Ai dipendenti dei comuni che svolgono attività di giudice tributario non spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per lo svolgimento della stessa. Le assenze per malattia dei dirigenti assunti a tempo determinato ai sensi dell’articolo 110 del D.Lgs. n. 267/2000 non entrano a far parte del calcolo del periodo di comporto in caso di rientro in servizio come dipendenti a tempo indeterminato e, parimenti, non matura alcun diritto di recupero sulle ferie che non sono state godute. Non è necessario il consenso del dipendente per l’attribuzione di mansioni superiori. Con la cd banca delle ore possono essere remunerate solamente le differenze di trattamento economico tra il lavoro straordinario e quello ordinario. Non spetta il raddoppio del rimborso delle spese sostenute per le missioni di durata superiore a 12 ore. Sono queste le principali indicazioni che si ricavano dalle recenti risposte fornite dall’Aran a questi posti sull’applicazione dei contratti del comparto regioni ed autonomie locali.
Inizia così l'articolo di Arturo Bianco dal titolo Le più recenti indicazioni dell’Aran.
Qui i link agli orientamenti applicativi richiamati nell'articolo:
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