Con la sentenza che accerta l'illegittimità della valutazione negativa di un dirigente per il mancato raggiungimento degli obiettivi, il tribunale non può condannare la Pa a risarcire i danni richiesti, dacché il giudice non può sostituirsi all'organo deputato a effettuare la verifica delle prestazioni che condiziona la corresponsione dell'indennità di risultato.
In tali circostanze, però, il giudice non può escludere in radice la sussistenza del diritto al risarcimento dei danni per perdita di chance, dato che tale nocumento è dimostrabile anche per presunzioni e la relativa liquidazione è necessariamente equitativa.
Tenuto conto di ciò, la Cassazione civile, Sezione lavoro, con la pronuncia n. 9392/2017 accoglie il ricorso del dirigente interessato e rinvia alla Corte d'appello la sentenza per l'ulteriore esame della controversia, da decidersi in conformità ai principi sopra esposti.
Nelle circostanze descritte, infatti, il risarcimento del danno deriva dalla perdita di chance e non riguarda l'indennità di risultato non percepita per l'anno di riferimento, di modo che la liquidazione del danno non è in alcun modo correlata all'importo di tale indennità.
Inizia così l'articolo di Michele Nico dal titolo Dirigente da risarcire per la perdita di chance se la valutazione negativa è illegittima pubblicato dal quotidiano del Sole24Ore Enti Locali & PA.
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