Il Consiglio di Stato con sentenza n. 1172 depositata in data 22/03/2016 si è occupato delle regole applicabili al il recesso di un comune da una convenzione di segreteria. Il giudizio è nato dal ricorso delle amministrazioni comunali che avevano stipulato la convenzione e ritenevano il recesso di uno dei comuni illegittimo perché privo di motivazione e non preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento.
Secondo il Consiglio di Stato, se – in via di principio – agli atti di recesso dagli accordi fra pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 15 della l. 241 del 1990 trovano applicazione le previsioni generali di cui alla l. 241 del 1990 (fra cui quelle qui in tema di obbligatoria motivazione e di comunicazione di avvio), a conclusioni in parte diverse deve pervenirsi nelle ipotesi in cui gli enti interessati abbiano espressamente e consapevolmente fissato modalità meno rigorose – e nondimeno legittime – per l’esercizio del richiamato potere di recesso.
E’ innegabile, del resto, che la deliberata fissazione di siffatte regole convenzionali rappresenti pur sempre una modalità di esercizio dei poteri pubblicistici sottesi alla stipula delle convenzioni in questione e che conseguentemente, proprio alla luce del principio di leale cooperazione istituzionale invocato dagli appellanti, l’ente che si sa consapevolmente assoggettato a siffatte modalità di esercizio non possa in un secondo momento revocarne in dubbi la valenza, invocando l’applicazione degli istituti generali di cui alla l. 241 del 1990.
Nelle richiamate ipotesi, quindi, pur non venendo meno la configurazione pubblicistica delle determinazioni espresse dall’amministrazione (sia nella fase – per così dire – ‘genetica’ della predisposizione e stipula dell’accordo, sia nella fase – per così dire – ‘funzionale’ della sua esecuzione), gli enti interessati fissano modalità e presupposti meno rigorosi di quelli stabiliti da puntuali disposizioni di legge ma che nondimeno risultano interamente vincolanti per gli stessi.
In ordine alla "sorte" del Segretario a causa dello scioglimento della convenzione si legge nella sentenza:
"3. Con il terzo motivo il comune appellante ripropone il motivo di ricorso (già articolato in primo grado e non esaminato dal T.A.R.) secondo cui l’impugnato atto di recesso sarebbe altresì illegittimo per violazione degli articoli 99, comma 2 e 100 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL), secondo cui il segretario comunale può essere revocato con provvedimento del sindaco o del presidente della provincia “previa deliberazione della giunta, per violazione dei doveri d’ufficio”.
Nella tesi dell’appellante il comune di Monteu Roero avrebbe violato la richiamata disposizione per avere esercitato il recesso dalla convenzione (il quale aveva di fatto comportato la decadenza dell’incarico al segretario) ma senza indicare le violazioni contestate al segretario titolare.
Del resto, secondo l’appellante, la revoca del segretario comunale potrebbe, in via generale, conseguire quale effetto dello scioglimento della convenzione di segreteria, ma solo a condizione che “siano motivate ed accertate le gravi violazioni dei doveri d’ufficio da parte dell’organo, essendo quest’ultimo uno dei presupposti imprescindibili dettati dalla norma specifica”.
3.1. Il motivo non può essere condiviso.
Va premesso al riguardo che, oltre a quanto previsto dai richiamati articoli 99 e 100 (i quali disciplinano la nomina e la revoca del segretario comunale nelle ipotesi per così dire – ‘tipiche’ in cui il rapporto sussista fra un singolo ente e un singolo segretario), la soluzione del rapporto con il segretario può essere determinata anche dal legittimo esercizio del potere di recesso dalla convenzione di segreteria.
Tuttavia, la tesi degli appellanti non può essere condivisa per la parte in cui postula che l’unica condizione che legittimerebbe il recesso dalla convenzione di segreteria consisterebbe in specifiche ipotesi di responsabilità del segretario.
Al contrario, stante l’evidente specialità delle disposizioni che regolano la materia delle convenzioni di segreteria, deve ritenersi che dal legittimo esercizio del potere di recesso derivi in modo sostanzialmente automatico (e parimenti legittimo) la decadenza dal rapporto con il segretario e la conseguente risoluzione del rapporto con lo stesso intercorrente.
Del resto, laddove si seguisse la tesi dei comuni appellanti si perverrebbe alla non condivisibile conclusione (evidentemente estranea alla litera e alla ratio delle disposizioni che regolano la materia delle convenzioni di segreteria) secondo cui l’unica ipotesi di scioglimento della convenzione (e di consequenziale soluzione del rapporto con il segretario) sarebbe rappresentata dalla violazione dei doveri d’ufficio da parte del segretario comunale.
Il che, anche per le ragioni dinanzi rappresentate, non è".
Qui il link alla sentenza integrale.
Per approfondimenti sulle convenzioni di segreteria è possibile vedere i precedenti post di seguito segnalati:
- Convenzioni per ufficio segreteria e criteri direttivi assegnazione segretario (nota del Ministero dell'interno n. 3782 P del 18.06.2015);
- La classificazione delle sedi di segreteria comunale a seguito di convenzione tra enti (Corte dei Conti Friuli Venezia Giulia del. 2/2016);
- Scioglimento della convenzione: segretari in servizio fino al rinnovo degli organi di governo;
- Circolare del Ministero dell'interno del 24.03.2015. Revisionato (in peius) il criterio di classificazione delle sedi di Segreteria;
- Tagli ai segretari in convenzione - Lo stipendio va misurato sull'ente capofila;
- Nota della Segreteria Nazionale UNSCP: destituita di fondamento la nota del Ministero sulle convenzioni di segreteria;
- L’inarrestabile declino dello status giuridico ed economico dei Segretari comunali e provinciali;
- Segreterie convenzionate: liberi i comuni di nominare più vicesegretari (TAR Lombardia sent. n. 2700/2014);
- Reformatio in peius: la nuova disciplina deve essere applicata ai Segretari comunali dal 1 gennaio 2014 (Corte dei Conti Lombardia del. n. 56/2015).
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