale da tutto l’apparato amministrativo dell’Amministrazione ritenendo illegittima la sua sottoposizione al Segretario comunale, in quanto vertice della struttura amministrativa.
Al riguardo ha statuito che “sul punto, appare comunque opportuno rammentare l’orientamento della giurisprudenza amministrativa che ritiene necessaria la netta separazione dell’Ufficio da tutto l’apparato amministrativo dell’Amministrazione (ex plurimis, TAR Basilicata, Sez. I, 8 luglio 2013, n. 405) e l’illegittimità della sua sottoposizione al Segretario comunale in quanto vertice della struttura amministrativa (TAR Sardegna, Sez. II, 14 gennaio 2008 n. 7).”
Il Tar inoltre ha richiamato la “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”, che al comma 2 prevede, con riferimento agli uffici legali interni alle Amministrazioni pubbliche e per quanto di interesse, che «…la responsabilità dell’ufficio è affidata ad un avvocato iscritto nell’elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale».
Qui il link alla sentenza integrale del TAR Milano n. 486/2015.
venerdì 14 novembre 2014
Parere del Ministero dell'interno sul quorum strutturale per la validità delle sedute di Consiglio comunale
In data 27 ottobre 2014 il Ministero dell'interno ha reso un parere in merito al quorum strutturale per la validità delle sedute di Consiglio comunale, in caso di impossibilità di surroga di un consigliere comunale.
Di seguito il testo del parere del Ministero.
Con la nota che si allega in copia, i consiglieri della Lista civica Partecipazione e Trasparenza del Comune di …, premesso che non risulta possibile procedere alla surroga di un consigliere dimissionario a causa della rinuncia degli ultimi consiglieri non eletti disponibili in lista, hanno posto un quesito in ordine al numero legale di consiglieri necessario per rendere valida la seduta.
Al riguardo si rileva che l’art. 38, comma 2, del testo unico n. 267/2000 ha delegificato la disciplina del numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, demandandola al regolamento sul funzionamento del consiglio comunale e ponendo come unico principio inderogabile la necessaria presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all’Ente, senza computare a tal fine il sindaco.
Il problema prospettato, va pertanto risolto in base alle disposizioni statutarie e regolamentari adottate in materia dal Comune.
L’articolo 46 del regolamento, come enunciato dai consiglieri in oggetto, richiede, per deliberare, l’intervento della metà più uno dei consiglieri assegnati al Comune, senza computare il Sindaco.
In merito, premesso che anche in base all’enunciato della sentenza del Consiglio di Stato n. 640/06 del 17.02.2006 il numero di consiglieri assegnati per legge all’Ente si differenzia dal numero di consiglieri effettivamente in carica, occorre, dunque, fare riferimento al numero di 9 consiglieri assegnati anche nell’impossibilità della surroga di uno dei componenti che comporta la presenza effettiva di otto consiglieri oltre al sindaco.
Peraltro, la sopravvivenza dell’organo assembleare è consentita dalla legge (articolo 141, comma 1, lett. b) n. 4) del d. lgs. n. 267/2000), fino alla permanenza di metà dei componenti del consiglio (per impossibilità di surroga). Ciò appare compatibile con il disposto dell’articolo 38, comma 2 dello stesso d. lgs. n. 267/2000 il quale, rinviando alla previsione regolamentare stabilisce la legittimità delle sedute con la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati.
Tuttavia, qualora, come nel caso in specie, il regolamento ponga una soglia più alta, è a tale limite che ci si deve attenere con gli arrotondamenti e gli aggiustamenti consentiti anche in base agli orientamenti giurisprudenziali.
A rigore, la questione avrebbe dovuto essere oggetto di una scelta da farsi in sede regolamentare, che nel caso di specie non viene comunicata.
I consiglieri in oggetto hanno segnalato anche pregressi pareri di questo Ministero con cui, richiamandosi orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, si perveniva alla conclusione che “nei collegi dispari la metà dei consiglieri è costituita da quel numero che moltiplicato per due supera di una unità il numero totale dei consiglieri”.
In merito, si osserva che la giurisprudenza più recente (C.d.S. n. 8823 del 22.10.2007, T.A.R. Calabria – RC – n. 709 del 18.12.2013 e T.A.R. Liguria n. 239 del 9.07.2014) afferma più correttamente che il principio elaborato dalla giurisprudenza ai fini del calcolo della maggioranza assoluta nei collegi formati da un numero dispari di membri implica pacificamente che la “metà più uno” sia data dal numero che, raddoppiato, supera il totale dei componenti almeno per un’unità.
In ogni caso, nelle more di un’opportuna integrazione del regolamento, per il profilo considerato può configurarsi l’applicabilità del criterio aritmetico, in quanto avente una valenza oggettiva ed ancorato a norme di diritto positivo (ad es. nel T.U.E.L. n. 267/2000 v. art. 47 co. 1; art. 71, co. 8 e art. 75, co. 8). Com’è noto, in base al criterio aritmetico, l’arrotondamento della cifra decimale uguale o inferiore a 50 (ipotesi ricorrente nel caso di specie), va effettuato per difetto.
Di conseguenza, nella fattispecie considerata, applicando il criterio aritmetico, il quorum strutturale per le adunanze, considerato che il calcolo deve essere effettuato su 9 consiglieri, escluso il sindaco, costituito dalla metà più uno dei consiglieri è uguale a cinque, senza computare il sindaco.
Su quanto precede si prega di fare analoga comunicazione all’Ente interessato.
In argomento si veda anche il precedente post Cons. St. sent. n. 209/2014: modifiche normative del numero dei consiglieri e quorum strutturale per la validità delle sedute.
mercoledì 15 ottobre 2014
Ancora sulla legittimazione dei consiglieri ad impugnare gli atti adottati dagli organi di appartenenza (TAR Calabria, Catanzaro, sent. 1602/2014)
In un precedente post avevamo segnalato la sentenza emessa dal Cons. St. n. 593/2014 in tema di legittimazione dei consiglieri ad impugnare gli atti adottati dagli organi di appartenenza.
Il TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, in data 6/10/2014 con sentenza n. 1602, si è conformata al consolidato orientamento giurisprudenziale sulla legittimazione dei consiglieri comunali dissenzienti ad impugnare le delibere dell´organo di cui fanno parte.
La rivista dirittodeiservizipubblici.it ha massimato nei seguenti termini la citata decisione:
Dalle più recenti pronunzie del Consiglio di Stato, suffragate da costante giurisprudenza precedente, si traggono i seguenti principi di diritto:
a) la legittimazione dei consiglieri dissenzienti ad impugnare le delibere dell'organo di cui fanno parte ha carattere eccezionale, dato che il giudizio amministrativo non è di regola aperto alle controversie tra organi o componenti di organi di uno stesso ente, ma è diretto a risolvere controversie intersoggettive, per cui essa rimane circoscritta alle sole ipotesi di lesione della loro sfera giuridica, come per esempio lo scioglimento dell'organo o la nomina di un commissario ad acta, in cui detto effetto lesivo discende ab externo rispetto all'organo di cui fa parte;
b) la legittimazione ad agire del consigliere non risiede nella deviazione dell'atto impugnato rispetto allo schema normativamente previsto, quando da essa non derivi la compressione di una sua prerogativa inerente all'ufficio, occorrendo in ogni caso aver riguardo a questo fine, alla natura e al contenuto della delibera impugnata e non già delle norme interne relative al funzionamento dell'organo;
c) la contestazione del componente di un organo collegiale non può limitarsi a censurare l'oggetto o le modalità di formazione della deliberazione del medesimo organo, senza dedurre che da esse ne sia derivata una lesione delle sue prerogative, giacché questa non discende automaticamente da violazioni di forma o di sostanza nell'adozione di un atto deliberativo.
Qui il link alla decisione integrale.
mercoledì 16 luglio 2014
Parere del Ministero dell'Interno in tema di mancata approvazione della proposta di revoca del presidente del consiglio comunale
Con nota …. inviata anche a codesta Prefettura, il consigliere comunale … lamenta che la votazione della proposta di revoca del Presidente del consiglio comunale di … non sia andata a buon fine a causa dell’elevata maggioranza richiesta per la sua approvazione.
Al riguardo, il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale prevede che la proposta di revoca del presidente possa essere presentata da un terzo dei consiglieri assegnati e debba essere approvata con il voto favorevole di almeno dodici consiglieri; tale previsione risulterebbe parzialmente non coerente con l’art. 14 dello statuto il quale si limita, a disciplinare la presentazione della proposta da parte di dodici consiglieri, senza indicare la maggioranza necessaria per la sua approvazione.
La discordanza rilevata e la circostanza legata alla riduzione del numero dei consiglieri da 20 a 16, per effetto delle modifiche di legge introdotte successivamente all’adozione degli strumenti normativi del Comune, cui non è seguito alcun ulteriore adeguamento, determinerebbero problemi applicativi.
Secondo quanto riferito dall’esponente, la proposta di revoca è stata votata favorevolmente da 11 consiglieri sui 17 assegnati (compreso il sindaco) e dunque dai due terzi dei componenti il consiglio.
Ciò posto, il consigliere ritiene che le norme regolamentari in contrasto con la previsione statutaria debbano essere disapplicate.
In via preliminare, si osserva, così come ritenuto, tra gli altri, dal T.A.R. Puglia – Lecce, con sentenza n. 528/2014, che “la giurisprudenza ha chiarito che la figura del Presidente del consiglio .... è posta a garanzia del corretto funzionamento di detto organo e della corretta dialettica tra maggioranza e minoranza, per cui la revoca non può essere causata che dal cattivo esercizio della funzione, in quanto ne sia viziata la neutralità e deve essere motivata perciò con esclusivo riferimento a tale parametro e non a un rapporto di fiducia (conforme, Consiglio di Stato, Sez. V, 26 novembre 2013, n. 5605)”.
In merito alla specifica tematica sollevata, si osserva che, come anche evidenziato dall’esponente, l’articolo 14, comma 5, dello statuto del Comune di …, prevedendo la possibilità di revoca del presidente, fissa esclusivamente il numero (dodici) dei proponenti necessari ad avanzare la richiesta.
La percentuale di un terzo, indicata dal regolamento consiliare come numero minimo di consiglieri necessari per la presentazione della richiesta, risulta in contrasto con lo statuto, per cui, seguendo la gerarchia delle fonti, conformemente anche all’articolo 7 del decreto legislativo n. 267/2000, che disciplina l’adozione dei regolamenti comunali “nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto” (cfr. sentenza TAR Lombardia, Brescia, n. 2625 del 28 dicembre 2009) la citata disposizione regolamentare dovrebbe essere disapplicata, prevalendo la norma statutaria.
In carenza di apposita disposizione statutaria, il regolamento trova applicazione, invece, nella parte in cui si individua la maggioranza numerica necessaria per l’approvazione della deliberazione.
Inoltre, in merito all’adeguamento alla legge, si richiama la decisione del T.A.R. Marche n. 970 del 2 settembre 2002 – emessa in fattispecie relativa alla composizione del consiglio di una comunità montana – che afferma: “anche ammettendo che le disposizioni del decreto legislativo n. 267/2000 sul numero dei componenti gli organi collegiali …. siano “di principio”, tanto non comporta affatto l’immediata e diretta abrogazione delle norme statutarie con esse incompatibili, né l’immediata applicazione della nuova composizione, ma tanto si verifica solo con l’adeguamento dello Statuto, perché così dispone, appunto, l’art. 1 del suindicato decreto legislativo”.
Pertanto, ferma restando la regolarità degli atti assunti con le maggioranze comunque previste dallo statuto o dal regolamento (per quest’ultimo, solo se non in contrasto con lo statuto), appare opportuna la revisione delle disposizioni statuarie e regolamentari che disciplinano i quorum e le maggioranze necessarie per il funzionamento del consiglio, al fine del loro corretto adeguamento alle disposizioni di legge che hanno innovato in merito alla riduzione del numero dei componenti del consiglio comunale.
Su quanto precede si prega di fare analoga comunicazione agli esponenti.
lunedì 14 aprile 2014
Sentenza del Cons. St., Sez. V, n.1663/2014, su accesso agli atti e sulle conseguenze dell'assenza di parere preventivo nelle deliberazioni
Ricerca-amministrativa.it ha massimato la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1663 del 8 aprile 2014, che si occupa sia del diritto di accesso agli atti amministrativi sia della conseguenze derivanti dalla mancanza nelle deliberazioni dei preventivi pareri richiesti dall'art. 49 del D.lgs. 267/2000.
Quanto al diritto di accesso la sentenza si conforma ai consolidati principi giurisprudenziali in ordine all'onere per il richiedente di individuare il documento richiesto ed all'impossibilità di utilizzare lo strumento dell'accesso per esercitare un controllo generalizzato sull'operato della pubblica amministrazione nei cui confronti l’accesso viene esercitato.
Anche in ordine all'assenza dei pareri preventivi, la sentenza si adegua ad un costante indirizzo giurisprudenziale, secondo il quale i pareri previsti per l'adozione di deliberazioni comunali non costituiscono requisiti di legittimità delle deliberazioni stesse.
"I pareri, previsti per l'adozione delle deliberazioni comunali (prima ex art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e poi ex art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000,n. 256), non costituiscono requisiti di legittimità delle deliberazioni cui si riferiscono, in quanto sono preordinati all'individuazione sul piano formale, nei funzionari che li formulano, della responsabilità eventualmente in solido con i componenti degli organi politici in via amministrativa e contabile, così che la loro eventuale mancanza costituisce una mera irregolarità che non incide sulla legittimità e la validità delle deliberazioni stesse (cfr. Cons. St., sez. V, 21 agosto 2009, n. 5012; sez. IV, 22 giugno 2008, n. 3888)".
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