La Corte dei Conti, Sezione di Controllo per il Veneto, rispondendo ha risposto ad un quesito di un Sindaco in merito all'interpretazione della norma sui diritti di rogito ha affermato che “nel caso di
Segretario comunale in Convenzione tra più Comuni di cui uno
solo con dirigenti”, assume rilievo decisivo la fascia di
inquadramento del Segretario medesimo, ritenendo la presenza di
uno o più enti privi di personale con qualifica dirigenziale
all’interno della convenzione assolutamente irrilevante
(deliberazione n. 360/2015/PAR).
La dipendenza del riconoscimento dei diritti di rogito
esclusivamente dal livello professionale di appartenenza del
Segretario e non da una particolare caratteristica dell’organico
degli enti in convenzione (presenza/assenza di dirigenti), infatti,
implica che tutti gli enti, e non solo quelli in cui non è presente la
dirigenza, debbano contribuire alla corresponsione, nei limiti di
legge, degli emolumenti, ivi compresi i diritti di rogito.
Per completezza si rammenta che la Corte dei conti, nella sua errata interpretazione sulla norma relativa ai diritti di rogito, è stata autorevolmente smentita dalla Corte Costituzionale che ha invece interpretato correttamente la norma sui diritti di rogito, affermando che spettano ai Segretari in servizio negli enti privi di dirigenza (Corte Cost. 76/2015).
Qui il link alla Deliberazione n. 255/2016 della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per il Veneto.
Vedi in argomento anche il successivo post Subito i diritti di rogito ai Segretari nei comuni senza dirigenza, ma restano comunque dubbi sulla costituzionalità della norma.
Vedi in argomento anche il successivo post Subito i diritti di rogito ai Segretari nei comuni senza dirigenza, ma restano comunque dubbi sulla costituzionalità della norma.
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