Come assicurare la riduzione delle spese di personale rispetto al triennio precedente nel caso si verifichino vicende o eventi straordinari che, comportando una diminuzione delle spese correnti, non consentono una comparazione omogenea? È il quesito cui (non) rispondono le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti del Veneto (deliberazione 246/2016) e della Lombardia (deliberazioni 97 e 101/2016).
Inizia così l'articolo di Amedeo Di Filippo dal titolo Torna alla sezione Autonomie il rebus dell'indicatore sulle spese di personale pubblicato dal quotidiano del Sole24Ore Enti Locali & PA.
Qui il link al post successivo La Sezione Autonomie della Corte dei Conti sul corretto calcolo degli indicatori in materia di riduzione della spesa di personale (del. 16/SEZAUT/2016/QMIG), il cui si segnala la deliberazione con la quale la Sezione autonomie ha risolto la questione.
In merito al calcolo dei resti assunzionali dopo le novità della legge di stabilità del 2016, si veda il precedente post La Corte dei conti riapre sull'utilizzo dei «resti» assunzionali.
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