Confermata dal Garante privacy la decisione del Consiglio notarile dei distretti riuniti di Palermo e Termini Imerese di non accogliere una richiesta di accesso civico alla copia di atti notarili, visure catastali e visure ipotecarie riguardanti trasferimenti immobiliari per usucapione non giudiziale. Nel parere espresso nell'ambito del procedimento di riesame previsto dalla normativa sulla trasparenza, l'Autorità ha ritenuto che il Consiglio Notarile - che aveva comunque consentito l'accesso ad altri documenti con opportuni oscuramenti dei dati - abbia correttamente respinto l'istanza nella parte relativa agli atti notarili e alle visure.
Nel provvedimento [doc. web n. 6919162] il Garante ha precisato in particolare due aspetti.
La richiesta di accesso civico agli atti notarili e alle visure, presentata agli uffici addetti alla conservazione o al rilascio delle copie (archivio notarile, catasto, Agenzia delle entrate) ricade in una delle ipotesi di esclusione previste dal d. lgs. n. 33/2013, perché il regime di conoscibilità di questi documenti è disciplinato da specifiche norme di settore, che ne regolano le forme e le modalità di acquisizione, non derogabili dalle disposizioni in materia di accesso.
Per quanto riguarda poi la notifica dell'istanza di accesso ai soggetti controinteressati, ossia alle persone citate negli atti, il Garante ha precisato che, a differenza di quanto sostenuto dal Consiglio, questa comunicazione non è finalizzata all'acquisizione del consenso al trattamento dei dati. La notificazione ha solo la funzione di consentire un eventuale intervento nel procedimento, attraverso una opposizione motivata, qualora si ritenga che dall'accoglimento dell'accesso possa derivare un pregiudizio concreto. Pregiudizio che potrebbe colpire l'interessato o altre persone alle quali è legato da un vincolo affettivo a causa della conoscibilità da parte di chiunque dei dati o del documento richiesto (ad es. la situazione economico patrimoniale ravvisabile dagli atti notarili). Infatti, i dati e i documenti ricevuti a seguito di un'istanza di accesso civico sono per definizione pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di usarli, pur sempre nel rispetto dei limiti della normativa sulla privacy.
Fonte: Garante privacy.
Per approfondire il tema si veda L’applicazione dell’accesso civico generalizzato.
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