Com'è noto, nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21/05/2016 è stata pubblicata la Legge 20 maggio 2016 n. 76 recante la “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze”, che è entrata in vigore in data 5 giugno 2016.
In particolare, la legge dedica alle convivenze di fatto i commi da 36 a 65: per “conviventi di fatto” la legge intende due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile.
Al riguardo, in data 1 giugno 2016 il Ministero dell'Interno ha emanato una circolare contenente le prime indicazioni sugli adempimenti anagrafici in materia di convivenze di fatto.
In particolare l'attività degli uffici anagrafici riguarderà a) l'iscrizione delle convivenze di fatto, b) la registrazione dell'eventuale contratto di convivenza, c) il rilascio delle relative certificazioni:
a) per quanto attiene alla iscrizione delle convivenze di fatto, essa deve essere eseguita secondo le procedure già previste dagli artt. 4 e 13 dell'ordinamento anagrafico (D.P.R. n. 223/1989;
b) avendo il legislatore attribuito ai conviventi la facoltà di regolare i propri rapporti patrimoniali mediante un contratto di convivenza (da redigersi con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato), gli uffici di anagrafe di trovano a dover provvedere ad un adempimento del tutto nuovo, ossia la registrazione di tali contratti:
- il notaio o l'avvocato entro 10 gg. deve trasmettere copia del contratto all'ufficiale di anagrafe del comune di residenza dei conviventi, il quale deve tempestivamente registrare nella scheda di famiglia dei conviventi e nelle schede individuali la data e il luogo della stipula, nonchè la data e gli estremi della comunicazione da parte del professionista;
- analogamente, dovrà essere registrata, con le medesime modalità, la successiva risoluzione del contratto di convivenza, che, può avvenire per accordo delle parti, recesso unilaterale, per matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona; morte di uno dei contraenti.Si ricorda che il contratto può contenere:
- l'indicazione della residenza;
- le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;
- il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile.
c) per quanto attiene alle certificazioni anagrafiche, la circolare pone l'accento sul trattamento dei dati personali e sulla necessità che sia sempre garantita la dignità degli appartenenti al contratto di convivenza.
Fonte: AvvocatoAndreani.it.
Nessun commento:
Posta un commento