La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, dichiara inammissibile la questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per la Liguria con la deliberazione n. 58/2017/QMIG.
La Sezione regionale di controllo per la Liguria dovrà attenersi al principio di diritto già enunciato con la deliberazione n. 7/SEZAUT/2017/QMIG, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
Sono queste le conclusioni cui giunge la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 24/SEZAUT/2017/QMIG.
Questo l'iter motivazionale.
Posto che la questione di massima sollevata dalla Sezione regionale di controllo per la Liguria con la deliberazione n. 58/2017 ripropone la medesima problematica già valutata e risolta da questo Organo di nomofilachia e che per essa si riscontra sia l’assenza di decisioni contrastanti assunte dalle Sezioni regionali, sia la mancanza di elementi che impongano una nuova valutazione a fini di prevenire l’insorgere di potenziali contrasti interpretativi, sia l’assenza di argomentazioni giuridiche e/o fattuali nuove e diverse da quelle già esaminate con la precedente deliberazione n. 7/SEZAUT/2017, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha ritenuto che la rimessione stessa si configuri, nella sostanza, come una mera richiesta di riesame della decisione già assunta, sulla base dei medesimi elementi di fatto e di diritto già considerati, dovendo conseguentemente concludersi per l’inammissibilità della stessa.
Va confermato, quindi, che nel delineato nuovo scenario normativo gli incentivi per le funzioni tecniche non possono essere assimilati ai compensi per la progettazione e, pertanto, non possono essere esclusi dal perimetro di applicazione delle norme vincolistiche in tema di contenimento della spesa del personale, nell’alveo delle quali si collocano anche le norme limitative delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio, posto che per detti nuovi incentivi non ricorrono – come anche costantemente affermato dalla giurisprudenza contabile (ex multis: SS.RR in sede giurisdizionale, sent. n. 23/99/QM n. 2/2012/QM, n. 54/2015/QM) – per le argomentazioni tutte esposte nella richiamata deliberazione n. 7/SEZAUT/2017 – come anche costantemente affermato dalla giurisprudenza contabile (ex multis: SS.RR in sede giurisdizionale, sent. n. 23/99/QM n. 2/2012/QM, n. 54/2015/QM) – i presupposti legittimanti la loro esclusione dal computo di detta voce di spesa, quali delineati dalle Sezioni riunite con la delibera n. 51/CONTR/2011 (in relazione ai trattamenti accessori del personale) e dalla Sezione delle autonomie con la deliberazione 16/SEZAUT/2009 (in relazione al limite previsto per la spesa di personale ex art. 1, commi 557 e 562, della l. 296/2006).
Sulla deliberazione si vedano i primi commenti:
- Incentivi tecnici nei tetti del salario accessorio - La Sezione Autonomie conferma la linea «dura»;
- Incentivi ai tecnici: il controllo anticollaborativo della Corte dei conti.
Sull'argomento in generale si vedano i precedenti post:
- Chiarimenti in ordine all’applicabilità delle disposizioni normative in materia di incentivi per le funzioni tecniche - Comunicato del Presidente ANAC
- Manutenzioni, tetti di spesa e obbligo di gara: le istruzioni di Corte conti sugli incentivi ai progettisti;
- Gli incentivi per le funzioni tecniche;
- La Sezione autonomie della Corte dei conti si pronuncia sul'applicabilità del tetto al salario accessorio per gli incentivi ai tecnici;
- La ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche;
- Stop senza deroghe agli incentivi per la progettazione interna;
- La Sezione Autonomie sugli incentivi alla progettazione (Deliberazione n. 18/SEZAUT/2016/QMIG);
- Nuovo codice appalti, incentivi anche per servizi e forniture;
- No agli incentivi ai tecnici interni per le attività di progettazione connesse ad interventi di manutenzione (Corte dei Conti sez. Autonomie n. 10/2016);
- Progettisti, incentivi pieni per le attività pre-riforma;
- Il fondo per la progettazione e l’innovazione e il relativo regolamento dopo il DL 90/2014.
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