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lunedì 6 giugno 2016

Ancora sul rispetto delle "quote rosa" nelle Giunte comunali

Dopo le elezioni amministrative del 5 giugno, i Sindaci neo eletti saranno chiamati a nominare i componenti delle giunte comunali. 
Si ripropone il tema del rispetto delle norme che impongono le "quote rosa" all'interno dell'organo esecutivo. 
Si ritiene cosa utile riportare in argomento il parere del Ministero dell'Interno del 7/03/2016, oltre che rimandare all'apposita sezione del blog.
Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale è stata trasmessa la richiesta di annullamento straordinario ex articolo 138 del decreto legislativo n. 267/00 avanzata dai consiglieri di minoranza del Comune di …avverso il decreto n…. con il quale il sindaco ha nominato un nuovo assessore senza l’osservanza della normativa relativa alle quote di genere [...]. 


Al riguardo, si osserva che gli esponenti lamentano in particolare, in occasione dell’avvicendamento operato dal sindaco in data 20 novembre u.s., con la revoca di un assessore di sesso maschile e la nomina di un nuovo assessore di sesso maschile, la mancata applicazione dell’art. 1, comma 137, della legge n. 56/14 il quale prevede che nelle giunte dei comuni con popolazione superiore ai 3000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.
L’unico rappresentante di sesso femminile presente in consiglio, riveste la funzione di vice sindaco, talché, come riferito da codesta Prefettura, il rispetto della percentuale in parola potrebbe essere realizzato solo procedendo alla nomina di un assessore esterno, così come peraltro è consentito dall’articolo 24 dello statuto comunale.
Dalla documentazione pervenuta, tuttavia, non pare che l’organo di vertice abbia proceduto ad esperire il tentativo di reperire all’esterno assessori di sesso femminile di propria fiducia.
Ciò posto, si osserva che il Consiglio di Stato, con decisione della sez. V, n. 4626 del 5/10/2015 (e dunque, successivamente all’entrata in vigore del citato art. 1, comma 137 della legge n. 56/14) ha precisato che tutti gli atti adottati nella vigenza di quest’ultima disposizione trovano in essa “un ineludibile parametro di legittimità” e, pertanto, un’interpretazione che riferisca l’applicazione della norma alle sole nomine assessorili effettuate all’indomani delle elezioni e non anche a quelle adottate in corso di consiliatura consentirebbe un facile aggiramento della suddetta normativa.
Con riferimento alla adeguatezza dell’istruttoria eventualmente effettuata dal sindaco e del corredo motivazionale addotto quale giustificazione del mancato rispetto della normativa in questione, appare utile richiamare la sentenza n. 1 del 2015 con la quale il T.A.R. Calabria, Sez. Catanzaro, nel pronunciare l’annullamento del decreto di nomina della giunta, ha ritenuto che l’atto impugnato fosse sprovvisto di adeguata istruttoria finalizzata al reperimento di “… idonee personalità di sesso femminile nella società civile, nell’ambito del bacino territoriale di riferimento, limitandosi a comprovare soltanto la rinuncia di due consigliere.”. (cfr. T.A.R. Calabria, sentenze nn. 2, 3 e 4 del 2015). 
La sentenza del TAR Calabria sopra indicata è stata confermata dal Consiglio di Stato il quale con sentenza del 3 febbraio 2016 n. 406, fermo restando che l’esigenza del “continuato, ordinato e corretto svolgimento delle funzioni politico-amministrativo costituisce un elemento cardine del vigente ordinamento giuridico”, ha ritenuto che l’impossibilità di assicurare la presenza dei due generi in giunta deve essere adeguatamente provata previa una accurata e approfondita istruttoria che deve emergere da una adeguata e puntuale motivazione del provvedimento sindacale di nomina.
Tanto premesso, si osserva che ogni valutazione nel merito di quanto delineato è rimessa all’autonoma valutazione dell’ente che deve trovare adeguata soluzione alle problematiche applicative tenendo conto, altresì, dei recenti orientamenti giurisprudenziali.
Qui il link al parere integrale.
In argomento su questo blog:

1 commento:

  1. È triste ricordare i giorni felici quando si è immersi nell’angoscia e nella miseria. Ma è anche ingiusto dimenticare che quei giorni felici ci sono stati e che niente li potrà cancellare dal conto della nostra vita.
    Vittorio Buttafava

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