Solo qualche giorno fa abbiamo dato notizia che la Corte dei Conti, Sez. Marche, con parere n. 90/2016, ha riconosciuto il diritto del vice segretario a percepire i diritti di rogito dopo il DL 90/2014.
Alla questione ha dato soluzione opposta il MEF che rispondendo ad un quesito posto dal Comune di Caselle Torinese, ha escluso la spettanza dei diritti di rogito ai vice segretari dopo la novella introdotta dal D.L. 90/2014.
I giudici della Corte dei conti avevano motivato il proprio parere, con il quale riconoscevano il diritto a percepire i compensi in questi termini: "Le modifiche introdotte dal d.l. 90/2014 non hanno inciso sugli emolumenti spettanti ai vice segretari comunali, disciplinati dalla contrattazione collettiva (articolo 11 del CCNL del 9 maggio 2006 – biennio economico 2004-2005).
Pertanto, non è possibile ipotizzare alcun effetto abrogativo implicito delle norme contrattuali in favore del personale che è destinatario, in base all’ordinamento interno di ciascun ente, dell’incarico di vice segretario".
Il MEF con nota del 25 marzo 2016, prot. n. 26297, risponde alla richiesta di chiarimenti del Comune di Caselle Torinese in merito al riconoscimento dei diritti di rogito ai vice-segretario, titolare di posizione organizzativa, che in assenza del Segretario Generale roga gli atti. Il Segretario dell'ente, in aspettativa, appartiene alla fascia A e l'Ente è privo di personale con qualifica dirigenziale.
Questa la risposta del MEF:
In via generale, il quesito è finalizzato a chiarire se spettano i diritti di rogito al vice segretario in Comuni la cui sede di segreteria è ricoperta (o anche solo potenzialmente ricopribile, poiché vacante) da segretari di fascia A e B, tenuto conto delle modifiche introdotte dall'art. 10 del d.l. 90/2014.
Sulla novella normativa è intervenuta, come noto, la Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie, che, con la deliberazione 21/2015, ha chiarito che i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C.
Ciò posto, deve ritenersi che le disposizioni contrattuali di riferimento (art. 11 CCNL 9/5/2006), che riconoscono i diritti di rogito per il vicesegretario non dirigente, non possano non tener conto del nuovo quadro normativo regolatore della materia e della rigorosa lettura fornita dalla Corte dei Conti.
Quindi, venuto meno il riconoscimento dei diritti di rogito per il segretario di fascia A e B, deve ritenersi che viene a mancare il presupposto per poter continuare a riconoscere tali diritti al vice segretario che svolge la funzione rogante in assenza/impedimento di quello. In via generale, infatti, se a un soggetto non è (più) riconosciuto un emolumento per una specifica prestazione resa, anche al suo sostituto, corrispondentemente, non potrà essere (più) riconosciuto alcun emolumento per lo svolgimento della medesima prestazione.
Pertanto, sembra doversi escludere il riconoscimento dei diritti di rogito al vice segretario, titolare di posizione organizzativa, per le connesse attività svolte nei periodi di assenza/impedimento del segretario di fascia A e B.
In ogni caso, considerata la specifica competenza in materia, la presente nota è indirizzata anche al Dipartimento della funzione pubblica e all'ARAN, per opportuna conoscenza e affinché possano eventualmente far conoscere le proprie valutazioni".
Detto del parere, qualche riflessione.
A parte il discutibile utilizzo del termine "sembra", che appare fornire meno certezze di quanto dovrebbe un simile parere, la cosa più simpatica è che si invitano sia il Dipartimento della funzione pubblica che l'ARAN a far conoscere le loro valutazioni, che non si può escludere siano contrastanti (ho già in mente il titolo del post "Una terza via per i diritti di rogito").
Con strana capacità premonitoria, in un post del 20/02/2015 dal titolo Diritti di rogito: altro argomento di confusione! (Corte dei Conti del Lazio n. 21/2015), avevo previsto che la norma sui diritti di rogito avrebbe dato vita a caos, ma mai avrei osato immaginare che si sarebbero raggiunti simili livelli. Un "tutti contro tutti" istituzionale (o forse più correttamente un "ognuno a ruota libera") che dimostra l'assoluta ed urgente necessità di un'interpretazione autentica della norma e, più in generale, una modifica del sistema in cui la fabbrica dei pareri (definita in modo impeccabile "parerificio") continua a creare per gli operatori degli enti locali confusione giornaliera.
In un sistema istituzionale in cui anche le chiare parole di un giudice definito "giudice delle leggi", costituiscono "obliter dictum" non vincolante, al pari delle chiacchiere da bar, è evidente che occorra urgentemente un correttivo.
Per vedere i post pubblicati su questo blog si veda il precedente post Segretari nel caos: sui diritti di rogito due tesi a confronto (con tutti i documenti richiamati).
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