I dirigenti, in quanto soggetti dotati delle capacità e dei poteri dei privati datori di lavoro, devono garantire la fruizione delle ferie da parte dei dipendenti compatibilmente con le esigenze di servizio e, in tale ambito, essi possono anche provvedere d’autorità al collocamento in ferie. Esse non possono essere monetizzate durante la pendenza del rapporto di lavoro; dopo l’entrata in vigore delle disposizioni dettate dall’articolo 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012 esse non possono essere monetizzate neppure all’atto della cessazione del rapporto, fatti salvi i casi in cui la mancata fruizione non dipenda in alcun modo da scelte dell’ente e/o del dipendente.
Un lavoratore assunto a tempo determinato non può fruire all’atto della eventuale assunzione a tempo indeterminato, anche da parte della stessa amministrazione, delle ferie non godute. Il personale in comando che non ha goduto durante tale periodo delle ferie, può usufruirne anche dopo il rientro presso la propria amministrazione. Durante il preavviso i dipendenti non possono godere delle ferie: la violazione di questo principio determina l’allungamento in misura corrispondente della durata del preavviso. Possono essere così riassunte alcune delle indicazioni dettate dall’Aran in risposta ai quesiti posti.
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