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giovedì 25 febbraio 2016

La classificazione delle sedi di segreteria comunale a seguito di convenzione tra enti (Corte dei Conti Friuli Venezia Giulia del. 2/2016)

La Corte dei Cont, Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia, con Deliberazione FVG/ _2_ /2016/PAR ha espresso un parere sulla classificazione delle sedi di segreteria a seguito della stipula di convenzioni tra comuni.
Queste le conclusioni:

Nel caso di segreterie comunali associate in virtù di convenzioni, il trattamento economico dei segretari comunali non potrà subire indebite maggiorazioni, ma dovrà rimanere ancorata a quanto previsto, dalla legge e dalla contrattazione collettiva, per il comune cosiddetto “capofila”.

In sostanza, l’indennità di posizione spettante al segretario comunale finirà quindi per l’essere assoggettata al trattamento economico previsto per il comune capofila, secondo le specifiche voci previste dalla contrattazione collettiva (in tal senso, la circolare del Ministero dell’Interno 485-E del 24.03.2015 secondo cui “in ogni ipotesi di convenzionamento, la retribuzione di posizione del segretario convenzionato dovrà risultare corrispondente a quella prevista, dalla contrattazione collettiva, per il comune c.d. capofila”), senza poter cumulare la popolazione dei comuni aderenti alla convenzione e senza che i segretari comunali nominati precedentemente all’adozione della convenzione di segreteria possano beneficiare degli effetti della convenzione intervenuta dopo la loro nomina (in tal senso, la circolare del Ministero dell’Interno 3782-E del 18.06.2015 dove viene esposto che “la richiamata circolare abbia chiarito che sono escluse dal suo campo di applicazione le classificazioni delle convenzioni di segreteria per le quali l’assegnazione del segretario sia avvenuta antecedentemente alla sua adozione” in quanto “i provvedimenti di classificazione delle convenzioni di segreteria, infatti, non possono che essere valutati alla luce dei criteri al tempo vigenti”).
La posizione espressa da ultimo dal Ministero dell’Interno con le due circolari sopra richiamate appare essere pienamente conforme a quelli che sono i nuovi princìpi applicabili all’indennità di posizione dei segretari comunali, né il Comune istante fornisce elementi diversi.
È quindi da ritenere che “nel caso di sedi di segreterie convenzionate, non è ammissibile parametrare la retribuzione di posizione alla fascia demografica derivante dalla somma degli enti in convenzione presso cui il segretario presta servizio, non potendosi infatti determinare, con la sola convenzione, alcuna modifica nella retribuzione di posizione che resta ancorata alla fascia professionale di appartenenza del segretario stesso e alla tipologia del singolo ente inizialmente ricoperto”, come ha avuto modo di esprimersi anche il MEF con la circolare n.76063 del 29.09.2014 (richiamata anch’essa nella richiesta pervenuta alla Sezione).
Tali conclusioni appaiono del resto anche correlate, in una logica di sistema, alla citata riforma del divieto di reformatio in pejus contenuta nell’art.1, co.458, della legge 27 dicembre 2013, con la conseguenza che il trattamento economico spettante ai segretari comunali deve trovare una diretta parametrazione solo alla classe demografica del comune capofila in cui è assegnato, a prescindere dalla eventualmente superiore qualifica di appartenenza del segretario, anche qualora detta qualifica dovesse essere richiesta per la nomina.
Nel senso dell’ancoraggio della retribuzione dei segretari comunali non alla loro qualifica di appartenenza bensì alla classe di appartenenza dei comuni in cui prestano servizio, si è espressa recentemente anche la Sezione regionale di controllo per la Lombardia con la deliberazione n.56/2015 secondo cui “con l’abrogazione dell’art. 202 del D.p.r. n. 3/1957 e dell’art. 3, comma 57, della Legge n. 537/93 da parte dell’articolo 1, comma 458, della Legge n. 147/2013 è venuto meno il principio del c.d. “divieto di reformatio in peius”, dovendo, dunque, l’amministrazione conseguentemente rideterminare il trattamento economico del segretario comunale, con decorrenza 1 gennaio 2014, non potendo da tale data più beneficiare del miglior trattamento economico connesso all’operare del suddetto principio”.


Per approfondimenti è possibile vedere i precedenti post di seguito segnalati:

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