No War - Palazzo Savelli sede del Comune di Rocca Priora (Roma)

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martedì 24 maggio 2016

Comunicato dell'Unione sulla prima sentenza sulla piena spettanza dei diritti di “rogito” ai Segretari nei Comuni privi di altro personale dirigenziale a prescindere dalla fascia di inquadramento

Si dà notizia della prima importante sentenza emessa dal Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro - la n. 1539/2016 pubblicata il 18/05/2016 – che ha riconosciuto il pieno diritto di un Segretario generale di Fascia A operante in un Comune privo di dipendenti con qualifica dirigenziale a vedersi liquidati i diritti di segreteria introitati dal Comune per l’attività rogatoria posta in essere dallo stesso in vigenza dell’art.10 del D.L. 90/2014 convertito dalla L. 114/2014; diritto negato dal Comune di appartenenza a seguito della deliberazione n. 21/2015 con la quale la Corte dei Conti Sezione Autonomie, nell’esercizio della funzione di nomofiliachia, aveva inopinatamente affermato che “alla luce della previsione di cui all’art. 10 comma 2 bis del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C”. 

Le argomentazioni esposte dal Giudice a motivazione della decisione confermano integralmente la linea interpretativa dell’art.10 del D.L. 90/2014, convertito dalla L. 114/2014, da sempre prospettata dall’UNSCP confermando che, dato il chiaro tenore letterale della norma, non pare esservi un reale spazio per interpretazioni difformi; non a caso nella sentenza si afferma che l’interpretazione fornita dalla Corte dei conti con la deliberazione 21/2015 “mal si concilia con il dettato normativo”.

Pur consapevoli che quella di cui si dà notizia è la prima pronuncia in materia, non si può che confermare l’invito a tutti i Comuni che – salvo il Segretario Comunale medesimo – non hanno in servizio personale con qualifica dirigenziale a procedere alla liquidazione dei diritti maturati dalla data di entrata in vigore della norma sopra citata, ritenendo tale liquidazione atto dovuto in quanto pienamente conforme alle previsioni di legge.
Quanto al rapporto fra il parere della Corte dei Conti e la sentenza in commento, è utile rammentare che i pareri espressi dalla Corte dei Conti nell’esercizio della funzione consultiva, pur autorevoli, non hanno natura vincolante per i Comuni e che gli stessi devono evitare di orientare le amministrazioni nelle scelte di condotte processuali in vertenze di carattere giudiziario in atto o in via di instaurazione (cfr. Corte dei conti, Sez. delle autonomie,deliberazione n. 5/AUT/2006). Orbene quello del Tribunale di Milano è viceversa un vero e proprio primo precedente giurisprudenziale nell’ambito di vertenze in atto o in via di instaurazione. 
Si segnala che la Sezione Regionale della Corte dei Conti della Campania, con le deliberazioni  184, 185 e 186 del 10 luglio 2015, rispondendo a specifici quesiti in materia, dopo aver precisato di non poter sottrarsi all’obbligo di conformazione alle statuizioni di principio enunciate dalla Sezione Autonomie con la deliberazione n. 21/2015 in quanto espresse nella funzione di “nomofiliachia”, ha tuttavia evidenziato possibili “ricadute applicative delle medesime nell’economia dei conferenti rapporti sinallagmatico-retributivi di settore; aspetti, questi ultimi, che, peraltro, potrebbero, sul piano concreto, rinvenire più consona sede in ambiti diversi da quelli più strettamente giuscontabilistici che delimitano il “dictum” nella presente sede consultiva”. 
In altre parole sembra che la Sezione Campania anticipasse – forse non condividendo le statuizioni di principio di cui si è detto - la concreta possibilità che in sede giurisdizionale emergesse – come è poi accaduto - quella che si ritiene essere la corretta interpretazione della norma.
Da quanto sopra si può dedurre agevolmente che, pur in presenza del parere reso dalla Sezione Autonomie con la deliberazione n. 21/2015, l’adesione a questa prima pronuncia giurisprudenziale è non solo opportuna ma anche esente da rischi di giudizi di responsabilità per danno erariale. E’ noto, infatti, che l'azione di responsabilità amministrativa può essere avviata quando si ravvisi nel comportamento del funzionario agente l’elemento psicologico del dolo o della colpa grave che può essere esclusa in presenza di pronunce giurisprudenziali cui è conformata l’azione. 
Nella denegata ipotesi, infine, che, invece, si ritenga di assumere ancora una condotta “prudente” in considerazione del fatto che siamo in presenza della prima pronuncia, alla luce di quanto esposto appare quanto meno ineludibile e doveroso l’accantonamento di tutte le somme riscosse a titolo di “diritti di rogito” dalla data di entrata in vigore della legge. 
                                        La Segreteria Nazionale UNSCP

1 commento:

  1. Per affermarsi nella vita ci vogliono, lo sanno tutti, tre cose: intelligenza, fortuna e volontà. Le prime due sono importanti, ma solo la terza è decisiva. L’intelligenza, anche vivacissima, ma pigra e inerte, non fa progredire di un passo; così la fortuna, per quanto sfacciata, non può condurre lontano se non la sosteniamo ogni giorno aiutandola e sfruttandola di continuo. Ma la volontà basta da sola: E’ lei che fortifica, con l’allenamento quotidiano, la possibilità dell’intelligenza; è merito suo se anche la fortuna contraria, tante volte, è costretta a diventare favorevole. Credete che tutti gli uomini affermati (nella scienza, nell’arte, nell’industria, nel commercio) siano dei grandi ingegni? Neanche per sogno. Sono stati prima di tutto, e per anni, con caparbietà degli uomini volonterosi, ed è stata la loro fanatica ansia di arrivare ad aguzzare e moltiplicare l’intelligenza. Leggete la storia dei grandi capitani d’industria e vedrete quante volte la fortuna s’è messa contro di loro, li ha sfidati, ha minacciato di travolgerli. Le vite di Dante, di Shakespeare, di Michelangelo, di Leopardi, di Chopin, di infiniti altri, sono cariche di sfortune, di guai, di malattie. L’intelligenza da sola non sarebbe mai riuscita a superare tutto questo. Ma c’era in loro la volontà potente come un’energia scatenata dalla natura: ed è per essa che hanno vinto. V.B.

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