Si dà
notizia della prima importante sentenza emessa dal Tribunale di Milano, in
funzione di Giudice del Lavoro - la
n. 1539/2016 pubblicata il 18/05/2016 – che ha riconosciuto il pieno
diritto di un Segretario generale di Fascia A operante in un Comune privo di
dipendenti con qualifica dirigenziale a vedersi liquidati i diritti di
segreteria introitati dal Comune per l’attività rogatoria posta in essere dallo
stesso in vigenza dell’art.10 del D.L. 90/2014 convertito dalla L. 114/2014;
diritto negato dal Comune di appartenenza a seguito della deliberazione n.
21/2015 con la quale la Corte dei Conti Sezione Autonomie, nell’esercizio
della funzione di nomofiliachia, aveva inopinatamente affermato che “alla luce della previsione di cui all’art.
10 comma 2 bis del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito competono ai soli
segretari di fascia C”.
Le argomentazioni esposte dal Giudice a
motivazione della decisione confermano integralmente la linea interpretativa dell’art.10
del D.L. 90/2014, convertito dalla L. 114/2014, da sempre prospettata dall’UNSCP confermando che, dato il chiaro tenore letterale della norma,
non pare esservi un reale spazio per interpretazioni difformi; non a caso nella
sentenza si afferma che l’interpretazione fornita dalla Corte dei conti con la
deliberazione 21/2015 “mal si concilia
con il dettato normativo”.
Pur consapevoli che quella di cui si dà notizia è la prima pronuncia in materia, non si può che confermare l’invito a tutti i Comuni che – salvo il Segretario Comunale medesimo – non hanno in servizio personale con qualifica dirigenziale a procedere alla liquidazione dei diritti maturati dalla data di entrata in vigore della norma sopra citata, ritenendo tale liquidazione atto dovuto in quanto pienamente conforme alle previsioni di legge.
Quanto al
rapporto fra il parere della Corte dei Conti e la sentenza in commento, è utile
rammentare che i pareri espressi dalla Corte dei Conti nell’esercizio della
funzione consultiva, pur autorevoli, non
hanno natura vincolante per i Comuni e che gli stessi devono evitare di orientare le amministrazioni nelle scelte di condotte
processuali in vertenze di carattere giudiziario in atto o in via di
instaurazione” (cfr. Corte dei conti, Sez. delle autonomie,deliberazione n. 5/AUT/2006). Orbene quello del Tribunale di Milano è viceversa
un vero e proprio primo precedente giurisprudenziale nell’ambito di vertenze in
atto o in via di instaurazione.
Si segnala
che la Sezione Regionale della Corte dei Conti della Campania, con le
deliberazioni 184, 185 e 186 del 10
luglio 2015, rispondendo a specifici quesiti in materia, dopo aver precisato di
non poter sottrarsi all’obbligo di
conformazione alle statuizioni di principio enunciate dalla Sezione Autonomie con la deliberazione n. 21/2015
in quanto espresse nella funzione di “nomofiliachia”, ha tuttavia evidenziato
possibili “ricadute applicative delle medesime nell’economia dei conferenti
rapporti sinallagmatico-retributivi di settore; aspetti, questi ultimi, che,
peraltro, potrebbero, sul piano concreto, rinvenire più consona sede in ambiti
diversi da quelli più strettamente giuscontabilistici che delimitano il
“dictum” nella presente sede consultiva”.
In
altre parole sembra che la Sezione Campania anticipasse – forse non
condividendo le statuizioni di principio di cui si è detto - la concreta possibilità
che in sede giurisdizionale emergesse – come è poi accaduto - quella che si
ritiene essere la corretta interpretazione della norma.
Da quanto
sopra si può dedurre agevolmente che, pur in presenza del parere reso dalla Sezione Autonomie con la deliberazione n. 21/2015,
l’adesione a questa prima pronuncia
giurisprudenziale è non solo opportuna ma anche esente da rischi di giudizi di
responsabilità per danno erariale. E’ noto, infatti, che l'azione di
responsabilità amministrativa può essere avviata quando si ravvisi nel
comportamento del funzionario agente l’elemento psicologico del dolo o della
colpa grave che può essere esclusa in presenza di pronunce giurisprudenziali
cui è conformata l’azione.
Nella
denegata ipotesi, infine, che, invece, si ritenga di assumere ancora una
condotta “prudente” in considerazione del fatto che siamo in presenza della
prima pronuncia, alla luce di quanto esposto appare quanto meno ineludibile
e doveroso l’accantonamento di tutte le somme riscosse a titolo di
“diritti di rogito” dalla data di entrata in vigore della legge.
La Segreteria Nazionale UNSCP
Qui il link al comunicato in pdf
Per affermarsi nella vita ci vogliono, lo sanno tutti, tre cose: intelligenza, fortuna e volontà. Le prime due sono importanti, ma solo la terza è decisiva. L’intelligenza, anche vivacissima, ma pigra e inerte, non fa progredire di un passo; così la fortuna, per quanto sfacciata, non può condurre lontano se non la sosteniamo ogni giorno aiutandola e sfruttandola di continuo. Ma la volontà basta da sola: E’ lei che fortifica, con l’allenamento quotidiano, la possibilità dell’intelligenza; è merito suo se anche la fortuna contraria, tante volte, è costretta a diventare favorevole. Credete che tutti gli uomini affermati (nella scienza, nell’arte, nell’industria, nel commercio) siano dei grandi ingegni? Neanche per sogno. Sono stati prima di tutto, e per anni, con caparbietà degli uomini volonterosi, ed è stata la loro fanatica ansia di arrivare ad aguzzare e moltiplicare l’intelligenza. Leggete la storia dei grandi capitani d’industria e vedrete quante volte la fortuna s’è messa contro di loro, li ha sfidati, ha minacciato di travolgerli. Le vite di Dante, di Shakespeare, di Michelangelo, di Leopardi, di Chopin, di infiniti altri, sono cariche di sfortune, di guai, di malattie. L’intelligenza da sola non sarebbe mai riuscita a superare tutto questo. Ma c’era in loro la volontà potente come un’energia scatenata dalla natura: ed è per essa che hanno vinto. V.B.
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