La possibilità di utilizzare i resti della capacità assunzionale del triennio precedente, dopo le novità della legge di stabilità del 2016, non è così pacifica, tanto che alcuni enti hanno sottoposto la questione alle sezioni regionali della Corte dei conti.
Particolarmente interessante appare la deliberazione 63/2016 della sezione del Molise, nella quale si dà un primo tentativo di risposta a una domanda essenziale per evitare che gli enti possano assumere solo nel risicatissimo limite del 25% della spesa dei cessati nell'anno precedente, senza poter tener conto dei residui del triennio precedente, cioè degli anni 2013, 2014 e 2015.
Inizia così l'articolo di Gianluca Bertagna dal titolo La Corte dei conti riapre sull'utilizzo dei «resti» assunzionali pubblicato dal quotidiano del Sole24Ore Enti Locali & PA.
In argomento si vedano i precedenti post:
- Capacità assunzionale e resti degli anni precedenti;
- Nuove assunzioni con la capacità del 2014 derivante dai «resti» del triennio 2011/2013;
- Delibera n. 26/2015 della Corte dei Conti Sezione Autonomie sull'utilizzo dei resti assunzionali;
- Nota ANCI sull'utilizzo dei resti a seguito del DL 78/2010;
- Utilizzo dei "resti assunzionali" dopo il DL 78/2015;
- DL 78/2015: le novità in materia di personale.
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