L'Unione nel proprio documento prende posizione decisamente critica rispetto ad un passaggio del documento ANCI che ritiene di dover procedere ad "un’attenta valutazione circa l’opportunità di prevedere che il dirigente apicale possa essere nominato anche con il ricorso alla disciplina dell’art. 110 TUEL, nel rispetto delle limitazioni percentuali e procedurali ivi stabilite".
Questa la posizione dell'Unione sul punto:
Sempre per dovere di
chiarezza, si evidenzia che, correttamente, lo schema di Decreto prevede che
l’incarico di Dirigente Apicale possa essere conferito esclusivamente ai
Dirigenti appartenenti ai Ruoli della Dirigenza.
In relazione al
motivo per il quale non sia assentibile il ricorso a Dirigenti privati a
contratto ex art. 110 del D.Lgs. n. 267, si rammenta che:
1) in
tal senso è vincolante la specifica previsione contenuta all’art. 11, comma 1,
lett b), n. 4), della Legge di Delega, laddove prevede “l’attribuzione alla
dirigenza di cui al numero 3) dei compiti di attuazione dell'indirizzo
politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità
dell'azione amministrativa”, essendo la dirigenza del numero 3 quella del
Ruolo degli Enti Locali;
2) La
ratio sta nel fatto che nella funzione apicale è compreso, appunto, anche il
compito di “controllo della legalità dell'azione amministrativa”,
che certamente appare incompatibile con un suo conferimento a dirigenti a
contratto di cui all’art. 110;
3) Ulteriore
riprova né è che, in corretto adempimento a specifica previsione della Legge
Delega, lo schema di Decreto all’art. 9, che introduce l’apposito art. 27-bis
in materia di Dirigente Apicale prevede che nei soli Enti ove sia nominato, in
alternativa al Dirigente Apicale, un Direttore Generale, la funzione di
controllo della legalità dell’azione amministrativa debba essere affidata ad un
Dirigente appartenente a uno dei Ruoli della dirigenza.
Ne deriva che tale
impostazione non solo è corretta, ma è anche immodificabile essendo già
vincolante a monte la disciplina della Legge Delega.
Sulla possibilità di
conferire l’incarico di Dirigente Apicale indifferentemente a Dirigenti dei tre
Ruolo e sul rapporto con la previsione specifica contenuta in senso opposto
nella Legge Delega
Come innanzi evidenziato
la Legge di Delega, all’art. 11, comma 1, lett b), n. 4), prevede “l’attribuzione
alla dirigenza di cui al numero 3) dei compiti di attuazione
dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo
della legalità dell'azione amministrativa”, essendo la dirigenza del numero
3 quella del Ruolo degli Enti Locali.
La Legge di Delega
non prevedeva, quindi, la possibilità di incaricare dirigenti indifferentemente
appartenenti a tutti i Ruoli, come viceversa previsto nello schema di Decreto.
Considerando tuttavia
che l’impianto generale, anche della Legge Delega stessa, intende consentire a
tutti i Dirigenti di partecipare a tutti gli interpelli, la previsione di cui
alla Legge Delega di assegnazione delle funzioni apicali ai Dirigenti del Ruolo
degli Enti Locali potrebbe dirsi adempiuta in modo integrato con il resto
dell’impianto complessivo ove si preveda che agli interpelli l’appartenenza
al Ruolo degli Enti Locali costituisca titolo preferenziale, ovvero in
alternativa che sia possibile nominare Dirigenti degli altri Ruoli solo in caso
di mancata individuazione dopo un primo interpello riservato ai Dirigenti del
Ruolo degli Enti Locali.
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