Per la Corte dei Conti i segretari inquadrati in fascia A e B non hanno diritto a percepire i diritti di rogito, neppure se svolgono la propria attività in comuni privi di dirigenti. Per il giudice del lavoro del Tribunale di Milano, questi compensi vanno erogati a tutti i segretari dei comuni in cui non vi sono dirigenti, inclusi quelli iscritti nella fascia A e B. La Corte Costituzionale implicitamente si è espressa in questa direzione. Altro elemento di contrasto è che, per la Corte dei Conti, i vice segretari possono percepire questi compensi anche se il segretario dell’ente non li riceve. Per la Ragioneria Generale dello Stato invece ciò non è possibile.
Come si vede, ad oltre 2 anni di distanza dalla novella contenuta nel DL n. 90/2014, vi sono ancora numerosi dubbi interpretativi, che richiedono un chiarimento certo ed univoco. Nel frattempo appare utile che i comuni calcolino i compensi spettanti ai segretari di fascia A e B come diritti di rogito e non li liquidino.
Inizia così l'articolo di Arturo Bianco dal titolo Il diritto di rogito dei segretari.
Per ulteriori approfondimenti si veda il precedente post Nuova pronuncia sui diritti di rogito favorevole: spettano ai Segretari comunali in enti privi della dirigenza (Tribunale di Milano sent. n. 2561 del 29 settembre 2016).
Nessun commento:
Posta un commento