Utili indicazioni sull’applicazione delle disposizioni dettate dall’articolo 113 del D.Lgs n. 50/2016 in materia di incentivazione delle funzioni tecniche sono dettate dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti. Esse hanno stabilito i seguenti principi interpretativi:
- “la nuova disciplina riconosce gli incentivi anche in relazione ad appalti per forniture e servizi, a prescindere da ogni collegamento con l’esecuzione di lavori, sempre che siano rispettate le condizioni richieste dall’art.113 del D.Lgs. n.50/2016 (Sez. controllo Lombardia n.333/2016; Sez. controllo Emilia Romagna n.118/2016);
- il compenso incentivante non spetta per la progettazione e il coordinamento della sicurezza (Sez. controllo Lombardia n.333/2016);
- gli incentivi riguardano in via esclusiva e tassativa le attività indicate (Sez. controllo Puglia n.204/2016);
- l’adozione del regolamento “continua ad essere una condizione essenziale ai fini del legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse accantonate sul fondo” (Sez. controllo Veneto n.353/2016)”;
- questi incentivi non spettano per le manutenzioni ordinarie e straordinarie (sez. controllo Puglia n. 5/2017).
In argomento si vedano i precedenti post:
- La ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche;
- Stop senza deroghe agli incentivi per la progettazione interna;
- La Sezione Autonomie sugli incentivi alla progettazione (Deliberazione n. 18/SEZAUT/2016/QMIG);
- Nuovo codice appalti, incentivi anche per servizi e forniture;
- No agli incentivi ai tecnici interni per le attività di progettazione connesse ad interventi di manutenzione (Corte dei Conti sez. Autonomie n. 10/2016);
- Progettisti, incentivi pieni per le attività pre-riforma;
- Il fondo per la progettazione e l’innovazione e il relativo regolamento dopo il DL 90/2014.
Nessun commento:
Posta un commento