I magistrati contabili della Liguria, confermando l’interpretazione fornita dalla Sezione regionale di controllo delle Marche (deliberazione n. 90/2016), hanno ribadito il diritto del Vice Segretario rogante a percepire i diritti di segreteria per gli atti redatti nei periodi di assenza o di impedimento del segretario comunale titolare della relativa funzione.
Si ricorda che in senso opposto si è espressa la Ragioneria dello Stato nel parere n. 26297 del 25 marzo 2016.
Qui il link alla deliberazione della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Liguria, n 49/2016.
Sulla spettanza dei diritti di rogito ai Segretari comunali dopo il DL 90/2014 si veda il precedente post Eccola: la sentenza del Tribunale di Milano che riconosce i diritti di rogito ai Segretari (sent. n. 1539/2016), con tutti i documenti ivi richiamati.
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