No War - Palazzo Savelli sede del Comune di Rocca Priora (Roma)

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sabato 19 aprile 2014

Unioni di comuni e relazioni sindacali post Riforma Delrio Protocollo tra Anci-Toscana e sindacati

Costituzione delle Unioni di comuni, gestione delle funzioni associate e relazioni sindacali: Anci Toscana e le organizzazioni sindacali Cgil Cisl e Uil confederali e dei dipendenti pubblici hanno firmato un protocollo di intesa che individua alcune linee di indirizzo comuni per gestire la nuova fase inaugurata dalla "Riforma Delrio" (legge 56/2014).
Obiettivo dell'intesa è in sintesi quello di una condivisione dei cambiamenti in atto tra amministrazione, cittadinanza e lavoratori coinvolti nei processi di riorganizzazione superando, per garantire un'adeguata operatività delle Unioni, "un approccio minimalista e meramente adempimentale nel trasferimento delle funzioni ".
Per quanto riguarda la cittadinanza, in particolare, l'obiettivo comune è quello di salvaguardare lo svolgimento di funzioni e servizi locali per i cittadini e ricercare le modalità di erogazione più vicine alle loro esigenze. "Occorre individuare dopo un approfondito lavoro di analisi - si legge nel protocollo - le funzioni e i servizi e passare integralmente il loro esercizio alle Unioni, con l'obiettivo di rendere inequivocabile per i cittadini l'ente a cui è assegnata la responsabilità di esercizio di ciascuna funzione. Il conferimento delle funzioni e servizi deve, quindi, avvenire in modo integrale, con assegnazione coerente di poteri, responsabilità umane e strumentali.
Per quanto riguarda il personale la nuova fase può rappresentare, a giudizio dei sottoscrittori dell'intesa, "un'importante occasione per qualificare e specializzare il personale" ed è necessario quindi "rafforzare e raccordare coerentemente l'organizzazione del lavoro con lo svolgimento di funzioni e servizi in forma associata, in una logica di tenuta dell'occupazione e valorizzazione del lavoro, nel rispetto delle norme contrattuali vigenti e previo confronto con le organizzazioni sindacali di categoria".

venerdì 18 aprile 2014

Conversione del DL 16/2014 e proroga per l'approvazione dei bilanci al 31 luglio 2014

E' all'esame del Senato il disegno di legge "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche", atto già approvato dalla Camera dei Deputati nella seduta del 10 aprile (AS 1450).

Pubblicati sul sito del Senato i seguenti Dossier di documentazione

  1. Servizio del Bilancio Nota di lettura - n. 43 (PDF)
  2. Servizio Studi Dossier - n. 130 (PDF)
Si ricorda che l'art. 2bis del citato disegno di legge prevede che "1. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l’esercizio 2014, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è ulteriormente differito al 31 luglio 2014".

Documento di economica e finanza 2014: audizione dell'ANCI

In un precedente post dal titolo "Documento di economica e finanza 2014: schede di lettura del Servizio studi della Camera e audizione della Corte dei Conti" abbiamo dato notizia dell'Audizione della Corte dei Conti da parte delle Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato, nell'ambito dell’attività conoscitiva preliminare svolta all'esame del Documento di economia e finanza 2014, ai sensi dell’articolo 118-bis, comma 3, del Regolamento della Camera e dell’articolo 125-bis, comma 3, del Regolamento del Senato.
A rappresentare il punto di vista dei Comuni in quella sede – sintetizzato in un documento consegnato ai parlamentari - sono stati, in rappresentanza dell'ANCI il sindaco di Livorno e coordinatore delle Anci regionali, Alessandro Cosimi, presente Silvia Scozzese, direttore scientifico di Ifel.
Assicurare la revisione definitiva del patto di stabilità dal 2015, così da garantire le risorse necessarie all’attuazione del piano per l’edilizia scolastica e del piano scuola. Non utilizzare i fabbisogni standard in modo improprio, attraverso i marchingegni della spending review, così da diminuire ulteriormente l’autonomia finanziaria dei Comuni. Garantire, all’interno del documento finanziario, una valutazione comparativa dei sacrifici affrontati in questi anni da singoli comparti dello Stato, evidenziando lo sforzo sostenuto dai Comuni. Queste le principali richieste avanzate dall’Anci durante un’audizione davanti le commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato sul Documento di Economia e Finanza 2014. Qui il comunicato dell'ANCI.

Vuoi far vedere la "mano" del Segretario?

La collega Daniela Urtesi ha segnalato, inviando il relativo link, l'articolo "Vuoi far vedere la "mano" del Segretario?" del Dott. Antonio Cappiello.

Documenti informatici. Circolare dell'Agenzia per l’Italia digitale sulle regole in vigore dall’11 aprile

In un precedente post dal titolo "Nuove regole di conservazione dei documenti e fascicoli informatici" avevamo preannunciato che sarebbe entrato in vigore l’11 aprile 2014 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013 che detta le regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44 , 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. (GU Serie Generale n.59 del 12-3-2014 - Suppl. Ordinario n. 20).

L’Agenzia per l’Italia Digitale ha ora predisposto un’apposita circolare che definisce le modalità per l’accreditamento e la vigilanza sui soggetti pubblici e privati che svolgono attività di conservazione dei documenti informatici.
La Circolare, in vigore dal 16 aprile (data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) abroga e sostituisce la Circolare DigitPA n. 59 del 29 dicembre 2011.

giovedì 17 aprile 2014

L'ANAC e i problemi aperti e le proposte di semplificazione in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e performance

L’Autorità Anticorruzione ha predisposto e trasmesso al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione un documento in cui sono riportati i problemi aperti ed un altro documento in cui sono contenute proposte di semplificazione in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e performance.
Spiccano tra i problemi aperti:
  • "numerose questioni sollevate da pubbliche amministrazioni ed enti in ordine all’applicazione dell’art. 3 in tema di inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione sono in attesa da tempo di essere risolte con direttive o circolari del Ministro" (si veda in proposito anche l'articolo “Incarichi pubblici ai condannati, controlli bloccati al ministero” di Elena Ciccarello);
  • "è preoccupante che, a distanza di due mesi dalla scadenza del termine per l’adozione e la trasmissione al Dipartimento della Funzione pubblica dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, l’Autorità non sia stata ancora messa in condizione di accedere ai relativi dati per l’esercizio della doverosa attività di vigilanza. Pertanto, è urgente la definizione di modalità di accesso da parte dell’ANAC alla banca dati “Perla PA” e/o di modalità alternative di acquisizione delle informazioni; la condivisione con il Dipartimento dei contenuti delle schede di monitoraggio intermedio e di consuntivo, relativamente all’implementazione delle misure previste nei Piani triennali di prevenzione della corruzione; la progettazione delle linee di intervento per l’integrazione e l’aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione, previsti per settembre 2014".
Sulla base dell'esperienza maturata nell'applicazione del d.lgs. n. 150/2009 e nel primo anno di attuazione della legge n.190/2012 nonché delle difficoltà applicative segnalate dai destinatari, l'Autorità ha definito una proposta di interventi di semplificazione della normativa in materia di trasparenza prevenzione della corruzione e performance coerente con l'obiettivo di assicurare efficienza, efficacia ed economicità all'azione pubblica.
Le esigenze di semplificazione emerse concernono, alcuni obblighi di pubblicazione contenuti nella l. n. 190/2012 e nel d.lgs. n. 33/2013 e l'attuale sovrapposizione tra gli strumenti di programmazione e rendicontazione esistenti. Inoltre, ad avviso dell'ANAC, i contenuti del Piano triennale della prevenzione della corruzione e del Programma triennale per la trasparenza possano essere differenziati sia in base alla natura che alla dimensione delle amministrazioni (per esempio, con riferimento ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti o agli enti con un numero di dipendenti inferiore a 10 unità). 

mercoledì 16 aprile 2014

Parere del Ministero dell'Interno su incompatibilità per lite pendente connessa all'esercizio del mandato

Un Comune ha chiesto l’avviso del Ministero in ordine all'eventuale sussistenza della esimente di cui all'art. 63, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente all'ipotesi di una lite promossa da un consigliere comunale nei confronti dell’ente per il risarcimento dei danni subiti, in conseguenza di un sinistro occorso nei locali della sede comunale, al termine di una seduta dell’organo consiliare.
Il comma 1, n. 4, del menzionato art. 63 dispone che non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale "colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia".
La giurisprudenza ha chiarito che la ratio dell’incompatibilità in parola risiede nell'esigenza che l’amministratore locale eserciti le funzioni istituzionali in modo trasparente ed imparziale, senza prestare il fianco al sospetto che la sua condotta possa essere orientata dall'intento di tutelare il proprio interesse personale contrapposto a quello dell’ente (cfr. Corte di Cassazione, Sezione I, sentenza 4 maggio 2002, n. 6426).
Il successivo comma 3 della norma precisa che l’ipotesi di che trattasi "non si applica agli amministratori per fatto connesso con l’esercizio del mandato".
Il Ministero dopo aver ripercorso gli indirizzi giurisprudenziali in materia, ha affermato che "la fattispecie oggetto del presente quesito non risulta inquadrabile in nessuna delle ipotesi analizzate dalla giurisprudenza e si presenta di non agevole soluzione, atteso che il fatto che ha dato origine al contenzioso (il sinistro occorso) si sostanzia in un evento del tutto occasionale ed accidentale.
Nel ricercare la soluzione più adatta al caso concreto, si rende, quindi, necessario procedere, tenendo conto, da un lato, della ratio della norma e, dall'altro, dei principi ricavabili dalle pronunce sopra richiamate.
In tal senso, considerato che la finalità dell’incompatibilità disciplinata dal citato art. 63, comma 1, n. 4), è quella di evitare situazioni di conflitto tra l’interesse personale dell’amministratore e gli interessi pubblici facenti capo all'istituzione locale e considerato altresì che nella giurisprudenza che ha trattato la nozione di “fatto connesso all'esercizio del mandato” è costante il riferimento alla necessità che esso sia comunque collegato agli interessi della collettività, si ritiene che, nella fattispecie, non sia configurabile l’esimente di che trattasi.

martedì 15 aprile 2014

D.Lgs. 39/2014 – Nuovi obblighi per lavori a contatto con minori: i chiarimenti del Ministero del Lavoro

In un precedente post abbiamo dato notizia dell'entrata in vigore del D.Lgs. 04.03.2014 n. 39, emanato in attuazione della direttiva UE 2011/93, che ha introdotto l’obbligo (art. 2) di acquisire il certificato penale da parte del “soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori” (obbligo in vigore dal 6 aprile 2014).

Nel precedente post avevamo sottolineato come non fosse chiaro se la norma si applicasse anche ai rapporti in corso, anche se i più ritenevano l'obbligo applicabile anche per tale tipologia di rapporti.
Il Ministero del Lavoro con la circolare n. 9 del 11 aprile 2014 indirizzata agli Ispettori ha chiarito che:
  • l’obbligo di richiedere il certificato penale del casellario giudiziale, spiega il Ministero del Lavoro, riguarda esclusivamente i nuovi rapporti instaurati a decorrere dal 6 aprile 2014 e non si applica a tutti i rapporti già in essere a tale data;
  • in merito alla dizione di “impiego al lavoro” il Ministero del lavoro ritiene che una corretta applicazione delle previsione non possa essere limitata alle sole tipologie di lavoro subordinato, ma che ricomprenda anche quelle forme di attività di natura autonoma che comportino un contatto continuativo con i minori;
  • il personale interessato è solo quello che ha un contatto non mediato e continuativo con i minori. Di conseguenza l’obbligo non riguarda i dirigenti, i responsabili e i preposti e comunque quelle figure che sovraintendono all'attività svolta dall'operatore diretto, che possono avere solo un contatto occasionale con i minori.
In allegato alla circolare è possibile visionare i modelli relativi alla richiesta del certificato penale del casellario giudiziario da parte del datore di lavoro (art 25-bis del DPR n. 313/2002) nonché all'acquisizione del consenso dell’interessato alla richiesta da parte del datore di lavoro del certificato di cui all’art. 25-bis DPR n. 313/2002.

Documento di economica e finanza 2014: schede di lettura del Servizio studi della Camera e audizione della Corte dei Conti

Pubblicate sul sito della Camera dei Deputati le schede di lettura del Documento di economica e finanza 2014, presentato nei giorni scorsi dal Governo Renzi.
Nella giornata di oggi presso la Sala del Mappamondo di Palazzo Montecitorio, le Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato, stanno svolgendo le audizioni in merito all’attività conoscitiva preliminare all’esame del Documento di economia e finanza 2014, ai sensi dell’articolo 118-bis, comma 3, del Regolamento della Camera e dell’articolo 125-bis, comma 3, del Regolamento del Senato.
Qui la diretta video (la seduta è ora sospesa e riprenderà questa sera alle ore 20.30 con l'audizione del ministro Padoan).
Nella giornata di oggi è intervenuto anche il Presidente della Corte dei Conti che ha presentato il presente documento.

Amministrazione digitale: E' possibile rendere semplici i processi complicati?

Dalla collega Daniela Urtesi riceviamo e pubblichiamo:"In un post del mese scorso abbiamo affrontato il problema della complessità dei servizi on line delle pubbliche amministrazioni, progettati spesso come mera trasposizione sul web della procedura manuale, senza considerare le esigenze di semplicità e chiarezza per il cittadino che utilizza la procedura telematica, quanto mai necessarie perché sul web ovviamente manca l'intermediazione dell'impiegato che ti spiega cosa fare, con la conseguenza che le nuove procedure telematiche sono così farraginose e ostiche da essere accessibili ai soli addetti ai lavori, già esperti delle procedure manuali.
Insomma, in moltissimi casi, si è persa l'occasione per riprogettare i servizi (oggi si usa il termine reingegnerizzare) in un ottica di semplificazione e di radicale ripensamento dei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione. 
L'informatizzazione dei processi è avvenuta in maniera indifferenziata senza distinguere tra:
  1. Processi primari (sono rivolti all'esterno e creano direttamente valore per il cittadino/cliente)
  2. Processi di supporto (producono servizi e informazioni per il funzionamento interno dell'amministrazione)
L'informatizzazione dei processi di supporto può essere effettuata come semplice trasposizione on line della procedura manuale perché è destinata ad essere utilizzata da utenti “esperti” che conoscono la normativa sottostante.
Diversamente l'informatizzazione di un processo primario, la sua trasposizione sul web, proprio perché destinata ad un pubblico indifferenziato e non necessariamente “esperto”, richiede una revisione radicale del processo, magari ripensando il tutto da zero.
Occorre preliminarmente partire dal servizio che si vuole rendere (il processo altro non è che il modo di organizzarsi per fornire un servizio al cliente), definire standard di qualità (Caratteristiche di eccellenza di un servizio definite in base alle attese e ai bisogni dei clienti) e obiettivi di performance (Caratteristiche di efficienza di un servizio definite in base alle attese e ai vincoli normativi degli erogatori del servizio stesso), quindi analizzare e portare alla luce tutti gli aspetti che rendono un processo complicato in funzione del servizio e per ognuno di questi valutare se, come e quanto l’informatizzazione possa aiutare ad avere procedure più snelle e semplici per il cittadino.  
Non c’è bisogno che l’utente veda tutta la complessità sottostante i procedimenti con i quali ha a che fare sul web, la complessità deve essere sviscerata gestita e risolta dietro le quinte.
Con un buonSoftware, si possono realizzare servizi e-goverment decisamente migliori nonostante la stratificazione normativa e la sovrapposizione degli oneri imposti dai vari livelli di governo.
L'argomento è sviluppato in un interessante articolo di Giuseppe Frangiamone che individua pochi e semplici principi alla base di un buon prodotto informatico:
· un dato non deve mai essere richiesto due volte;
· se un certo dato è già stato fornito in precedenza allo stesso Ente, l’utente deve ritrovarselo pre-compilato;
· se attraverso la richiesta di una specifica informazione si possono ridurre le opzioni e/o le richieste successive, anticipare questa richiesta (es. se mi fornisci prima il CAP posso non chiederti Comune e Provincia);
· quando una scelta diviene scontata a fronte di una scelta precedente non deve essere più proposta (es. ti ho detto che sono celibe non chiedermi i dati di mia moglie, se ti ho dichiarato il mio livello di reddito non mi fare dichiarare se supero o meno una certa soglia di reddito);
· quando una scelta diviene probabile a fronte di una scelta precedente, questa deve essere proposta come opzione pre-compilata (es. se un certo documento protocollato appartiene ad un certo fascicolo/procedimento è molto probabile che il documento sia classificato allo stesso modo del fascicolo/procedimento al quale appartiene);
· non bisogna mai proporre direttamente all’utente una scelta che rappresenta l’esito di valutazioni complesse, più opportuno proporre richieste di informazioni preliminari che contribuiscono alla valutazione, per poi proporgli ipotesi pre-analizzate tra le quali scegliere (es. non chiedermi il regime pensionistico al quale faccio riferimento, piuttosto chiedimi età e anzianità lavorativa e proponimi di conseguenza il regime pensionistico più probabile, chiarendomi eventuali fattori ulteriori che potrebbero rendere questa scelta incerta).

Telegramma via pec: primo caso al mondo

 Un simpatico tweet:

Legge Delrio: la nuova disciplina delle città metropolitane

Nelle intenzioni del legislatore una delle maggiori novità introdotte dalla L. 56/2014 riguarda la nuova disciplina delle città metropolitane.
Sono stati pubblicati due contributi in materia:

Indennità di funzione al Vicesindaco nei comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti e riforma Delrio

Di recente il Ministero degli Interni ha reso un parere in risposta ad un quesito sulla spettanza o meno dell'indennità di funzione del vicesindaco nei comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti, con riferimento alla normativa previgente rispetto alla legge Delrio. La L. 56/2014 ha reintrodotto la Giunta comunale nei comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti, dopo che con il D.L. n. 138/2011, convertito con L. n. 148/2011, nei comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti era esclusa la possibilità di nomina degli assessori, risultando attribuite esclusivamente la sindaco le competenze della giunta comunale. Il Ministero dell'Interno, Direzione Centrale UTG e Autonomie Locali, con circolare n. 2379 del 16 febbraio 2012, aveva chiarito che “le esigenze di armonizzazione complessiva del sistema ordinamentale e di salvaguardia del funzionamento dell'ente locale comportano la necessaria presenza del vicesindaco per l'esercizio delle indefettibili funzioni sostitutive che l'art. 53 assegna a tale figura che dovrà, pertanto, essere nominata tra i consiglieri eletti”. Con il parere del 17 febbraio 2014, avente ad oggetto "Amministrazione comunale di XXXXXX (ab. 455). Indennità di funzione al vicesindaco. Quesito", il Ministero conclude ritenendo "che all'amministratore che espleta le funzioni del vicesindaco non sia dovuta la corresponsione di alcuna indennità di funzione".

Per completezza si ricorda che l’art. 1, comma 135, della L. 56/2014, ha previsto, per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, che il numero massimo degli assessori è stabilito in due, mentre per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti il numero massimo di assessori è stabilito in quattro. I comuni interessati dalla disposizione di cui al citato art. 1, comma 135, della L. 56/2014 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l’invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti (art. 1, comma 136, della L. 56/2014). Si tratta di un vero e proprio obbligo normativo che grava sui comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, come precisato dal Ministero dell’Interno, Dipartimento Affari interni e territoriali, con comunicazione ai Prefetti n. 4019 del 4.04.2014 (si veda il precedente post "Legge n. 56/2014 (cd legge Delrio): circolare del Ministero dell'Interno sull'applicazione del provvedimento nei Comuni").

Appare evidente che nella rideterminazione degli oneri per gli amministratori, per adempiere all'obbligo normativo contenuto nella Legge Delrio, i comuni interessati dovranno tenere conto della posizione del Ministero degli interni in ordine alla non spettanza, a seguito dell D.L. n. 138/2011, convertito con L. n. 148/2011, dell'indennità al Vicesindaco.

Si veda in argomento anche "Il ministero dell'Interno spiega indennità di carica e di fine mandato" di Gianluca Bertagna e Monica Catellani.

lunedì 14 aprile 2014

Legge Delrio: caos sulla permanenza in carica dei consigli provinciali


Consiglio vivamente di leggerlo, per la completa ed esaustiva ricostruzione della problematica e per la pubblicazione della circolare del Ministero dell'Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del 12 aprile 2014 "Art. 1, comma 82, legge Delrio – “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni” (nota protocollo n. 0005883 del 12/04/2014).

Un sincero ringraziamento, anche per la segnalazione, a Paolo Tognetti.

Iniziativa del comune di Lodi: l'U.N.S.C.P. scrive al Ministro dell'Interno ed all'ANCI

L'Unione Nazionale Segretari comunali e provinciali deve purtroppo tornare ad occuparsi delle "singolari iniziative" del Sindaco di Lodi.
Già alla fine dello scorso anno, il Sindaco di Lodi, in alcune dichiarazioni alla stampa, aveva preannunciato l'inizio di una "vera e propria crociata" tendente al'eliminazione della figura del Segretario comunale. Tali dichiarazioni erano state riportate in un articolo di stampa dal titolo "Basta segretari comunali Lodi chiederà la cancellazione". A seguito di tale articolo l'U.N.C.S.P. aveva provveduto a diramare un comunicato, in data 8 novembre 2011, con il quale aveva ricordato a tutti qual'era la verità: "La verità è che il Sindaco il ruolo del Segretario lo vuole, ma vuole averne uno che non ha vinto il relativo concorso. Vuole dare, e anzi ha già dato, il ruolo di Segretario a uno che Segretario non è. Quindi, caro Sindaco, diciamole chiare le cose: non è che non serve il Segretario, semplicemente Lei vuole sceglierselo senza regole, senza concorsi, come Le pare e piace".
Il 25 marzo 2014 il Consiglio comunale di Lodi ha approvato un ordine del giorno che “… impegna il sindaco e la giunta a promuovere ulteriori iniziative di approfondimento … al fine di verificare la possibilità di interventi normativi … che contemplino la riforma del ruolo del segretario generale, riconoscendone l’assimilazione a quella di un dipendente con inquadramento dirigenziale da individuare tra quelli già in servizio presso gli enti, allo scopo di favorire una migliore organizzazione dell’attività amministrativa e significativi risparmi di spesa …”. Ovviamente questa deliberazione è stata oggetto di attenzione della stampa, basta leggere l'articolo apparso sul sito "Il giorno" dal titolo "Il Broletto cancella il segretario comunale e nomina un "controllore della legalità"-
Anche a questa iniziativa ha risposto l'U.N.S.C.P. che con una nota inviata al Ministero dell'Interno ed all'ANCI, a firma del Segretario Nazionale Alfredo Ricciardi, con la quale si chiede "al sig. Ministro dell’Interno ed al sig. Presidente dell’ANCI di preservare un sistema che è posto da sempre a presidio del buon funzionamento degli enti da prospettive dequalificanti e involutive, e di promuoverne semmai una ulteriore valorizzazione, sempre più basata su criteri di merito e professionalità, al fine di rafforzare ulteriormente le competenze e l’autorevolezza dell’alta dirigenza locale".

Sentenza del Cons. St., Sez. V, n.1663/2014, su accesso agli atti e sulle conseguenze dell'assenza di parere preventivo nelle deliberazioni

Ricerca-amministrativa.it ha massimato la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1663 del 8 aprile 2014, che si occupa sia del diritto di accesso agli atti amministrativi sia della conseguenze derivanti dalla mancanza nelle deliberazioni dei preventivi pareri richiesti dall'art. 49 del D.lgs. 267/2000.
Quanto al diritto di accesso la sentenza si conforma ai consolidati principi giurisprudenziali in ordine all'onere per il richiedente di individuare il documento richiesto ed all'impossibilità di utilizzare lo strumento dell'accesso per esercitare un controllo generalizzato sull'operato della pubblica amministrazione nei cui confronti l’accesso viene esercitato.
Anche in ordine all'assenza dei pareri preventivi, la sentenza si adegua ad un costante indirizzo giurisprudenziale, secondo il quale i pareri previsti per l'adozione di deliberazioni comunali non costituiscono requisiti di legittimità delle deliberazioni stesse.
"I pareri, previsti per l'adozione delle deliberazioni comunali (prima ex art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e poi ex art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000,n. 256), non costituiscono requisiti di legittimità delle deliberazioni cui si riferiscono, in quanto sono preordinati all'individuazione sul piano formale, nei funzionari che li formulano, della responsabilità eventualmente in solido con i componenti degli organi politici in via amministrativa e contabile, così che la loro eventuale mancanza costituisce una mera irregolarità che non incide sulla legittimità e la validità delle deliberazioni stesse (cfr. Cons. St., sez. V, 21 agosto 2009, n. 5012; sez. IV, 22 giugno 2008, n. 3888)".