La segreteria regionale dell'UNSCP Lazio ha predisposto una nota con la quale si invitano gli enti privi di dirigenti, che hanno sospeso la liquidazione dei diritti di rogito a seguito della deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Autonomie, n. 21/2015, a riprendere immediatamente la liquidazione dei diritti.
Nella nota, tra l'altro, si legge che a seguito della citata deliberazione "molti comuni privi di dirigenti hanno ritenuto di sospendere la corresponsione degli emolumenti ai segretari comunali, anche sollecitati da un atteggiamento prudente e responsabile tenuto dagli stessi segretari.
In questi giorni, però, si sono registrate due decisioni di assoluta rilevanza, che vanno nella direzione opposta, ossia che affermano in modo inequivocabile il diritto dei segretari comunali alla corresponsione dei diritti di rogito, negli enti locali in cui non vi sono dirigenti. Ci si riferisce, in particolare, alla sentenza della Corte Costituzionale n. 75/2016 ed alla sentenza del Tribunale di Milano n. 1539/2016. Con la prima la Corte Costituzionale ha deciso in merito alla costituzionalità di una norma della Regione autonoma Trentino Alto Adige relativa ai diritti di rogito, affermando chiaramente che la disposizione nazionale (10 del D.l. n. 90/2014) deve essere intesa nel senso che attribuisce i diritti di rogito ai “segretari dei comuni senza dirigenti”. La sentenza del Tribunale di Milano, prima decisione emessa da un Giudice del lavoro in merito, accogliendo il ricorso di un segretario comunale operante in un comune privo di dirigenti, è estremamente illuminante nell’affermare testualmente: "la letterale applicazione della norma che, nella sua chiarezza non necessita di alcuna interpretazione, non può che condurre all’accoglimento delle ragioni di parte ricorrente”. E ancora: “Le considerazioni svolte dalla Corte dei Conti, potrebbero, in linea di principio, essere condivisibili laddove attribuiscono un rilievo preminente all’interesse pubblico rispetto all’interesse del singolo segretario, tuttavia paiono offrire un’interpretazione della norma che mal si concilia con il dettato normativo. In sostanza, nell’intento di salvaguardare beni pur meritevoli di tutela, finisce per restringere il campo di applicazione della norma compiendo un’operazione di chirurgia giuridica non consentito nemmeno in nome della res pubblica".
Per completezza si evidenzia, infine, che i pareri espressi dalla Corte dei Conti nell’esercizio della funzione consultiva non hanno natura vincolante per i Comuni e che gli stessi devono evitare di orientare le amministrazioni nelle scelte di condotte processuali in vertenze di carattere giudiziario in atto o in via di instaurazione (cfr. Corte dei conti, Sez. delle autonomie, deliberazione n. 5/AUT/2006). Orbene, quello del Tribunale di Milano è un vero e proprio primo precedente giurisprudenziale nell’ambito di vertenze in atto o in via di instaurazione (si veda in proposito la nota della segreteria nazionale UNSCP).
Ciò premesso, pur con il senso di responsabilità che contraddistingue l’attività dei segretari comunali, innanzi ad un quadro interpretativo che appare evidentemente riconoscere i diritti di rogito a tutti i segretari che operano in enti senza dirigenti, a prescindere dalla loro fascia professionale, appare doveroso invitare codesto ente all’immediata corresponsione dei diritti di rogito maturati dal Segretario comunale".
"In assenza di garanzie in merito alla tempestiva erogazione degli importi dei diritti di rogito, ci si riserva di intraprendere, nostro malgrado, le opportune azioni giudiziarie, con richiesta di rivalutazione, interessi e spese di lite".
"In assenza di garanzie in merito alla tempestiva erogazione degli importi dei diritti di rogito, ci si riserva di intraprendere, nostro malgrado, le opportune azioni giudiziarie, con richiesta di rivalutazione, interessi e spese di lite".
La segreteria regionale ha ritenuto di inviare la nota agli enti soltanto dopo espressa richiesta da parte dei segretari interessati, in considerazione della varietà delle situazioni esistenti nel territorio regionale.
I colleghi interessati all'invio della nota possono farne espressa richiesta al segretario regionale Amedeo Scarsella al seguente indirizzo mail amedeo.scarsella@gmail.com.
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