Con deliberazione n. 7/SEZAUT/2017/QMIG la Corte dei Conti, Sezione delle autonomie, si è pronunciata sulla disciplina degli incentivi per funzioni tecniche prevista dall'art. 113, comma 2, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e sull'applicabilità del tetto del salario accessorio previsto, all’art. 9, comma 2-bis, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in l. 30 luglio 2010, n. 122.
Queste le conclusioni cui è giunta la Sezione delle autonomie:
“Gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’articolo 113, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all’articolo 1, comma 236, l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016)”.
Qui il link alla Deliberazione n. 7/SEZAUT/2017/QMIG,
Per approfondire il tema degli incentivi per le funzioni tecniche, anche alla luce del nuovo codice degli appalti si veda lo specifico precedente post e tutti i documenti ivi richiamati.
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