Nel precedente post Torna alla sezione Autonomie il rebus dell'indicatore sulle spese di personale avevamo dato notizia che con più deliberazioni diverse Sezioni Regionali per il Controllo della Corte dei Conti avevano richiesto un intervento alla Sezione Autonomie per chiarire i numerosi dubbi riguardanti l'applicazione del comma 557 della legge 296/2006, dove si impone agli enti locali la progressiva riduzione delle spese di personale tramite riduzione dell'incidenza percentuale rispetto alle spese correnti, razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa. Queste norme sono state poi integrate col comma 557-quater, introdotto dal comma 5-bis dell’art. 3 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, secondo cui il contenimento delle spese di personale deve essere computato con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013.
Con deliberazione n. 16/SEZAUT/2016/QMIG la sezione Autonomie ha espresso il proprio avviso sulla problematica, giungendo alle seguenti conclusioni
“1. Alla luce della normativa introdotta dalla legge di stabilità 2016 e del nuovo sistema di armonizzazione contabile, deve confermarsi la vigenza e la cogenza delle disposizioni dettate dall’art. 1, comma 557 e ss., l. n. 296/2006, in materia di riduzione delle spese di personale.
2. Secondo la vigente disciplina in materia di contenimento della spesa del personale permane, a carico degli enti territoriali, l’obbligo di riduzione di cui all’art. 1, comma 557, l. n. 296/2006, secondo il parametro individuato dal comma 557-quater, da intendere in senso statico, con riferimento al triennio 2011-2013.
3. Con riferimento al parametro dell’art. 1, comma 557, lett. a), l. n. 296/2006, non è possibile, in mancanza di norme espresse, depurare il denominatore del rapporto spesa di personale/spesa corrente dalle spese di natura eccezionale o, comunque, non ricorrenti che siano dovute a scelte discrezionali degli enti.
4. Il principio contabile di cui all’allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, punto 5.2, disciplina compiutamente la corretta imputazione degli impegni per la spesa del personale per effetto del passaggio al nuovo sistema di armonizzazione contabile.
5. L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata e conseguentemente non assume rilevanza nella determinazione del denominatore del rapporto spesa del personale/spesa corrente.”
Qui il link alla deliberazione della Corte dei Conti, sezione Autonomie, 16/SEZAUT/2016/QMIG.
In argomento si veda il successivo articolo La Corte dei Conti sulla spesa del personale e dei dirigenti.
In argomento si veda il successivo articolo La Corte dei Conti sulla spesa del personale e dei dirigenti.
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