Il Dlgs. n. 50/2016 (art. 190), recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, amplia l’istituto del baratto amministrativo. Secondo l’articolo 190, comma 1, gli enti territoriali definiscono con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di contratti di partenariato sociale, sulla base di progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione ad un preciso ambito territoriale.
I contratti possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l’abbellimento di aree verdi, piazze o strade, ovvero la loro valorizzazione mediante iniziative culturali di vario genere, interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati.
Inizia così l'articolo dal titolo Baratto Amministrativo: estensione della portata pubblicato sul sito lentepubblica.it.
Sul'istituto del baratto amministrativo si vedano i precedenti post:
- La Corte dei conti mette i paletti al baratto amministrativo;
- Baratto amministrativo: la prima decisione della Corte dei Conti sul nuovo istituto;
- Il “Baratto amministrativo”. Prime riflessioni sull’art. 24 della legge n. 164/2014;
- Baratto amministrativo: la nota aggiornata predisposta da Anci e Ifel.
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